14 luglio 2026

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 550, comma secondo, cod. pen. – Circostanze aggravanti ad effetto speciale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall'art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen.).

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