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25 agosto 2026

L'ESSENZIALE: UN VADEMECUM MINIMO SUL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI di Casula, D'Agnolo e Monsagrati


I colleghi in epigrafe, pensosi delle notti insonni dei colleghi, hanno predisposto un vademecum sulle impugnazioni. Ritenendo possa essere utile anche per chi legge questo blog, previa concessione degli autori, pubblichiamo il link al vademecum Vademecum al link. 

18 maggio 2026

Invio atti a mezzo PEC ad indirizzo errato. Il giusto equilibrio tra formalismo telematico e diritto di difesa? La Consulta salva la norma ma ne impone un'interpretazione costituzionalmente orientata. La sentenza n. 77/2026 della Corte Costituzionale







Abstract – Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2026

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 87‑bis, commi 7, lett. c) e 8, d.lgs. n. 150/2022, censurato perché prevede l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento, anche se l’atto perviene tempestivamente al giudice a quo. La Corte, pur respingendo le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’inammissibilità resta esclusa se l’atto, erroneamente inviato, viene inoltrato via PEC dall’ufficio ricevente all’indirizzo corretto entro il termine perentorio per impugnare, poiché in tal caso si preserva la continuità digitale e l’atto raggiunge lo scopo. È invece confermata l’inammissibilità quando la trasmissione all’ufficio competente avviene in forma cartacea (“brevi manu”), perché si interrompe la continuità digitale e si compromette la verifica dei requisiti tecnici dell’atto. La Corte ravvisa nella disciplina censurata un legittimo bilanciamento tra il diritto di difesa e le esigenze di efficienza e ragionevole durata del processo, escludendo che il confronto con l’art. 568, comma 5, c.p.p. evidenzi una disparità irragionevole, trattandosi di fattispecie non omogenee. La decisione ribadisce che il rischio della tempestiva trasmissione all’ufficio corretto incombe sull’impugnante, non essendo la cancelleria obbligata a provvedervi.




Approfondimento (I.A.)

1. Il Caso e la Questione di Legittimità Costituzionale

La Corte di cassazione (Prima Sezione penale) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150/2022. Nella sostanza, la norma censurata prevede che l'impugnazione è inammissibile se viene trasmessa a un indirizzo PEC che non è riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, competente a riceverlo.

I casi concreti (due reclami di detenuti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna) sono emblematici: i reclami erano stati inviati via PEC all'indirizzo del Tribunale di Sorveglianza (giudice ad quem, competente a decidere il reclamo), invece che all'Ufficio di Sorveglianza (giudice a quo, che aveva emesso il provvedimento). Sebbene i due uffici condividessero la stessa sede fisica e lo stesso personale, e sebbene il reclamo fosse stato tempestivamente trasmesso brevi manu in forma cartacea all'ufficio corretto, il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi della legge.

Il giudice rimettente (Corte di Cassazione) ha prospettato un contrasto con:

- Art. 24 Cost. (diritto di difesa): la norma sacrificherebbe il diritto all'impugnazione per un mero errore formale, specie quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo in tempo utile.

- Art. 3 Cost. (ragionevolezza/uguaglianza): vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto all'art. 568, comma 5, c.p.p., che consente la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente anche in caso di vizi "sostanziali" (es. errore sul nome del mezzo).

- Art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU: il "rigido formalismo" della norma limiterebbe in modo eccessivo e sproporzionato il diritto di accesso a un tribunale, violando il principio del "giusto processo" come interpretato dalla Corte europea (es. sentenza Succi e altri c. Italia).

2. La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte, dopo aver riunito i giudizi e dichiarato ammissibili le questioni, le ha ritenute non fondate. Tuttavia, la motivazione è di fondamentale importanza perché non si limita a respingere le censure, ma fornisce un'interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente orientata" della norma, che diventa vincolante per i giudici comuni.


a) La ratio della norma è legittima

La Corte riconosce la legittimità delle finalità perseguite dal legislatore:

- Efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.): La digitalizzazione e la rigida attribuzione degli atti a specifici uffici PEC servono a evitare "defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione" da parte delle cancellerie, snellendo i flussi e accelerando i tempi. Non si tratta di un "formalismo fine a sé stesso", ma di una scelta organizzativa per garantire un servizio giustizia più rapido.

- Prevedibilità delle regole: La norma è chiara e l'elenco degli indirizzi PEC è pubblico, quindi l'errore è agevolmente evitabile.


b) La soluzione dell'equilibrio: inammissibilità sì, ma con un'eccezione salva-difesa

Il cuore della sentenza è l'individuazione di un'interpretazione che contemperi le esigenze di efficienza con il diritto di difesa. La Corte, richiamando anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 6565/2026), distingue tre scenari:

1. Regola generale (l'atto è inammissibile): L'impugnazione inviata a un indirizzo PEC errato (anche se riferito a un ufficio dello stesso palazzo di giustizia) è inammissibile. Questo rispetto del canale telematico corretto non è un eccesso di formalismo, perché garantisce la "continuità digitale" del documento e permette alla cancelleria competente di effettuare tutti i controlli tecnici e formali previsti dalla legge.

2. ECCEZIONE CHE SALVA L'IMPUGNAZIONE (la "sanatoria digitale"): L'impugnazione è ammissibile se la cancelleria dell'ufficio che ha ricevuto per errore l'atto lo inoltra tempestivamente via PEC all'ufficio competente, entro il termine perentorio per impugnare. In questo caso:

- Si mantiene la "continuità digitale" (il documento viaggia come PEC da un ufficio all'altro).

- L'atto perviene comunque al destinatario corretto nei termini di legge.

- Lo scopo della norma (efficienza e tracciabilità) è raggiunto.

- Il diritto di difesa dell'impugnante è salvo.

