Con la sentenza n. 2849 depositata il 25.01.2022 (al link), la seconda sezione della Corte regolatrice dà continuità all'insegnamento di legittimità con cui si è ritenuto che in sede di giudizio di rinvio, conseguente all'annullamento di una sentenza d'appello che aveva prosciolto l'imputato riformando una pronuncia di condanna, NON vi è alcun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa (cfr. Cass. sez. V n. 6552/2021).
Tuttavia l'obbligo di rinnovazione di cui all'art. 603 comma III bis c.p.p. concerne anche il giudizio di rinvio se esso si innesta su un'assoluzione di primo grado (in senso conforme, si veda Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, Marino, nonché Cass. sez. V n. 6552/2021).
Sinteticamente può dirsi che per la giurisprudenza di legittimità la disposizione di cui al citato comma III bis riguarda soltanto il caso di ribaltamento "verticale" di una sentenza di proscioglimento e non quello di overturning "orizzontale". È dunque ribadito che la regola di rinnovazione risponde ad un'esigenza di garanzia e al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.