28 febbraio 2022

Peculato degli albergatori: anche per la Cassazione è abolitio criminis


Torniamo sull'argomento "peculato degli albergatori", del quale ci siamo occupati nel recente passato dando notizia delle novità legislative e delle prime pronunce di merito (link), per anticipare l'informazione provvisoria di una recentissima decisione della Corte di Cassazione (sentenza non ancora depositata) che ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento ritenendo il "fatto non più previsto dalla legge come reato".





25 febbraio 2022

❌ Importante❌ - Arresto delle Sezioni Unite in materia di procedimento di prevenzione - Cass. SS.UU. 24 febbraio 2022 (informazione provvisoria)









Dall'infromazione provvisoria - udienza del 24 febbraio 2022 - risulta che:

Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.


Le Sezioni Unite erano chiamata a decidere sull'ordinanza ai remissione della quinta Sezione (l'ordinanza al link) la seguente questione di diritto:
<<Se, e in quali limiti, la disciplina ·processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al processo di prevenzione.
Se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale>>.

Come detto la soluzione adottata è la seguente:

Prima questione: Non esaminata, perché ritenuta non rilevante nel caso di specie. 

Seconda questione: Affermativa. Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
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❌Interruzione dei servizi informatici del Portale del Processo Penale Telematico❌

 


PATCH DAY FEBBRAIO 2022 - Interruzione dei servizi informatici del settore civile, del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del Processo Penale Telematico. Modifiche correttive

24/02/22 

Per attività di manutenzione programmata si procederà all'interruzione dei sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale, nonché del Portale dei Servizi Telematici, incluso il Portale del Processo Penale Telematico, con le seguenti modalità temporali:

  • dalle ore 17:00 alle ore 18:30 di venerdì 25 febbraio 2022, salvo conclusione anticipata delle operazioni.

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Non sarà invece possibile consultare in linea i fascicoli degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.

Per tutti gli utenti “interni” (magistrati e cancellieri) non saranno disponibili i registri di cancelleria e quindi, per i cancellieri, non sarà possibile procedere all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi telematici; non sarà altresì possibile aggiornare i dati dei fascicoli della Consolle del Magistrato e della Consolle del PM.

Si rammenta che l’attività di manutenzione del Portale dei Servizi Telematici renderà indisponibili tutti i servizi informatici ivi esposti e, in particolare:

  • l’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
  • il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
  • tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
  • tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
  • i pagamenti telematici compreso il pagamento del contributo di pubblicazione di un’inserzione sul Portale delle Vendite;
  • l'accesso al Portale Deposito atti Penali per il deposito con modalità telematica di atti penali;
  • l’accesso al Portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati;
  • l'accesso agli avvisi degli atti penali depositati in cancelleria.

Permesso premio anche per il detenuto non collaborante purché vi sia prova della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata

 


La Prima sezione penale ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall'assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.

24 febbraio 2022

L'archiviazione giustifica la revisione? No, per la seconda sezione penale della Cassazione

 


La Seconda Sezione penale ha affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, quale decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini.

23 febbraio 2022

PSS - Patrocinio a spese dello Stato: è irrilevante l'ISEE. La quarta Sezione ribadisce un consolidato orientamento

 



In tema di patrocinio a spese dello Stato, la Quarta Sezione penale ha affermato che la titolarità di un reddito inferiore a quello previsto dalla legge per l’ammissione al beneficio non può essere desunta dall’attestazione INPS sulla situazione economica dell’istante (ISEE), come risulta espressamente dall’art. 1 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, perché l’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fa riferimento non al solo reddito imponibile ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata che possono non risultare dalla predetta attestazione.

La sentenza n. 46159/2021 al link

22 febbraio 2022

Il ruolo del Difensore tra rischio penale ed esercizio del diritto di difesa - della professoressa Donatella Curtotti


Si è svolta a Catanzaro, l'11 e il 12 febbraio scorso, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Nel corso dell'evento, la professoressa Donatella Curtotti dell'Università di Foggia ha presentato i primi risultati di un lavoro statistico/scientifico sul tema "Il ruolo del Difensore tra rischio penale ed esercizio del diritto di difesa". Lo pubblichiamo in anteprima al link.

