Da oggi è in vigore la legge 140/2026 che ha introdotto un'ipotesi speciale di detenzione domiciliare e di definizione del procedimento in favore di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
A mente dell'art. 94 ter dpr 309/90, <<quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>.
Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, le strutture presso cui si può essere ammesso al detenzione domiciliare sono le strutture private accreditate ai sensi dell’articolo 117 o le strutture pubbliche residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.
L'art. 94 -quater prevede la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti. In particolare il comma 1 prevede che <<al fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94 -ter , l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94 -ter , di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiun ti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale>>. (Gazzetta al link)

