Ci eravamo già occupati della questione dibattuta (link): se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, fosse riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa fosse inappellabile.
La corte d’appello di Milano aveva ritenuto inappellabile la sentenza e aveva convertito l’impugnazione in ricorso. La quinta sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite (al link l’ordinanza di rimessione).
Pubblichiamo ora la sentenza n. 3513/2022 come la quale le Sezioni Unite hanno ritenuto riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed appellabile nel limiti indicati dalla legge la sentenza di proscioglimento nel merito pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La sentenza n. 3512/2022 delle SS.UU al link