Il lavoro, al quale i lettori potranno contribuire compilando il form al link, è un questionario, anonimo in ogni sua parte, e rientra in una ricerca della Cattedra di Diritto processuale penale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Esso mira ad effettuare una ricognizione delle aree di rischio che accompagnano l'attività dell'avvocato, in particolare del penalista. 

La ricerca intende partire da uno studio empirico, legato all’esperienza professionale dei difensori rispetto, soprattutto, al mutato contesto (economico, sociale, mediatico, giurisprudenziale) nel quale la professione forense trova, oggi, asilo.

Pubblichiamo intanto i risultati delle prime 290 risposte al link


19 febbraio 2022

PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI: UNA GRAVE FALLA CHE LEDE IL DIRITTO DI DIFESA - DI MARCO SIRAGUSA

 





La questione sulla inefficienza e sulla pessima progettazione informatica del PDAP (portale deposito atti penali) è stata spesso all'attenzione del nostro blog (al link l'intera sezione Processo Penale Telematico; contributi a: link1, link2, link3link4). 

Siamo consapevoli che il sistema, se funzionante, potrebbe costituire una importante novità e potrebbe "contribuire" a centrare l'obiettivo del PNRR ovvero il prestito concesso dall'Europa - a tassi agevolati, ma pur sempre di prestito si tratta - a condizione che si riducano i tempi processuali e il "carico dei pendenti" del 25%.

Tuttavia, come sa chiunque viva la quotidianità, la progettazione informatica non ha coinvolto né gli avvocati né gli amministrativi che si occupano del portale nei singoli uffici, con la conseguenza che il Portale è un inutile orpello progettato da informatici non competenti degli affari di giustizia.

In questi giorni abbiamo scoperto una gravissima falla del sistema che attenta al diritto (inviolabile) di difesa.

I fatti

La Procura procede per un'ipotesi di reato con fascicolo iscritto a modello 44 (a carico di ignoti). Ad un certo punto delle indagini, il PM ritiene di identificare il soggetto da indagare per iscrivere a Modello 21 (noti). L'indagato viene identificato, elegge domicilio e si riserva di nominare il suo difensore di fiducia. 

Ecco il verbale di identificazione omissato:



Il difensore, dal canto suo, raccoglie la nomina con l'unico numero disponibile (quello del Mod 44) e cerca di depositare la nomina sul portale.

Ecco la nomina depositata:



Tuttavia, il sistema, per i fascicoli a Modello 44 ancorché in fase di "transito" a Modello 21 (noti), non prevede nel menù a tendina la possibilità di depositare la nomina (è previsto solo per il difensore della persona offesa). 

Ecco lo screenshot del portale:



Il difensore si arma di pazienza e chiede il rilascio di una certificazione 335 cpp, che tuttavia non reca il numero del Modello 21, in quanto il PM non ha ancora ricevuto la notifica (cartacea!) del verbale di identificazione e non ha quindi potuto procedere ad iscrivere a Modello 21.

Risultato? Un atto investigativo (verosimilmente l'interrogatorio) sarà ritardato dall'inefficienza di chi ha progettato questo inutile orpello informatico.

Mentre denunciamo con forza la lesione del diritto di difesa, dal momento che l'indagato non può compiere un semplice atto (depositare la nomina del suo difensore), domandiamo: come si vogliono  impiegare i quattrini  a prestito dell'Europa? e come si intende ridurre il 25% del carico?

Dubitiamo che le competenze informatiche appaltate dal Ministero daranno una risposta a questi semplici interrogativi … 


18 febbraio 2022

Ma che uso si fa del modello 45? Un articolo rilancia il dibattito- di Daniele Livreri

 


Questo blog ha costantemente dedicato particolare attenzione, nel cogliere i fenomeni giuridici, ai dati statistici. Proprio per questo abbiamo trovato particolarmente apprezzabile una recente pubblicazione della Professoressa Cristiana Valentini dal significativo titolo “Riforme, statistiche e altri demoni”.

In particolare ci pare che lo scritto abbia il pregio di divulgare i numeri, non altrimenti pubblici, delle iscrizioni a modello 45, imponendo una riflessione al riguardo.

