25 settembre 2023

Riforma Cartabia: appello ed elezione di domicilio: non occorre per il detenuto

 


La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33355/2023 al link

Si tratta di un orientamento costante della sezione. Si veda anche la recentissima Cass. pen. , sez. II, n. 38442/2023 al link


22 settembre 2023

Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del pubblico ministero - Mancata comunicazione al difensore dell’imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Deducibilità - Condizioni.

 



La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione. (Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo).



21 settembre 2023

Riforma Cartabia e remissione tacita della querela: la seconda sezione penale interpreta la regola

 


La Seconda sezione penale ha affermato che l’improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall’art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza Cass pen. sez. II., n. 33648/2023 al link


20 settembre 2023

Caso Pellazza (Le Iene): anche per la Cassazione la "coartazione all'intervista" integra il delitto di violenza privata

 



Avevamo dato notizia della sentenza del Tribunale di Milano (qui).

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di sussumere nel delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta di un giornalista delle Iene - la nota trasmissione di Italia Uno - per effetto della coartazione con la quale l'intervistato è stato costretto a rispondere alle domande.
Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto che la violenza privata sia integrata da <<qualsiasi comportamento, non necessariamente violento o  minaccioso, dotato -tuttavia- della capacità di coartare fisicamente e/o psichicamente la volontà altrui>>.

Diamo ora notizia che la decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 5 Num. 36407 Anno 2023), sentenza al link.

In particolare, la corte regolatrice ha ritenuto che il diritto all'informazione [non] possa condurre ad un esito favorevole all'imputato nel bilanciamento dei valori in gioco, quando si pretenda di invocarlo per giustificare forme illecite di compressione della libertà privata, quando non valori destinati a proteggere ancora più intensamente la persona, anche se la condotta sia commessa "per carpire informazioni alla fonte"


19 settembre 2023

L'assenza dei testi non tempestivamente citati comporta la sospensione dei termini di prescrizione.

 


 

La terza sezione della Corte di Cassazione penale (sentenza n. 36261 ud. 03/07/2023 dep. 31.08.2023) è intervenuta in tema di calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, a fronte dell’assenza dei testi.

Due i temi affrontati dalla Corte di legittimità.

In primo luogo, i Giudici hanno scrutinato il tema dell’assenza dei testi in un’udienza differita per adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dall'associazione di categoria.

Per la Corte <<l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo>>, di talché l’assenza dei testi determina la sospensione del corso della causa estintiva  (cfr. Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, Rv. 280564 e Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834).

In secondo luogo, la Corte regolatrice ha ritenuto che <<i rinvii del processo disposti per l'assenza dei testi della difesa, ogni volta non tempestivamente citati dalla parte interessata, valgono altresì a giustificare le concomitanti sospensioni della prescrizione, aderendo il Collegio al principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv., 257318 e Sez.5, n. 18091 del 29/01/2018, non mass.), secondo cui il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, cui può farsi rientrare anche la sospensione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica che non abbia adempiuto all'onere di citare per tempo i testi della propria lista, onere del resto posto a carico della parte interessata dall'art. 142 disp. att. c.p.p.>>.

La lettura della pronuncia pone qualche interrogativo.

Anzitutto con riguardo al primo tema, val la pena osservare che la Corte, nel ritenere manifestamente infondata la censura difensiva, ha trascurato che in precedenza essa stessa aveva ritenuto fondato un ricorso che deduceva la medesima questione.

Infatti nel 2009 i Giudici di legittimità avevano affermato che <<la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509>> Cassazione penale sez. V, 02/10/2009, (ud. 02/10/2009, dep. 28/12/2009), n.49647

Ebbene, in presenza di un precedente di legittimità di segno contrario, appare opinabile l’affermazione di manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Vale forse il riferimento alla risalenza nel tempo del contrario indirizzo ? E quando il precedente diviene risalente ? Vale forse il riferimento al numero di arresti contrari e quanti ne occorrono ? In ogni caso, a fronte anche di un solo precedente contrario non andrebbe spiegato perché il motivo che lo invochi sia manifestamente inammissibile ?

Per ciò che attiene al secondo aspetto prima indicato, è evidente che l’apprezzamento sulla tempestività di una citazione appare frutto di una valutazione incontrollabile, che finirà per rimettere al singolo giudice la decisione sulla ricorrenza o meno della prescrizione.

18 settembre 2023

Riforma Cartabia e reati ora procedibili a querela: non occorre avviso alla persona offesa

 


La Prima Sezione penale ha affermato che il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal d.lgs. citato, l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Pertanto per tutti i reati procedibili a querela per effetto della Riforma Cartabia, in assenza della querela pervenuta entro il 30 marzo 2023 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma), può pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

La sentenza Cass. pen. sez. I, n. 31451/2023 al link

15 settembre 2023

Patteggiamento perfezionato prima della costituzione di parte civile: quid iuris sulle spese? Interpellate le SS.UU.

