08 novembre 2026

Oltre la separazione delle carriere: il processo che non abbiamo più pensato - di Marco Siragusa



La separazione delle carriere è stata, ed è, una battaglia sacrosanta. Non è questo il punto.

È una battaglia che appartiene alla storia e all’identità dell’Unione delle Camere Penali italiane e che ha posto una questione decisiva per qualunque ordinamento autenticamente accusatorio: la distinzione, anche ordinamentale, tra chi esercita l’accusa e chi è chiamato a giudicare.

Una grande associazione politica e culturale può perdere un referendum. La sconfitta appartiene alla fisiologia della democrazia. Si combatte per le proprie idee e qualche volta si perde.

Il problema viene dopo.

Il problema è chiedersi che cosa rimanga nei cassetti quando, dopo oltre un decennio nel quale una parte prevalente dell’iniziativa politica dell’Unione è stata concentrata attorno a quell’obiettivo, quella battaglia viene perduta.

C’è un piano B? Un piano C? Un piano D?

O, più seriamente, esiste oggi un progetto complessivo di processo penale attorno al quale ricostruire un’iniziativa politica e culturale dell’avvocatura penalistica?

Il titolo scelto per il Congresso straordinario di Brescia, “L’Avvocato tra processo e società. Il valore democratico della difesa”, contiene forse, involontariamente, proprio la domanda dalla quale bisognerebbe ripartire.

Quale processo?

È una domanda molto più radicale di quella alla quale siamo abituati.

Perché il problema non è soltanto abrogare la Cartabia. E sarebbe riduttivo pensare che sia sufficiente correggerne le storture più evidenti.

Non è soltanto il processo telematico.

Non sono soltanto le nuove e talvolta esasperate sanzioni processuali, le inammissibilità, le decadenze legate all’errore formale.

Non è soltanto l’impoverimento dell’oralità o la progressiva rarefazione della presenza fisica nelle aule di giustizia, quasi che coloro nel cui nome la giustizia viene amministrata, i cittadini, siano diventati estranei al luogo stesso nel quale quella giustizia prende forma.

Queste sono manifestazioni differenti di una trasformazione più profonda.

È il baricentro stesso del processo penale che si è progressivamente spostato.

Il dibattimento ha perduto centralità. Le indagini hanno assunto un peso sempre maggiore. Si sono moltiplicati gli strumenti destinati a definire il procedimento senza arrivare al giudizio dibattimentale. E tutto questo convive con un sistema cautelare capace di incidere profondamente sulla vicenda dell’imputato assai prima che sulla responsabilità intervenga una decisione definitiva.

Il rischio è che il processo finisca così per decidere prima del processo, o comunque che quanto accade prima del dibattimento condizioni sempre più ciò che dovrebbe accadere dentro il dibattimento.

E c’è una disposizione che, quasi simbolicamente, permette di misurare la profondità di questa trasformazione: l’art. 525 c.p.p., che è ancora in vigore.

La regola continua ad affermare un principio tanto semplice quanto fondamentale: la decisione deve appartenere al giudice dinanzi al quale la prova si è formata.

Eppure proprio l’evoluzione che ha interessato il principio di immutabilità del giudice ci pone davanti a una domanda che non è soltanto tecnica.

Che cosa resta dell’immediatezza se il rapporto diretto tra giudice e formazione della prova non costituisce più un elemento realmente essenziale della decisione?

Non si tratta di ignorare le esigenze organizzative degli uffici giudiziari. I magistrati si trasferiscono, cambiano funzioni, progrediscono legittimamente nella loro carriera. Sono esigenze reali.

Ma il processo accusatorio nasce precisamente dall’idea che esistano principi rispetto ai quali persino le esigenze organizzative dell’apparato debbano arretrare.

E qui emerge il paradosso che dovrebbe interrogarci più di ogni altro.

Potremmo ottenere domani la perfetta separazione delle carriere e svegliarci dopodomani dentro un processo che accusatorio non è più.

Avremmo finalmente separato il pubblico ministero dal giudice.

Ma avremmo ancora un problema enorme davanti a noi: quale giudice, quale dibattimento, quale prova e quale difesa?

Perché la separazione delle carriere risponde a una domanda fondamentale: chi deve giudicare?

Ma non risponde, da sola, alle altre domande: come deve giudicare? Su quale prova? Formata dove? Davanti a chi? Con quale effettività del contraddittorio? E con quale ruolo della difesa?

È questo, forse, il vero bilancio che l’Unione dovrebbe avere il coraggio di affrontare.

Non quello di aver combattuto troppo per la separazione delle carriere. Quella battaglia andava combattuta.

Il punto è un altro: aver avuto per molti anni una battaglia straordinariamente chiara senza riuscire ad affiancarle, con la medesima forza politica e culturale, un progetto altrettanto chiaro sul processo.

Non sono certamente mancate elaborazioni sui singoli temi. Sono esistiti Osservatori, studi, iniziative e proposte. Anche al Congresso di Brescia sono state presentate numerose mozioni dedicate, tra l’altro, al processo penale telematico, all’oralità in appello, all’ordinamento giudiziario e ad altri aspetti del sistema. 

Ma proprio questa ricchezza rende ancora più evidente ciò che oggi sembra mancare: non una nuova proposta su un singolo articolo del codice, ma una visione capace di tenere insieme quelle proposte.

Non l’ennesima modifica dell’articolo X.

Non l’abrogazione del comma Y.

Non la rincorsa alla prossima riforma governativa per limitarne i danni.

Un progetto.

Perché è probabilmente qui che si manifesta quella crisi identitaria e di appartenenza che attraversa l’associazione. Un’associazione come l’Unione non può limitarsi a reagire al processo che altri costruiscono. Deve tornare ad avere l’ambizione di indicare il processo che vorrebbe.

Forse il dopo-referendum può diventare, allora, non soltanto il tempo di una sconfitta, ma l’occasione per riaprire una stagione politica e culturale.

Una stagione nella quale l’avvocatura penalistica torni a fare ciò che nelle sue stagioni migliori ha saputo fare: non limitarsi a protestare contro il processo che il legislatore costruisce, ma avere l’ambizione di progettarne uno diverso.

Non soltanto correggere il processo esistente.

Non soltanto difendere ciò che ne rimane.

Un nuovo processo penale.

E se questa domanda appare esagerata, forse significa che è esattamente la domanda di cui avevamo bisogno.

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