Ci eravamo già occupati della questione anticipando la pendenza innanzi alle Sezioni Unite (Era ora: rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilità del medesimo giudice (penale e di prevenzione) - La prevenzione verso la svolta giurisdizionale?).
Dall'infromazione provvisoria - udienza del 24 febbraio 2022 - risulta che:
Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Le Sezioni Unite erano chiamata a decidere sull'ordinanza ai remissione della quinta Sezione (l'ordinanza al link) la seguente questione di diritto:
<<Se, e in quali limiti, la disciplina ·processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al processo di prevenzione.
Se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale>>.
Come detto la soluzione adottata è la seguente:
Prima questione: Non esaminata, perché ritenuta non rilevante nel caso di specie.
Seconda questione: Affermativa. Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
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