3. Conferma dell'inammissibilità (il "brevi manu cartaceo" non sana): L'impugnazione resta inammissibile se la trasmissione all'ufficio competente avviene in forma cartacea (es. stampando la PEC e portandola fisicamente nell'altro ufficio), anche se avvenuta tempestivamente. In questo caso, la "continuità digitale" si interrompe, si crea una "indebita commistione" tra sistema cartaceo e telematico, e la cancelleria competente non può verificare le caratteristiche tecniche e l'autenticità dell'atto ricevuto come previsto dalla legge.


c) Superamento delle censure

Alla luce di questa interpretazione, la Corte respinge tutte le eccezioni:

- No violazione art. 24 Cost.: Il diritto di difesa non è compresso in modo irragionevole, perché l'eccezione sopra descritta lo tutela pienamente quando l'atto raggiunge lo scopo in forma digitale.

- No violazione art. 3 Cost.: Il confronto con l'art. 568, comma 5, c.p.p. non è pertinente, poiché quella norma riguarda l'errore sulla qualificazione del mezzo o sul giudice competente a decidere, non l'errore sul luogo di presentazione dell'atto. La regola storica (artt. 582 e 591 c.p.p.) ha sempre previsto l'inammissibilità per deposito presso la cancelleria sbagliata. Le norme censurate sono una lex specialis che specifica questa regola per l'ambiente telematico.

- No violazione art. 6 CEDU: La restrizione al diritto di accesso al giudice è prevedibile, persegue uno scopo legittimo (efficienza) ed è proporzionata, grazie al temperamento individuato dalla stessa Corte (l'inoltro digitale tempestivo).


3. Importanza e Conseguenze della Sentenza

Questa sentenza è destinata a diventare un leading case per il processo penale telematico. I suoi punti di forza sono:

1. Un "Non fondate" che è un "Accogli, ma interpreta così": Pur dichiarando le questioni non fondate, la Corte costituzionale ha di fatto riscritto il significato della norma, imponendo un obbligo interpretativo a tutti i giudici. È una tecnica decisoria (tipica della Corte) per evitare una declaratoria di incostituzionalità "ablativa" che avrebbe lasciato un vuoto normativo, sostituendola con una pronuncia di incostituzionalità applicativa.

2. Definizione chiara del "rischio di trasmissione": La Corte sottolinea che la cancelleria che riceve l'atto per errore non ha un obbligo giuridico di inoltrarlo. Il rischio che non lo faccia (o che lo faccia tardivamente) ricade interamente sull'impugnante. Questo sprona i difensori alla massima diligenza nella scelta dell'indirizzo PEC.

3. Valorizzazione della "continuità digitale": La sentenza fa da spartiacque, affermando il principio che nel processo telematico la forma digitale non è solo un contenitore, ma parte essenziale della validità dell'atto. Un atto che esce dal circuito digitale (venendo stampato) perde i suoi requisiti di autenticità e tracciabilità.

4. Soluzione pratica per i casi "gemelli": La pronuncia risolve proprio i due casi specifici davanti alla Cassazione. Se gli atti erano stati trasmessi dai cancellieri in forma cartacea, l'inammissibilità era corretta. Se fossero stati inoltrati via PEC entro i termini, i reclami sarebbero stati ammissibili.


4. Un Potenziale Profilo Critico 

La soluzione della Consulta non è esente da criticità pratiche. L'ammissibilità dell'impugnazione viene fatta dipendere da un'attività (l'inoltro digitale tempestivo da parte della cancelleria sbagliata) che la legge non impone e che la stessa Corte ammette essere una mera "iniziativa" del cancelliere. In assenza di un obbligo, il diritto di difesa dell'impugnante resta in balìa della solerzia o della cortesia di un ufficio giudiziario terzo.


In conclusione, la sentenza n. 77/2026 è un esempio di equilibrismo da parte della Corte Costituzionale. Da un lato, evita di delegittimare la scelta di fondo del legislatore a favore della digitalizzazione e dell'efficienza (respingendo le censure). Dall'altro, salva il diritto di difesa nei casi in cui l'errore non compromette realmente gli scopi della legge, dettando una regola operativa chiara (l'inoltro PEC tempestivo sana il vizio) che i giudici di merito e di legittimità dovranno ora rigorosamente applicare. Il monito finale resta per i difensori: l'errore sull'indirizzo PEC è sempre un rischio, a meno di un "miracolo tecnologico" della cancelleria ricevente.

02 aprile 2026

❌❌ Impugnazioni cautelari dall'1.04. è obbligatorio il deposito al portale❌❌

A mente dell'art. 3 del Decreto n. 217 del 2023, più volte modificato, con riguardo ai termini di entrata in vigore (da ultimo a dicembre ultimo scorso), dal 1 aprile gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio, devono depositarsi al portale. 

24 marzo 2026

Deposito atti nel giudizio di legittimità, la Corte conferma l'utilizzabilità della pec.


Verosimilmente ciascuno di noi ben conosce che a tutt'oggi è possibile ricorrere alla pec per depositare atti innanzi alla Corte di Cassazione, ma, conoscendo i tanti dubbi che le diverse disposizioni che regolano la materia suscitano nell'insonne difensore, ci pare utile dar conto dell'arresto della Suprema Corte, secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n. 206/2024) ha specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, prevedendo però alcune eccezioni. In particolare il comma 5 del medesimo articolo, ha previsto con riferimento a taluni uffici giudiziari, tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione, che solo «a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …», rimanendo sino ad allora utilizzabile la pec per depositare atti nel giudizio di legittimità (pronuncia al link). 


11 marzo 2026

Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.


APPROFONDIMENTO (I.A.)