Tuttavia, per una migliore intelligenza dei dubbi che le statistiche riportate nell’articolo suscitano, è opportuno fare un passo indietro:

il modello 45, il cui fondamento normativo risiederebbe in una lettura a contrario dell’art. 109 att. c.p.p. (cfr. circolare ministeriale dell’11.11.2016), è destinato alla iscrizione degli atti non costituenti notizia di reato e, per come risulta dalla circolare ministeriale del 21.04.2011, il Ministero ha sin dal 1989 cercato di precisare la natura sostanzialmente residuale di tale registro.

Infatti la circolare n. 533 del 18 ottobre 1989 (cd. circolare Vassalli), al momento del passaggio dal codice previgente a quello attuale, conteneva una raccomandazione affinché nel modello 45 venissero iscritti:

<<… con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.)>>, aggiungendo che <<nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, PRIMA che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, ...>>.

L’impianto della circolare degli anni 80 del secolo scorso venne successivamente ribadito, chiarendo che, ai fini della iscrizione nel modello 45, rimaneva del tutto estranea ogni valutazione di fondatezza dell’esposto, giacché infatti, ove questo avesse soltanto in astratto contenuto una notizia di reato, per quanto prima facie infondata si sarebbe dovuto procedere all’iscrizione ex modello 21 (cfr. circolare ministeriale del 21.04.2011).

Successivamente il Ministero, con una circolare dell’11 novembre 2016  pur dando atto di <<elementi di inevitabile fluidità>> nella individuazione della notizia di reato e quindi del correlato obbligo di iscrizione a modello 21, ha ribadito che il modello 45 <<è deputato alla registrazione di atti e annotazioni “del tutto privi di rilevanza penale”>>.

Sostanzialmente anche la circolare n. 3225/17 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha confermato la natura residuale dell’iscrizione a modello 45, affermando che alla stessa si potrà ricorrere soltanto <<quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice>> (cfr. pag. 7).

Nondimeno la già citata circolare ministeriale del 2016 evidenziava <<la significativa variabilità dei rapporti percentuali tra le iscrizioni operate dai diversi uffici di procura nel registro delle notizie di reato relative a soggetti identificati (mod. 21) e le iscrizioni operate nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45)>>.

Infatti, a fronte di una media nazionale del 24% di iscrizioni a modello 45 rispetto a quelle a modello 21, i dati in possesso del Ministero raffiguravano <<percentuali assai differenziate su base locale: in alcuni uffici le iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato rappresentano una percentuale molto ridotta (pochi punti percentuali); in altri esse rappresentano il 40% del totale>>.

In realtà si tratta di una questione annosa se è vero che essa era già stata sollevata nella relazione del procuratore generale sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009 ove si evidenziava che <<i distretti del Nord fanno registrare un rapporto medio tra “registro noti” e “mod. 45” di 17,44 (ciò significa che per ogni 100 iscrizioni a noti ve ne sono 17,44 a mod. 45), il Centro di 22,47 e il Sud di 39,19; la media nazionale è di 24,96>>.

Simili percentuali lasciavano facilmente escludere che le iscrizioni al modello degli atti non costituenti notizie di reato costituissero una frazione residuale rispetto a quelle a mod. 21.

A conferma di ciò si può osservare che dalla tabella consegnata dal ministero alla prof. ssa Valentini emerge che nel quinquennio 2015-2020 gli atti iscritti a modello 45 non sono MAI stati INFERIORI a 300.000.   

Si tratta di dati che rendono cogente un dibattito sul ricorso al modello degli atti non costituenti notizie di reato

Al riguardo non sfugga che nella citata relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione si è rilevato, a proposito delle iscrizioni a mod. 45, che <<una parte consistente di queste viene, infatti, definita non con cestinazione (e cioè con provvedimento dello stesso pubblico ministero, non trattandosi di notizia di reato) ma con richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari: dato che sembrerebbe derivare dalla valutazione di sussistenza di ipotesi di reato e dallo svolgimento di attività di indagine, pur senza variazione di iscrizione>>.

Ed allora è lecito chiedersi per cosa sia utilizzato il modello 45. Non pare infatti ipotizzabile che sui tavoli dei Procuratori giungano 300.000 esposti che non contengano neppure in astratto una notizia di reato.

