02 luglio 2026

Il rigetto della istanza di sostituzione con l.p.u. della pena irrogata con il d.p. è ricorribile ?

 


 

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, non è più suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e non essendo più tale provvedimento, quoad impugnationem, equiparabile all'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione, avverso la quale l'art. 461, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità di interporre ricorso di legittimità. 

Al riguardo la Corte ha rammentato che in precedenza il rimedio impugnatorio veniva concesso applicando in via analogica la previsione dell'art. 461 comma 6 c.p.p.  Tale soluzione veniva adottata sulla scorta di una ricostruzione sistematica, costituzionalmente orientata, poichè all'imputato che avesse chiesto la sostituzione della pena pecuniaria con il l.p.u. era preclusa la facoltà di proporre opposizione; sicchè negandogli il rimedio impugnatorio, non residuava alcuna difesa. Tuttavia, a seguito del c.d. correttivo Cartabia del 2024, oggi l'istanza di sostituzione può essere accompagnata anche dall'opposizione al decreto penale, sicché quella interpretazione che rinveniva un rimedio sistematico, equiparando il rigetto della richiesta di sostituzione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 461, non ha più ragion d'essere.

      

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