Sintesi approfondita (nomi sostituiti con iniziali)

Contesto e oggetto

La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Penale VI (sent. n. 3/2026, depositata 10/02/2026) ha deciso sui ricorsi proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la sentenza del GUP resa in giudizio abbreviato. La questione centrale riguarda la forma e le modalità di deposito degli atti di impugnazione (telematico vs. analogico/PEC) alla luce della nuova disciplina sul deposito telematico (art. 111‑bis c.p.p. e decreti ministeriali attuativi).


Fatti rilevanti

  • Depositi impugnativi: T. E. ha depositato l’appello tramite PEC il 29 aprile 2025; T. E. ha depositato l’atto in cancelleria il 2 maggio 2025.
  • Situazione locale: il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività dell’applicativo APP per il periodo 1/1/2025–14/4/2025, consentendo depositi non telematici in quel periodo; al momento dei depositi non risultavano malfunzionamenti segnalati.
  • Decisione di merito: la Corte d’appello ha ritenuto gli appelli inammissibili per violazione delle modalità di deposito previste dalla legge.

Questioni giuridiche sollevate

  1. Ammissibilità del deposito via PEC: T. E. invoca l’art. 3 D.M. 29/12/2023 n. 217 (mod. D.M. 27/12/2024 n. 206) per sostenere che fino al 1/1/2027 il deposito via PEC sarebbe ammesso per determinate giurisdizioni.
  2. Rilevanza della fonte regolamentare: T. E. contesta che il decreto ministeriale non preveda la sanzione di inammissibilità e che una fonte regolamentare non possa determinare una sanzione così grave.
  3. Accesso alla giustizia: richiamo al principio del favor impugnationis e alla giurisprudenza della Corte EDU contro eccessi formalistici che ostacolino l’accesso alle giurisdizioni superiori.

Motivazione della Corte

  • Normativa primaria: l’art. 111‑bis c.p.p. stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche; l’art. 582 c.p.p. impone il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Sanzione prevista dalla legge: l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell’impugnazione.
  • Ambito temporale dei decreti: la Corte distingue le disposizioni relative alle corti d’appello da quelle relative ai tribunali; nel caso concreto l’appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, soggetta alle scadenze previste per i tribunali.
  • Interesse di sistema: la Corte valorizza l’esigenza di certezza, tracciabilità e sicurezza del deposito telematico e ritiene proporzionata la sanzione di inammissibilità quando la legge prescrive modalità esclusive.
  • Corte EDU e formalismo: il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto perché qui la restrizione deriva direttamente dalla legge e non da un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica.

Estratto dal provvedimento (con iniziali al posto dei nomi):
«La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato.»
«A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175‑bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111‑bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»


Principio di diritto affermato e impatto pratico

  • Principio affermato: dall’entrata in vigore delle date indicate dal D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi di deroga dell’art. 175‑bis c.p.p., l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111‑bis è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 c.p.p.; non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta o conosciuta dal giudice.
  • Conseguenze pratiche: i difensori devono rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità telematiche previste per l’ufficio presso cui va depositato l’atto (cancelleria che ha emesso il provvedimento), pena l’inammissibilità automatica; le deroghe e i periodi transitori vanno interpretati in relazione all’ufficio specifico (tribunale vs. corte d’appello).
  • Rilevanza sistemica: la decisione rafforza la centralità del deposito telematico come strumento di certezza e efficienza processuale e conferma la legittimità di sanzioni formali previste dalla legge per garantire il corretto funzionamento del processo penale telematico.

Esito: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.





02 gennaio 2026

❌❌ Le novità sui depositi al portale: di Mattia Serpotta ❌❌

 


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Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2025, e vigente alla stessa data, il D.M. 206 del 2025 interviene sul testo del Decreto n. 217 del 2023, e segnatamente sull’art. 3, nella versione già modificata e sostituita dal Decreto n. 206 del 2024.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, l’unica novità di rilievo per gli avvocati è la seguente: viene prorogata – sino al 31.3.2026 – la possibilità di depositare in via alternativa al portale, e dunque in forma cartacea o a mezzo PEC, gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio.
• Si tratta però di una proroga più ristretta rispetto a quella di cui al comma 3 dell’articolo 3, vigente sino al 31.12.2025, perché non riguarda più tutti i depositi relativi ai procedimenti cautelari regolati dal Libro IV, ma solo le “impugnazioni” in materia di:
‒ misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309 ‒ 313 c.p.p.);
‒ misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324 ‒ 325 c.p.p.);
‒ sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, sono estranei oggi alla deroga e rientrano quindi nell’ipotesi di deposito obbligatorio al portale tutti gli atti relativi alla fase cautelare diversi dalle impugnazioni, primi fra tutti quelli relativi alle istanze ex art 299 c.p.p..
• Segnalo poi l’ennesimo, e ormai consueto, difetto di coordinamento del Decreto con le norme del codice di rito. Il comma 3 bis introdotto dal Decreto riguarda infatti, testualmente, gli atti di impugnazione destinati agli Uffici di cui alla lettera d) del comma 1, cioè il “Tribunale ordinario”, mentre non viene richiamata la “sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario”, previsto dalla lettera c).
La questione riguarda il ricorso per saltum contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p., comma 2) o contro il decreto di sequestro (art. 325 c.p.p.) che, a norma dell’art. 311 c.p.p., devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. In questo caso, il deposito destinato a Uffici diversi dal Tribunale ordinario dovrebbe quindi seguire le regole generali di esclusività del portale e non rientrerebbe nella deroga introdotta dal Decreto n. 206 del 2025.
In via prudenziale, è in particolare consigliabile non utilizzare modalità alternative di deposito nel caso di ricorso per saltum avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P., essendo mantenuta al comma 1 la distinzione tra questo Ufficio e quello del Tribunale ordinario.
• Alleghiamo uno schema in PDF riepilogativo delle modalità di deposito, diviso per atti, ufficio di destinazione, eccezioni, note di commento e un focus sulle impugnazioni.