Il registro de quo è forse impiegato come una sorta di file temporaneo in attesa di potere svolgere le indagini? E' uno strumento di garanzia per il soggetto denunciato, per evitare che sia pregiudicato da iscrizioni imposte dal denunciante, fosse anche la polizia giudiziaria? Oppure è uno strumento con cui si eludono le garanzie del denunciato? Ancora: è un mezzo di cestinazione della notizie infondate al di fuori dei controlli del GIP?

Al riguardo sarebbe utile sapere quale sia l’esito delle iscrizione a modello 45 in particolare in che percentuale tornano a modello 21? Ma sul punto non ci si può esimere dal rilevare che, per quanto riportato nello scritto della prof.ssa Valentini, <<la DGStat ha dichiarato che non sono mai stati raccolti i dati numerici relativi alle diverse modalità di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45>>.

La necessità di chiarire le prassi di iscrizione appare ancora più urgente sol che si pensi che con la riforma c.d. Cartabia il Governo è delegato a <<precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso e' attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformita' delle iscrizioni>>.  

17 febbraio 2022

Una pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio ripone il tema del requisito della violenza nei reati sessuali.




Come è noto la fattispecie di reato prevista dall’art. 609 bis è a condotta vincolata, giacchè la costrizione a compiere o subire atti sessuali può realizzarsi, per integrare il reato, soltanto attraverso violenza, minaccia o l’abuso di autorità. Si tratta di un modello di incriminazione che si è esposto alle critiche di quanti ritengono che si sarebbe dovuto imperniare il delitto sulla sola assenza del consenso della vittima.

Nondimeno, per quanto concerne la violenza, la prassi applicativa ne ha configurato una nozione tipica dei reati sessuali, facendovi rientrare ad esempio anche l’atto repentino o a sorpresa.

La sentenza del Tribunale lombardo si mostra di interesse, perché a fronte di atti di sicuro rilievo compiuti alle spalle dell’interessata e protrattisi per circa mezzo minuto in assenza di una reazione della donna, ha ritenuto non sussistere la violenza richiesta dal codice penale, neppure sub specie di atto repentino. SENTENZA AL LINK


16 febbraio 2022

La gravidanza non scrimina il delitto di invasione di edifici



Torniamo ad occuparci di stato di necessità (lo avevamo fatto con il contributo al link), e pubblichiamo un'interessante sentenza del Tribunale di Marsala (al link).

Con riferimento al reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. non integra la causa di giustificazione dello ‘‘stato di necessità’’, ex art. 54 c.p., la semplice condizione di gravidanza dell’imputata, atteso che – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – la scriminante in esame presuppone il pericolo attuale e transitorio di un danno grave alla persona e non altrimenti evitabile, sicché deve escludersene la configurabilità nell’ipotesi in cui il reo abbia agito per «sopperire alla necessità di risolvere in via stabile la propria esigenza abitativa›› (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, Sent. n. 7993/2017).

E invero, come chiarito in modo esemplare dalla Suprema Corte, «per la configurabilità dello stato di necessità (la cui prova spetta all'imputato che la invoca), occorre che il pericolo sia ‘‘attuale’’. Tale ultimo requisito presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius – al fine di evitare ‘‘un danno grave alla persona’’ – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). L'attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità ‘‘di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona’’ – necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale: cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447» (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 9655/2015, relativa ad una fattispecie in cui è stata esclusa la scriminante de qua invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del proprio coniuge).

Ne consegue che l’anelata stabilità dell’occupazione abusiva esclude in nuce la sussistenza della causa di giustificazione dello ‘‘stato di necessità’’, essendo l’operatività della stessa limitata alle ipotesi in cui – come anzidetto – la condotta del reo sia volta a fronteggiare problematiche contingenti e transeunti: infatti, la necessità di reperire una stabile sistemazione può essere soddisfatta dai consociati mediante l’attivazione della procedura amministrativa per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presso l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) o presso il Comune e, in attesa che l’iter si concluda con esito favorevole, mendiate il supporto dei competenti servizi socio-assistenziali ovvero di amici e familiari.

