La
terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n.
36261 ud. 03/07/2023 dep. 31.08.2023) è intervenuta in tema di calcolo dei
periodi di sospensione della prescrizione, a fronte dell’assenza dei testi.
Due i temi
affrontati dalla Corte di legittimità.
In primo luogo,
i Giudici hanno scrutinato il tema dell’assenza dei testi in un’udienza
differita per adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dall'associazione di categoria.
Per la Corte
<<l'astensione del difensore determina l'arresto
dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri
processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone,
all'evenienza, l'accompagnamento coattivo>>,
di talché l’assenza dei testi determina la sospensione del corso della causa estintiva (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv.
280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).
In
secondo luogo, la Corte regolatrice ha ritenuto che <<i rinvii del
processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non
tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare
le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al
principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep.
2014, Rv., 257318 e Sez.5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il
rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del
difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per
effetto della previsione generale dell'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, cui può farsi rientrare anche la sospensione dell'attività
processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di
citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico
della parte interessata dall'art. 142 disp. att. c.p.p.>>.
La
lettura della pronuncia pone qualche interrogativo.
Anzitutto
con riguardo al primo tema, val la pena osservare che la Corte, nel ritenere manifestamente
infondata la censura difensiva, ha trascurato che in precedenza essa stessa aveva ritenuto fondato un ricorso che deduceva la medesima questione.
Infatti
nel 2009 i Giudici di legittimità avevano affermato che <<la
giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del
reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio
del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad
"esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1,
lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del
disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della
prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509>> Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, (ud. 02/10/2009, dep. 28/12/2009), n.49647
Ebbene,
in presenza di un precedente di legittimità di segno contrario, appare opinabile
l’affermazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Vale forse il
riferimento alla risalenza nel tempo del contrario indirizzo ? E quando il
precedente diviene risalente ? Vale forse il riferimento al numero di arresti
contrari e quanti ne occorrono ? In ogni caso, a fronte anche di un solo precedente
contrario non andrebbe spiegato perché il motivo che lo invochi sia
manifestamente inammissibile ?
Per ciò che attiene al secondo aspetto prima indicato, è evidente che l’apprezzamento
sulla tempestività di una citazione appare frutto di una valutazione incontrollabile,
che finirà per rimettere al singolo giudice la decisione sulla ricorrenza o
meno della prescrizione.