30 dicembre 2025

❌ ❌ MEMENTO : il primo gennaio si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌

Rammentiamo la nuova estensione degli obblighi tramite portale. 

Infra il testo del DM 206/24 nella parte che ci interessa.


Art. 1

Modifiche all'articolo 3

del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 

1. L'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
2.
Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409,410 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all' articolo 414 del codice procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
3.
Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

17 novembre 2025

CON IL COMPUTER RISOLVO UN SACCO DI PROBLEMI CHE PRIMA NON AVEVO di Casula, D'Agnolo e Monsagrati

 

Per gentile concessione dei colleghi, Andrea Casula, Marco D'Agnolo e Andrea Monsagrati, condividiamo un post che hanno pubblicato su il loro blog "L'altroPenale",  in cui i colleghi, muovendo dall' opaco fondale normativo del Portale, illustrano alcune questioni inerenti il deposito tramite il suddetto "robo” dall’utilità a tutt'oggi inspiegata, per riprendere le loro parole (post al link)


13 ottobre 2025

❌ Come notificare al Pubblico Ministero❌- dal blog di Mattia Serpotta*


Per gentile concessione del collega Mattia Serpotta condividiamo il suo post pubblicato sul blog "Il processo penale telematico",  in cui il collega spiega come il difensore possa procedere alle notifiche al Pubblico Ministero (post al link)

In foto Mattia Serpotta

11 aprile 2025

Errore di sistema sul portale ed impugnazione tardiva: la Cassazione pone rimedio (sentenza n. 9985/25)

 




La sentenza riguarda un ricorso presentato alla Corte di Cassazione (sentenza n. 9985/2025 al link) contro una decisione della Corte di Appello di Catania. Il caso presenta due aspetti principali: i problemi tecnici legati al deposito del ricorso e la questione della rimessione in termini, oltre alla fondatezza del motivo di ricorso relativo alla riduzione della pena.

Problemi del Deposito e Rimessione in Termini

Il difensore dell’imputato aveva presentato il ricorso per Cassazione in modo telematico il 27 luglio 2024, rispettando i termini previsti. Tuttavia, il deposito è stato rifiutato dal sistema a causa di alcune incoerenze nei nomi delle parti processuali. Queste incoerenze erano dovute a un disallineamento tra i dati del procedimento di primo grado e quelli del procedimento d’appello nel portale telematico. In pratica, il sistema non riconosceva correttamente i dati, impedendo il completamento del deposito.

Il difensore ha scoperto il problema solo il 30 luglio 2024, quando ormai i termini per presentare il ricorso erano scaduti. A quel punto, ha ripresentato il ricorso il 31 luglio, chiedendo alla Corte di considerare il deposito del 27 luglio come valido, sostenendo che il problema tecnico fosse di natura oggettiva e non dipendesse dalla sua volontà o negligenza.

La Corte di Cassazione ha accolto questa richiesta, riconoscendo che il mancato rispetto del termine per impugnare era dovuto a una forza maggiore, ovvero a un problema tecnico del sistema che il difensore non poteva prevedere né risolvere tempestivamente. Di conseguenza, il ricorso presentato il 31 luglio è stato considerato valido e ammissibile.

Fondatezza del Ricorso e Riduzione della Pena

Il motivo principale del ricorso riguardava l’errata applicazione della legge da parte della Corte di Appello. In particolare, il difensore sosteneva che la Corte di Appello avesse ridotto la pena in misura inferiore a quanto previsto per il rito abbreviato. La Corte di Appello, infatti, partendo da una pena di 15 mesi di reclusione e 600 euro di multa, aveva ridotto la pena a 1 anno di reclusione e 400 euro di multa, invece di applicare una riduzione di almeno un terzo, che avrebbe portato la pena a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo, annullando la sentenza impugnata senza rinvio e rideterminando la pena detentiva in 10 mesi di reclusione, mentre la multa è rimasta invariata a 400 euro.

Conclusione

In sintesi, la Corte di Cassazione ha risolto due questioni: 

1. Ha riconosciuto che il problema tecnico nel deposito del ricorso era una forza maggiore, consentendo la rimessione in termini e considerando valido il ricorso.

2. Ha corretto l’errore della Corte di Appello nella riduzione della pena, rideterminando la pena detentiva in 10 mesi di reclusione.


27 marzo 2025

DEPOSITO TELEMATICO: PROBLEMI INTERPRETATIVI ED ECCEZIONI DIFENSIVE DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206 a cura dell’Avv. Mattia Serpotta

 



La relazione completa al link

Abstract:

Il documento in esame offre una panoramica dettagliata sulle nuove normative riguardanti il deposito telematico nel processo penale, introdotte dal D.M. 27.12.2024 n. 206. L'autore esplora le problematiche interpretative e le eccezioni difensive emerse a seguito di queste modifiche, con un focus particolare sull'obbligatorietà del deposito telematico per determinati atti e uffici giudiziari. Viene analizzata la distinzione tra deposito telematico obbligatorio e non obbligatorio, le eccezioni alla regola generale, e le questioni interpretative relative al malfunzionamento del portale e al deposito in udienza. L'obiettivo è fornire una guida chiara per gli avvocati, aiutandoli a navigare le complessità del nuovo sistema e a evitare possibili sanzioni o eccezioni.

Sintesi del Documento:

Il documento si apre con una disamina delle difficoltà incontrate dall'avvocatura nella transizione al deposito telematico obbligatorio, evidenziando la mancanza di un adeguato periodo di sperimentazione e le conseguenti problematiche per i difensori, specialmente quelli meno avvezzi all'uso degli strumenti informatici.