Inoltre, avuto riguardo al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice in commento, un eventuale vaglio di ‘‘particolare tenuità dell’offesa’’ ex art. 131 bis c.p. dev’essere effettuato dall’Autorità Giudiziaria con estremo rigore, sulla scorta di una «una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Cass. Pen., SS.UU., n. 13681/2016): e ciò in quanto le procedure pubbliche di assegnazione degli alloggi popolari – finalizzate, per l’appunto, a risolvere le esigenze abitative dei consociati – sono appositamente congegnate ‘‘ne cives ad arma ruant’’ e improntate, all’uopo, al principio della trasparenza dell’azione amministrativa.

Com’è agevole intuire, dunque, l’occupazione sine titulo di un alloggio di edilizia popolare è astrattamente idonea ad arrecare un serio e concreto pregiudizio a coloro i quali, non meno bisognosi di un alloggio rispetto al reo, ne avrebbero avuto diritto all’esito di una regolare procedura amministrativa: spetta, pertanto, al Giudice della cognizione il compito di effettuare un’attenta valutazione del ‘‘caso concreto’’, in relazione al quale ponderare l’intensità dell’offesa arrecata dall’imputato al bene giuridico tutelato dall’ordinamento. 

15 febbraio 2022

Signora Ministra, ma qual è il numero degli assolti e delle assoluzioni? - di Daniele Livreri

 

 

 

 

In questo blog abbiamo dato conto della relazione del primo presidente della Corte di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nel 2021 (relazione al link).

Nell’autorevole documento il vertice della Corte regolatrice ha evidenziato alcune criticità del processo a citazione diretta, criticità manifestate dall’elevate percentuali di assoluzioni, superiori al 50% delle pronunce di primo grado (pag. 54  e ss.).

In virtù di tali dati statistici, il primo presidente ha ritenuto <<concludersi per la necessità di un rinnovato impegno dell’ufficio del pubblico ministero nello svolgimento di indagini complete e di un serio ed effettivo filtro giurisdizionale per evitare un inutile dispendio di energie e di costi, oltre che, in primis, la pena derivante dal semplice fatto di essere sottoposti a processo>>.

Inoltre il vertice giudicante ha mosso alcune critiche alla prospettiva della riforma c.d. Cartabia di ampliare il ricorso alla suddetta modalità di esercizio dell’azione penale (cfr. art. 1, comma, 9, lett. l), seppur in presenza di un novello filtro pre-dibattimentale.

Tuttavia, la relazione del procuratore generale della medesima Corte ha dispensato numeri e considerazioni assai diversi (relazione al link).

Infatti per il vertice requirente l’introduzione dell’udienza filtro nel giudizio monocratico a citazione diretta poggia sull’assunto che le assoluzioni siano in percentuali molto elevate. Nondimeno <<tale assunzione non trova riscontro nell’analisi statistica approfondita, in quanto - depurate da prescrizione, remissione di querela, oblazione, messa alla prova ed altro, tutte ipotesi che non escludono affatto la responsabilità e in alcuni casi la presuppongono - i processi che si definiscono con le assoluzioni reali negli ultimi tre anni sono poco oltre il 21% delle sentenze>>. Anzi, a mente delle tabelle contenute nella relazione del requirente, le percentuali di assoluzione sono un po' di più innanzi al collegio al quale il processo approda sempre dopo il filtro dell'uidenza preliminare (cfr. pag. 18 del documento).

A mente della relazione del procuratore i numeri sono fondati su una relazione redatta dalla DGSTAT su richiesta del suo ufficio (cfr. nota 4 della relazione).

Si tratta all’evidenza di numeri che si discostano sensibilmente da quelli richiamati dal primo presidente.

Peraltro già in occasione della relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2019 il procuratore generale aveva lamentato che l’affermazione secondo cui circa il 50% delle azioni penali terminava in assoluzione si fondava su uno scarso affinamento del dato statistico.

Ove quanto sopra non bastasse, sul tema si devono registrare i dati di uno studio riportato in una recente pubblicazione della professoressa Cristiana Valentini (“Riforme, statistiche e altri demoni” in Archivio Penale, n. 3/2021). Nel contributo, la docente si confronta proprio con le affermazioni da ultimo riportate, pervenendo a risultati diversi: infatti  con riferimento al giudizio innanzi al tribunale monocratico le assoluzioni si attesterebbero al 37% dei procedimenti.

E’ evidente che su un tema sì importante, anche per stabilire se e quali riforme adottare, il ministero dovrebbe chiarire definitivamente quale sia il numero degli assolti e delle assoluzioni rispetto alle imputazioni (dato quest'ultimo altrettanto importante per verificare il buon governo dell’azione penale) e consentire un facile reperimento dei dati a tutti i cittadini.  

