Cass., Sez. un., c.c. 27 gennaio 2022, Pres. Cassano, Rel. De Amicis, ric. Ubaldi
Le Sezioni Unite erano chiamate a dare soluzione al seguente contrasto: Se la continuazione tra reati sia di per sé sola ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni.
La questione era stata rimessa con ordinanza n. 38174/2021 (al link), dalla V Sezione della Cassazione, che aveva rilevato un contrasto giurisprudenziale.
Dall'informazione provvisoria al quesito è stata data la seguente soluzione: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell’arco di un mese)».