Viene poi esaminato il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al D.M. 206 del 2024, che ha modificato il precedente D.M. 217 del 2023 in attuazione della Riforma Cartabia. L'autore spiega come queste normative abbiano progressivamente introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico, demandando a decreti ministeriali la selezione degli atti soggetti a tale regime.

Successivamente, il documento si concentra sulla definizione di "modalità telematica" e sull'identificazione del portale dei depositi telematici come unico mezzo di trasmissione e deposito degli atti del procedimento penale. Viene chiarita la distinzione tra deposito telematico (portale) obbligatorio, non obbligatorio, e i casi in cui il deposito telematico non è consentito.

L'autore analizza in dettaglio le ipotesi di deposito telematico obbligatorio, identificando gli uffici giudiziari e gli atti per cui è previsto l'uso esclusivo del portale. Vengono inoltre esaminate le eccezioni a tale regola generale, come i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali è consentito l'uso alternativo del portale, della PEC o della modalità cartacea.

Il documento affronta poi le questioni interpretative relative al deposito in udienza, al perfezionamento del deposito, e al deposito della nomina e degli atti successivi in fase di indagine. Viene discussa anche la problematica del malfunzionamento del portale e le possibili soluzioni in tali casi.

Infine, l'autore esamina la questione dell'autentica con firma digitale, fornendo un'analisi delle recenti sentenze della Cassazione in materia.

In conclusione, il documento offre una guida esaustiva e approfondita sulle nuove normative in materia di deposito telematico nel processo penale, fornendo al contempo utili indicazioni pratiche per gli avvocati.

La relazione completa al link


In foto l'avv. Mattia Serpotta



26 marzo 2025

❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌


Il 31.03 cessa, per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositare, presso le autorità menzionante nel comma 1 del DM 27.12.2024, n. 206, atti, documenti, richieste e memorie con modalità NON telematiche.

Si riporta il comma 4 del decreto.

Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato n.d.e.), III (giudizio direttissimo n.d.e.) e IV (giudzio immediato n.d.e.) del codice di procedura penale.

Si riporta anche il comma 1 del provvedimento al fine di rammentare gli uffici interessati 

Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari
del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

 

30 gennaio 2025

Sono ancora possibili produzioni e costituzioni analogiche (cartacee) in udienza? La puntuale analisi di Marco D'Agnolo*





Caro Marco, a seguito del DM 27 dicembre 2024, n. 206, alcuni giudici hanno ritenuto che sia venuta meno la possibilità di produrre documenti in udienza e financo quella di costituirsi parte civile in detta sede.  Quale il tuo giudizio al riguardo ?

Caro Daniele, la domanda che mi poni riguarda un tema di importanza cruciale per la fisionomia stessa del processo penale che verrà; tema sul quale il vostro blog ha opportunamente acceso un faro molto tempestivo.

In questi primi giorni dell'anno sono in effetti circolate notizie – preoccupanti per tutti noi avvocati – secondo le quali si sono verificati casi in cui il giudice non ha consentito la costituzione di parte civile in udienza, o la presentazione in udienza di istanze di vario tenore (in specie di definizione alternativa del rito mediante sospensione del processo con messa alla prova), o la produzione in udienza di documenti, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 206/2024 tali attività si possano compiere solo tramite deposito telematico ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p. Talvolta, sarebbe stato concesso un rinvio per consentire ai difensori di provvedere in questo modo, forse in considerazione della assoluta novità della disciplina (e questo, volendo, lo si può anche apprezzare rispetto all'alternativa di una dichiarazione di inammissibilità sancita seduta stante e irreparabilmente).

Sappiamo anche che al riguardo ci sono state forti prese di posizione contrarie, sia da parte del COA di Napoli – che ha inviato una nota al Ministero della Giustizia per sottolineare come qualsiasi provvedimento ch neghi la possibilità di depositare «atti, memorie e documenti difensivi anche in forma cartacea nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali» si ponga in netto contrasto con il dettato normativo e le disposizioni tecniche emessa dalla DGSIA, e costituisca pertanto una violazione del diritto di difesa –, sia da parte della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, che ha proclamato una giornata di astensione per stigmatizzare la prassi adottata dal locale tribunale, dove, pur consentendosi ai difensori la “esibizione” degli atti cartacei al giudice in udienza, si richiede che successivamente gli stessi difensori provvedano anche al deposito telematico. Questa iniziativa della CP di Santa Maria Capua Vetere ha indotto una settimana fa (20/1/2025) il capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, ad emettere una circolare – che il vostro blog ha prontamente segnalato – nella quale, richiamando una precedente circolare operativa della DGSIA (13/1/2025, anch'essa da voi segnalata), si esprime l'opinione che l'attuale quadro normativo non escluda la possibilità che vengano presentati in udienza atti e documenti cartacei, da inserire successivamente nel fascicolo informatico del processo a cura dell'ausiliario che assiste il giudice, previa digitalizzazione. Tale opinione, basata su considerazioni del tutto condivisibili (che attengono al piano del diritto ma non trascurano di evidenziare le difficoltà pratiche che, nel caso in cui si ammettessero solo preventivi depositi telematici, i difensori si troverebbero ad affrontare dal punto di vista della effettività del contraddittorio in udienza, non potendo accedere direttamente al fascicolo informatico), è però circondata da grande cautela, sia perché si prospetta che l'inserimento dell'atto o del documento cartaceo (o come oggi si dice: analogico) nel fascicolo informatico possa avvenire «su ordine del giudice» (come una concessione), sia perché – e non potrebbe essere altrimenti – si precisa che resta «ferma la riserva assoluta in capo all'autorità giudiziaria che procede circa la corretta interpretazione della disciplina processuale».