14 febbraio 2022

I rimedi alla violazione del divieto di bis in idem nel doppio binario sanzionatorio - di Mariangela Miceli (*)




Dopo esserci occupati della decisione della V Sezione della Corte di Cassazione (al link), torniamo sul tema del divieto del bis in idem con il contributo di Matiangela Miceli.

I rimedi alla violazione del principio del ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio, impongono la trattazione di alcune premesse, le quali fanno riferimento, non solo al principio consolidato sia a livello nazionale che comunitario del divieto del doppio giudizio, ma anche alle sanzioni formalmente amministrative che esplicano effetti sostanzialmente penali.
Orbene, per quanto attiene il primo argomento in premessa, non vi è dubbio che il divieto del doppio giudizio trovi una sua prima collocazione all’interno del codice di procedura penale all’art. 649 cpp, rubricato per l’appunto, “divieto di un secondo giudizio”, e con implicita copertura costituzionale negli artt. 24 e 111 Costituzione. A livello comunitario, il predetto divieto trova, invece, regolamentazione all’interno dell’art. 4, paragrafo 1. del Protocollo addizionale n.7 alla Cedu, il quale specifica che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato perseguito o condannato […]”.
Per quanto riguarda, le sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali, non vi è dubbio che nell’ambito del diritto italiano, l’art. 649 c.p.p. vietando il ne bis in idem, vieti l’applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative per un medesimo fatto che sia imputabile alla stessa persona. 
Su questa ultima affermazione, però, è necessaria una puntualizzazione, poiché, l’art. 649 cpp si riferisce alla mera sanzione penale, non facendo alcun riferimento alle sanzioni di carattere formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale.
Pertanto, i criteri ai quali si deve fare riferimento nel determinare quando si sia in presenza del carattere penalmente rilevante della sanzione amministrativa e quindi, permettendo l’applicazione dell’art. 649 cpp, riguardano lo stesso fatto e la stessa persona.
Ci si riferisce in questo caso ai i c.d. Criteri Engel. Quest’ultimi consolidatosi nel solco della giurisprudenza della Corte EDU, sono dei criteri di natura alternativa e non cumulativa, che determinano quando si è in presenza di un’ accusa in materia sostanzialmente penale. 

