23 luglio 2026

Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di circostanze, ha affermato che in caso di concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale, operato l’aumento di pena per quest’ultima, il giudice, a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, “può” e non “deve” applicare l’ulteriore aumento di pena per l’aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest’ultima, pur prevedendo l’aumento “secco” di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo).

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