Il che ci riporta al punto di partenza, vale a dire alle decisioni con cui alcuni giudici non hanno consentito alle parti civili di costituirsi in udienza con dichiarazione cartacea, o al difensore dell'imputato di presentare in udienza un'istanza di rito alternativo in formato cartaceo, o alle parti di produrre in udienza documenti cartacei e chiederne l'acquisizione.

Ora, a me pare che decisioni simili siano alquanto eccentriche, disallineate da un impianto normativo che non autorizza affatto a ritenere che determinate attività di udienza, così come le abbiamo conosciute finora e così come continuano ancora ad essere previste dal codice di rito, abbiano oggi mutato fisionomia e siano vincolate, nel loro compimento, alla disciplina del deposito telematico.

E, leggendo le norme, è molto chiaro che sia così. Tanto che viene quasi da pensare che alle decisioni ostative di cui stiamo discutendo possa non essere estraneo (ricordiamo i gravi malfunzionamenti dell'applicativo APP segnalati da molti tribunali in questo stesso periodo, con provvedimenti dei capi degli uffici di sospensione del suo utilizzo da parte dei “soggetti abilitati interni”) anche l'intento di evitare del lavoro alle cancellerie – a cui competerebbe di digitalizzare gli atti e i documenti presentati o prodotti in formato analogico –, demandando agli avvocati l'incombente di provvedere per via telematica al loro inserimento nel fascicolo (il che, poi, è il principale rilievo critico della delibera di astensione della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere alla prassi avviata in quel tribunale: grava i difensori di un adempimento proprio dell'ausiliario del giudice).

Ma al di là di ciò, guardando i profili normativi della questione mi pare che, per superare ogni incertezza circa la perdurante possibilità per le parti di presentare e produrre legittimamente al giudice d'udienza atti e documenti cartacei, possa essere utile qualche chiarimento sui termini giuridici che la questione stessa evoca, e sul loro significato tecnico.

Non voglio certo fare considerazioni di lana caprina, né proporre interpretazioni “cabalistiche” del codice di procedura penale, ma pur sempre dal testo del codice bisogna partire se si vuole dipanare la matassa, visto che nel codice le parole assumono una accezione ben precisa, che non può essere assolutamente confusa né col senso generico che possono assumere fuori dall'ambiente giuridico, né col significato spurio con cui possono essere utilizzate nel quotidiano delle aule giudiziarie.

Provo ad andare con ordine.

Punto primo: l'art. 3 del d.m. n. 214/23, come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 206/2024 sopra citato, prescrive che a partire dal 1° gennaio 2025 presso Procure e Tribunali (inclusi GIP e GUP), Procura europea e Procure Generali presso le Corti d'appello (limitatamente alla procedura di avocazione) avvenga esclusivamente per via telematica il «deposito di atti, documenti, richieste e memorie» da parte – per quanto qui interessa – dei «soggetti abilitati esterni», ossia difensori e loro consulenti (comma 1).

Tralasciando le deroghe a questa regola, irrilevanti ai fini che ci occupano (sempre per quanto riguarda i “soggetti abilitati esterni”: commi 3, 4 e 9, ennesimo regime transitorio della riforma Cartabia), e volendo, per semplificare il discorso, ridurre la formula normativa ai minimi termini, possiamo dire che oggetto della previsione è il deposito telematico di “atti e documenti”, visto che “atti” è termine di genus che comprende come species anche “richieste” e “memorie” (e ve ne sono altre, di species degli “atti”, che il d.m. n. 206/2024 non menziona). Ovviamente, ad altro genus appartengono invece i “documenti”, che sono i mezzi di prova definiti e disciplinati dagli artt. 234 e ss. c.p.p.

E per concludere questa prima parte del ragionamento, teniamo a mente una norma che suona male e genera confusione di concetti: l'art. 111 ter, comma  3, primo periodo, c.p.p., stando al quale «gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico (…) salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica». Notiamo che, al di là della cacofonia («formati … in forma»), la prima volta il termine “documenti” è usato propriamente, ossia nella accezione di “prove documentali”; la seconda e la terza, no: “documento analogico” e “documento informatico” sono espressioni generiche che alludono al possibile supporto, materiale o immateriale, tanto degli “atti” quanto dei “documenti”.

Punto secondo: nel codice di procedura il termine “deposito” identifica un tipo di attività  ben precisa, che ha come “destinatari” (o “interlocutori”) la segreteria del Pubblico ministero o la cancelleria del Giudice. Ho fatto una breve ricerca con una banca dati e a quanto pare la parola “deposito”, variamente declinata (“deposito”, “depositare”, “depositato/a”, ecc...), ricorre in 103 articoli del codice e in 23 delle disposizioni di attuazione. Salvo sviste, mi pare che in tutte queste norme il “luogo” del “deposito” è espressamente o implicitamente indicato nella segreteria e nella cancelleria, il che connota il deposito come attività che tipicamente si compie fuori udienza; prima di una udienza, dopo un'udienza, in mancanza di una udienza: «... il perito autorizzato … deposita in cancelleria …» (art. 501, comma 1 bis, c.p.p.); «la richiesta di rinvio a giudizio è depositata … nella cancelleria del giudice» (art. 416, comma 1, c.p.p.); «il provvedimento … è depositato in cancelleria al termine dell'udienza» (art. 598 bis, comma 1, c.p.p.); «il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice» (art. 447, comma 1, c.p.p.); «il giudice provvede entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria» (art. 362 bis, comma 3, c.p.p.); «le parti e i difensori possono presentare memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria» (art. 121, comma 1, c.p.p.); «... con dichiarazione … depositata presso la segreteria del pubblico ministero» (art. 464 ter.1, comma 2, c.p.p.); «la documentazione … è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero...» (art. 430, comma 2, c.p.p.); «la requisitoria è depositata nella cancelleria della corte d'appello ...» (art. 703, comma 5, c.p.p.); «... depositando in cancelleria copia dell'atto inviato …» (art. 56 disp. att. c.p.p.); «la richiesta è depositata … nella cancelleria del giudice …» (art. 46, comma 1, c.p.p.); «le parti … devono … depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima ...» (art. 468, comma 1, c.p.p.); e così via; per non parlare degli artt. 128, 366, 548, 617 c.p.p.