Il primo criterio discende dalla qualificazione giuridica determinata dallo stesso legislatore, che fa capo, quindi, al principio di legalità: un fatto è penalmente rilevante quando è la legge a determinarlo come tale. Il secondo criterio dipende dalla natura sostanziale della sanzione, quindi, qualora gli interessi tutelati dalla sanzione siano di carattere generale e perciò assimilabili a quelli tutelati in sede penale, ci si trova dinnanzi ad una sanzione che seppur formalmente amministrativa assume le vesti di una sanzione sostanzialmente penale.
Ultimo criterio, al quale far riferimento riguarda la severità della sanzione, essa assume valore penale anche quando è applicata da un organo amministrativo e sia solo di carattere pecuniario, purché sia di importo rilevante.
Sulla base dei criteri appena enunciati, la Corte EDU ha qualificato come penali le sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti (quali ad esempio la CONSOB), potendo così applicare un primo scrutinio previsto dall’art.6, par. 1, della CEDU per verificare la compatibilità del procedimento e della sanzione alle garanzie riconosciute dalla Convenzione.
In merito, la sentenza Grande Stevens sul tema ha posto un primo orientamento della Corte di Strasburgo nei casi di c.d. doppio binario sanzionatorio. Infatti, in tale pronuncia, aveva tassativamente sancito l’incompatibilità con l’art. 4 cit. dei sistemi a doppio binario sanzionatorio, imponendo l’interruzione del procedimento ancora pendente quando il primo fosse divenuto definitivo. Ciò era possibile quando ci si trovava in presenza dell’idem factum, e qualora la sanzione formalmente amministrativa fosse da considerarsi avente natura penale secondo i criteri Engel.
Nel caso Grande Stevens, la Corte di Strasburgo ha analizzato il sistema di repressione delle condotte di manipolazione del mercato, concludendo che, alla luce della nozione di “pena” e di “materia penale”, elaborate dalla stessa giurisprudenza della Corte a partire dal risalente caso Engel, le sanzioni di quel tipo inflitte, perseguono uno scopo afflittivo e repressivo (basti fare caso all’entità degli importi monetari che la sanzione può raggiungere).
Dunque, benché il legislatore italiano le qualifichi formalmente come amministrative, in realtà sostanzialmente costituiscono una sanzione penale, di conseguenza si creerebbe una duplicazione sanzionatoria rispetto alla fattispecie, formalmente e sostanzialmente penale. Inoltre, considerato che, la Carta di Nizza all’articolo 50 in forza dell’articolo 6 Trattato sull’Unione europea è stato elevato a rango di diritto primario dell’Unione, alla pari dei Trattati, ciò comporta l’applicazione diretta dell’articolo 50 della Carta di Nizza da parte delle Istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, con conseguente disapplicazione delle norme interne contrastanti.
In altre parole, la pronuncia Grande Stevens ha permesso una rimodulazione in chiave non meramente procedurale del principio del ne bis idem, poiché, in applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU, è stato determinato che, seppur ogni Stato, sia libero e sovrano nel determinare le sanzioni da applicare in violazioni di norme dell’ordinamento, tale libertà trova un limite nel rispetto della Carta di Nizza.
Da ciò il rimedio che il giudice penale italiano dovrà garantire è in primis la diretta applicazione dell’articolo 50 nonché in modo strumentale dell’art. 649 cpp, pronunciando sentenza di non doversi procedere per violazione del principio del ne bis in idem, ogniqualvolta si renda conto dell’esistenza di un provvedimento definitivo sullo stesso fatto concreto, che possa essere qualificato sostanzialmente penale alla luce dei criteri Engel.
In secondo luogo, al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto Ue, dove non possono essere invocati i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza (ad esempio: nelle materie di omesso versamento di ritenute di imposta), è possibile dare applicazione all’articolo 4 protocollo 7 Cedu, il quale, sebbene si ponga come norma interposta che non può essere direttamente applicata in luogo di disposizioni contrastanti del diritto nazionale, trova diretta applicazione in tutte quelle ipotesi non regolate in modo antitetico da una disposizione di diritto interno. Dunque, anche in questo caso si potrà pervenire ad una sentenza di non doversi procedere fondata direttamente sull’articolo 4 protocollo 7 della Cedu.
Nel caso, invece, di apertura di due procedimenti paralleli, quello penale e quello amministrativo, in cui entrambi si sono già conclusi con sentenze passate in giudicato. La Corte di Cassazione, in mancanza di uno strumento legislativo ad hoc, ha elaborato diverse soluzioni in via interpretativa per la quale una soluzione potrebbe essere l’applicazione dell’articolo 669, comma 1, codice di procedura penale a mente del quale “se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre”. Ne discende da questa interpretazione, la presupposizione di un’interpretazione estensiva del concetto di “sentenze di condanna divenute irrevocabili” che ricomprenda anche i provvedimenti definitivi, formalmente amministrativi, ma valutati come sostanzialmente penali dalla Corte EDU.
Tuttavia, in merito al tema oggetto di odierna disamina, la Corte di Strasburgo ha abbracciato un orientamento più flessibile, giudicando il cumulo sanzionatorio compatibile con il principio del ne bis in idem laddove, i procedimenti presentino una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. Tale connessione sussiste nel caso in cui la previsione del doppio binario sia finalizzata a colpire profili differenti della condotta, il doppio giudizio sia prevedibile, sussista una connessione sostanziale e cronologica fra i procedimenti, per cui, in particolare, la raccolta e la valutazione delle prove sia compiuta soltanto una volta, le sanzioni inflitte siano complessivamente proporzionali rispetto alla gravità della condotta.
Con riguardo al diritto eurounitario, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dispone espressamente, all’art. 50, che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”, mentre l’art. 52, par. 3, nel regolare i rapporti con il diritto convenzionale, afferma che “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione EDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”.
Dagli articoli appena enunciati, il giudice nazionale dovrà compiere un’ulteriore valutazione tenuto conto del diritto eurounitario, dovrà in sintesi verificare se non vi sia una violazione dell’art. 50 della Carta di Nizza. In questo caso dovrà procedere alla disapplicazione in via diretta del diritto italiano mentre, rispetto al diritto sancito dall’art. 4, prot. 7, CEDU, è possibile esclusivamente accedere al sindacato accentrato di costituzionalità tramite il parametro interposto dell’art. 117, co. 1, della Costituzione.
Rispetto alla diretta applicazione dell’art. 50 della Carta di Nizza., tuttavia, la Cassazione si è spesso espressa in senso contrario e un obiter dictum di Corte costituzionale, afferma la necessità di sollevare l’incidente di costituzionalità laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla nostra Costituzione, quanto in relazione a quelli garantiti dalla della Carta di Nizza, in tal senso, già la Corte aveva chiarito che il giudice nazionale dovrà procedere alla disapplicazione delle norme interne contrastanti con la Carta di Nizza.
In conclusione, il rapporto fra il doppio binario sanzionatorio e il divieto di ne bis in idem resta un tema controverso, i criteri ai quali l’interprete è chiamato ad individuare la violazione del predetto principio, infatti, sono vari e possono far riferimento non soltanto ai c.d. criteri Engel ma anche alla violazione del diritto europeo quale norma primaria.
Ed ancora, il giudice sarà chiamato a pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, soltanto qualora verifichi positivamente la sussistenza del bis e dell’idem factum ai sensi dell’art. 649 cpp ed in forza anche della limitazione posta al diritto previsto dall’art. 50 della Carta di Nizza.