Ovvio che fuori udienza siano depositabili anche documenti, da soli o allegati ad atti.

Per le attività che si svolgono in udienza il codice di procedura utilizza termini diversi da “deposito”: gli “atti” scritti sono in genere “presentati” al giudice (se orali, sono per lo più “formulati” o “proposti”), mentre i “documenti”, trattandosi di prove, sono “prodotti” e “acquisiti” (anche questi, termini tecnici).

Dunque, in udienza non si fanno “depositi”, ma altro; e se una attività non è un “deposito”, ne consegue che non è soggetta – e non può essere assoggettata – alla disciplina dei “depositi”.

Alcuni esempi possono chiarire ancora meglio il concetto.

A norma dell'art. 78 c.p.p. (citato anche dalla sopra ricordata circolare 20/1/2025 del capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia) «la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza...»; e la costituzione può essere revocata «con dichiarazione fatta ... in udienza, ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice...» (art. 82 c.p.p.); analogamente, l'art. 84 c.p.p. statuisce che la costituzione del responsabile civile si effettua «con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza»; ancora, ai sensi dell'art. 523, comma 2, c.p.p. in sede di discussione «la parte civile presenta conclusioni scritte».

Quindi, rimanendo al primo di questi esempi, asserire che oggi la costituzione di parte civile in udienza e con atto analogico non è consentita perché il codice prevede che il deposito della relativa dichiarazione sia effettuato solo con modalità telematica e con un atto digitale, ha sul piano logico, prima ancora che normativo, lo stesso grado di fondatezza di una affermazione che ante riforma Cartabia avesse preteso di escludere la costituzione di parte civile in udienza poiché fuori udienza ne era previsto il deposito in cancelleria. Che i depositi oggi si debbano fare solo in via telematica non ha nulla a che vedere con la possibilità di introdurre atti e documenti nel processo anche con le modalità diverse dal deposito che il codice continua a prevedere e disciplinare.

Detto altrimenti, e più in generale, ipotizzare che gli atti e i documenti non possano che avere formato digitale, essendo il loro deposito attualmente consentito solo in via telematica, con la conseguenza di non poterli più introdurre nel processo se non – appunto – in via telematica, è un autentico non senso interpretativo.

Punto terzo: l'espressione “processo penale telematico” non ha alcun valore prescrittivo: il processo penale, in realtà, non è “telematico”. L'espressione – che non si rinviene nel codice di procedura – ha solo una valenza descrittiva di sintesi: sta ad indicare il fatto che oggi sono previsti, da un lato, un sistema di comunicazioni e notificazioni che si effettuano con modalità telematiche, e, dall'altro lato, fascicoli informatici delle indagini e del procedimento nei quali confluiscono, tramite deposito o inserimento telematico, atti e documenti nati digitali, o nati analogici e digitalizzati.

Che gli atti dei fascicoli possano in origine essere anche non immateriali, e quindi essere introdotti anche come tali nel processo, per poi essere inseriti nel fascicolo informatico, lo dicono chiaramente l'art. 110 c.p.p., nonché il sopra citato art. 111 ter, comma  3, c.p.p.

D'altronde, l'art. 2, lett. h), del d.m. n. 44/2011 («Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione») definisce il fascicolo informatico come la «versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale».

Se così è, nulla della attuale disciplina del “processo penale telematico” autorizza a stravolgere la fisionomia dell'udienza e delle attività che è tutt'ora espressamente previsto vi si compiano, nelle forme loro proprie.

Venendo allora alla conclusione, credo che la si possa riassumere in questi termini: l'attuale disciplina codicistica vieta (con eccezioni) depositi non telematici di atti e documenti, non vieta, invece, atti e documenti non informatici, e che atti e documenti non informatici entrino nel processo con modalità non telematiche.

 

 * Marco D'Agnolo è Avvocato e dottore di ricerca in Teoria generale del processo e comparazione processuale. Rammentiamo le pubblicazioni del collega

1)      Sostituzione d’ufficio e sostituzione «fiduciaria» del difensore tra prassi e modifiche normative, in Giur. it.,  2001, p. 2360 – 2365, (nota a Cass., sez. II, 9 maggio 2000, Pistoia);

2)      Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 2° edizione, Milano (Ipsoa), 2001, commenti agli artt. 41-45, 46-53, 115, 119 e 201-206 disp. att. c.p.p.;

3)      Le disposizioni relative al giudizio, in Il giudice penale di pace nei regolamenti di attuazione, a cura di A. Scalfati, Padova (Cedam), 2002, p. 43 – 56 (capitolo quarto);

4)      Esecuzione e casellario giudiziale, in Il giudice penale di pace nei regolamenti di attuazione, a cura di A. Scalfati, Padova (Cedam), 2002, p. 57 – 68 (capitolo quinto);

5)      In tema di autodifesa nell’appello de libertate, in Giur. it., 2002, p. 2132 - 2136 (nota a Cass., sez. I, 14 novembre 2001, Schiavone);

6)      Autodifesa e scelte differenziate dinanzi al giudice di pace, in Giust. pen., 2003, III, c. 247 - 252 (nota a Giudice di pace Fano, ord. 31 ottobre 2002: rimessione alla Corte costituzionale per questione di legittimità dell’art. 20 d.lgs n. 274 del 2000);

7)      Diritti del detenuto e intervento giurisdizionale: note sui provvedimenti punitivi, in Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, a cura di A. Scalfati, Padova (Cedam), 2004, p. 109 – 145 (capitolo quarto);

8)      La disciplina processuale della liberazione anticipata, in Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, a cura di A. Scalfati, Padova (Cedam), 2004, p. 185 – 201 (capitolo settimo);

9)      Connivenza e frequentazioni “ambigue” come limiti alla riparazione per l’ingiusta detenzione, in Cass. pen., 2004, p.  2953 – 2962 (nota a Cass., sez. IV, 18 marzo 2003, Cardillo, e Cass., sez. III, 4 febbraio 2003, Maurizzi);

10)  Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A. Gaito, Edizione di aggiornamento (cd-rom), Torino (Utet), 2004, commenti agli artt. 347-357 e 379-391 c.p.p.;

11)  Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, agg. 2° edizione, coordinato da G. Garuti, Milano (Ipsoa), 2005, Libro III, Titolo II e Titolo III, commenti agli artt. da 194 a 271 (p. 258 – 337);

12)  Codice dell’esecuzione penitenziaria, a cura di F. Peroni e A. Scalfati, Milano (Giuffrè), 2006, artt. 146 – 148, 176 – 179, 205, 207, 208, 211 bis, 213 c.p. (p. 527 – 587);

13)  voce Revisione (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano (Giuffrè), 2006, vol. V, p. 5176 - 5184;

14)  Novità su detenzione domiciliare e ordine esecutivo, in Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva. Analisi della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (“ex Cirielli”), a cura di A Scalfati, Padova (Cedam), 2006, p. 193 – 223;

15)  Casi e quesiti, in Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46, “legge Pecorella”, a cura di A. Scalfati, Milano (Ipsoa), 2006, p. 251 – 260;

16)  Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 3° edizione, Milano (Ipsoa), 2007, commenti agli artt. 516-522 c.p.p., 41-45, 46-53, 115, 119 e 201-206 disp. att. c.p.p.;

17)  voce Correlazione tra accusa e sentenza (dir. proc. pen.), in Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole24ore, diretta da S. Patti, Milano, 2008, vol. IV, p. 467 - 468;

18)  voce Nuove contestazioni (dir. proc. pen.), in Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole24ore, diretta da S. Patti, Milano, 2008, vol. X, p. 153 - 156;

19)  Atti della difesa nel processo penale, a cura di A. Scalfati, Torino (Giappichelli), 2009, commenti agli artt. 74–89, 90–95, 516–522, 523–524 e 529–543 c.p.p.;

20)  Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 4° edizione, Milano (Ipsoa), 2010, commenti agli artt. 41-45, 46-53, 115 e 119 disp. att. c.p.p.;

21)  Gli accertamenti per la tutela dei non abbienti e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in Il processo penale, dir. da A. Gaito e G. Spangher, La giustizia penale differenziata, vol. III, Gli accertamenti complementari, coord. da M. Montagna, Torino (Giappichelli), 2011, p. 435 – 453;

22)   In tema di effetti preclusivi rebus sic stantibus dell’archiviazione, in Giurisprudenza italiana, 2011, p. 1901 – 1906 (nota a Cass., sez. un., 24 giugno 2010, Giuliani);

23)  Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Gaito, 4° edizione, Torino (Utet), 2012, commenti agli artt. da 379 a 391 c.p.p.;

24)  voce Giudicato (effetti nei procedimenti civili e amministrativi), in Digesto del processo penale, diretto da A. Scalfati, Torino (Giappichelli), 2012;

25)  I lavori di pubblica utilità: un fenomeno non sempre di chiara adozione, in Processo penale e giustizia, 2013, n. 2, p. 89 – 99;

26)  Contestazioni suppletive “fisiologiche” e richiesta di giudizio abbreviato, in Processo penale e giustizia, 2013, n. 3, p. 69 – 76;

27)  Atti della difesa nel processo penale, a cura di A. Scalfati, 2° edizione, Torino (Giappichelli), 2016, commenti agli artt. 74–89, 90–95, 516–522, 523–524 e 529–543 c.p.p.;

28)  Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, 5° edizione, Milano (Ipsoa), 2017, commenti agli artt. 41-45, 46-53, 115 e 119 disp. att. c.p.p.;

29)  Corte costituzionale, nuove contestazioni e riti alternativi: un'evoluzione a canoni progressivamente inversi, in Il Foro Malatestiano, fasc. n. 1/2017;

30)  Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per Cassazione, in La riforma delle impugnazioni penali, a cura di G. Ranaldi, Pisa (Ius Pisa), 2019;

31)  Codice di procedura penale commentato, a cura di G. Spangher, 6° edizione, Milano (Ipsoa), 2023, commenti agli artt. 41-45, 46-53, 115 e 119 disp. att. c.p.p.;

32)  Illegittimità costituzionale degli artt. 268 commi VI e VIII, 269 commi I e II, 270 comma III, c.p.p. e 89 bis disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 Cost., di F. Febbo, M. D'Agnolo, A. Turrisi, in Diritto di difesa (www.dirittodidifesa.eu), 1° novembre 2024;

33) I nuovi perimetri dell'appellabilità oggettiva, tra deja vu e dubbi di legittimità costituzionale, di M. D'Agnolo e D. Livreri, in Diritto di difesa 8www.dirittodidifesa.eu), 10 gennaio 2025.

 

 

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