(*) Mariangela Miceli: Avvocato del Foro di Trapani. Già dottoranda di ricerca in diritto commerciale e docente a contratto presso l'Università di Roma Unitelma Sapienza. Autrice di pubblicazioni scientifiche.  Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore

10 febbraio 2022

Peculato degli albergatori e prime applicazioni giurisprudenziali a seguito della novella legislativa del 2021: la sentenza di non luogo a procedere del GUP di Trapani


In questo blog ci siamo più volte occupati della questione "peculato degli albergatori", dando notizia dell'ampio dibattito dottrinario e degli arresti giurisprudenziali.
Da ultimo ce ne siamo occupati con il post (al link) a seguito della novella legislativa introdotta dall'art. 5 quinquies del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021, pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2021, e in vigore dal 22 dicembre 2021 (al link), con la quale il Legislatore ha interpretato autenticamente l'art. 4 del d. lgs 23/2011 come modificato dall'art. 180 comma 3 D.L. n. 34/2020, cd. Ristori, convertito in legge n. 77/2020.

Diamo ora notizia delle prime applicazioni della novella legislativa con la sentenza n. 24/2022 del GUP di Trapani che ha statuito il non luogo a procedere per effetto delle sopravvenute novità legislative.


❌NOVITA'❌ L'accordo di patteggiamento e gli obblighi connessi in caso di sospensione al vaglio delle Sezioni Unite: la sentenza 27 gennaio 2022 (informazione provvisoria)







Chiamate a risolvere due contrasti giurisprudenziali, sollevati con  ordinanza n. 37698/2021 della Sezione V della Corte di Cassazione (ordinanza al link), le Sezioni Unite - c.c. 27/01/2022 Relatore: L. Pistorelli hanno così deciso (informazione provvisoria):

Prima Questione controversa:
Se, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato.

SOLUZIONE ADOTTATA:

I quesito: negativa.
Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito - in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma - ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività).

Seconda Questione controversa:
Se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, primo comma, cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi.

SOLUZIONE ADOTTATA:


II quesito:
La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa).

09 febbraio 2022

SS.UU: n. 3512/2022: è l'appello l'impugnazione esperibile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

 




Ci eravamo già occupati della questione dibattuta (link): se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, fosse riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa fosse inappellabile.
La corte d’appello di Milano aveva ritenuto inappellabile la sentenza e aveva convertito l’impugnazione in ricorso. La quinta sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite (al link l’ordinanza di rimessione).

Pubblichiamo ora la sentenza n. 3513/2022 come la quale le Sezioni Unite hanno ritenuto riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed appellabile nel limiti indicati dalla legge la sentenza di proscioglimento nel merito pronunciata prima della  dichiarazione di apertura del dibattimento.

La sentenza n. 3512/2022 delle SS.UU al link

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