 



Su ordinanza di remissione (qui) della Sesta Sezione Penale, le Sezioni Unite saranno chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale che riguarda la possibilità della parte civile di costituirsi in udienza preliminare e dopo che si è perfezionato l'accordo di patteggiamento e la conseguente possibilità del GUP di liquidare le spese di costituzione.

Rimane pacifico invece che la parte civile non possa costituirsi né debba essere citata a comparire per l'udienza ex art. 447 c.p.p.

Di seguito il quesito rimesso alle SS.UU.:

"Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore".


14 settembre 2023

Concorso eventuale nel reato: possibili due titoli diversi per i concorrenti? La parola alle SSUU


 

La Quarta Sezione penale, con l'ordinanza al link, ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

"Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.".


13 settembre 2023

"Interferenze" tra il processo penale e quello civile: quale regola di giudizio? La questione rimessa alle Sezioni Unite

 


Considerati i precedenti della CEDU (Pasquini c. Repubblica di San Marino, commento qui) e della Corte Costituzionale (qui), era prevedibile che accadesse.

Con l'ordinanza al link la Quarta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito, suggerendo il revirement di SSUU Tettamanti:

<<Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni civili sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” ovvero di quella processual-civilistica del “più probabile che non”>>.

Sulla remissione, che riguarda le costituzioni di parte civile successive al 30.12.2022, ha inciso la nuova regola Cartabia (art. 573 comma 1 bis) e la decisione delle SS.UU. 16076/2023 della quale abbiamo dato notizia qui).

Ma soprattutto ha inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021  della quale abbiamo dato notizia qui "Presunzione di innocenza, prescrizione e domanda di risarcimento. La Corte Costituzionale mette ordine? Tra dialogo tra Corti e prevedibili complicazioni dell'immediato futuro", oltre che nel commento del prof. Paolo Ferrua "La Corte costituzionale detta le regole per l’azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell’art. 578 comma 1- bis c.p.p. introdotto dalla riforma ‘Cartabia’ - di Paolo Ferruaqui


12 settembre 2023

Sequestro probatorio - Istanza di restituzione presentata al G.u.p. - Rigetto - Impugnabilità - Esclusione.

 


Le Sezioni unite hanno affermato che: “Il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato”.

La sentenza Cass., SS.UU. n. 32938/2023 al link


11 settembre 2023

Giudizio abbreviato da immediato: retrattabilità per deposito atti contestualmente alla richiesta di rito alternativo



Nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34854 depositata l'11.08.23, il Pubblico Ministero formulava richiesta di giudizio immediato prim'ancora che gli pervenissero gli esiti di un accertamento commissionato al RIS, volto a verificare se alcune tracce ematiche, presenti su dei reperti, fossero riconducibili agli imputati. Il Gip accoglieva l'istanza del Procuratore. Successivamente perveniva al PM la relazione tecnica e l'Inquirente la depositava in cancelleria
centrale GIP. In pari data, uno degli imputati formulava richiesta di giudizio abbreviato.

Il Gip fissava l'udienza per l'ammissione del rito e ivi respingeva le censure difensive in ordine alla utilizzabilità dell'accertamento tecnico (dirimente in punto di responsabilità degli imputati) nonché la richiesta di concessione di un termine per valutare la revoca della opzione in favore del rito alternativo.

Dalla lettura della sentenza emerge che i giudici territoriali avevano ritenuto sia la conoscibilità della relazione in capo agli imputati all'atto di richiedere il rito, sia la circostanza che comunque la difesa sapeva che era stata commissionata la consulenza e che quindi, scegliendo il giudizio abbreviato, ne aveva comunque accettato gli esiti. 

I giudici di legittimità hanno disatteso l'uno e l'altro argomento, rilevando in particolare che la piattaforma probatoria al momento dell'istanza di rito alternativo NON coincideva con quella presente al momento dell'incardinarsi del rito e che la conoscenza di un atto dirimente ai fini della valutazione di responsabilità dell'imputato riveste <<valenza decisiva ai fini dell'esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva>> (sentenza al link) 

La sentenza esprime un principio senz'altro condivisibile e meritevole di una più ampia riflessione: in questo blog abbiamo già manifestato le nostre perplessità sulla possibilità di mutare gli incartamenti sulla cui scorta l'imputato ha scelto di essere giudicato (allo stato degli atti), dovendosi prevedere che il sacrificio assunto dall'accusato in termini di contraddittorio possa essere revocato se il quadro probatorio muti. 


08 settembre 2023

❌Approvate le norme per assicurare audizione p.o., per i reati inerenti la violenza di genere, entro 3 giorni dall' iscrizione ❌

 


  Come è noto l'art. 362 1 comma ter c.p.p. prevede che per taluni reati inerenti la violenza di genere le Procure procedano ad assumere informazioni dalla persona offesa (o comunque dal denunciante) entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato

Al fine di assicurare il rispetto della norma, il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge a firma Bongiorno e altri con cui si prevede che, nel caso in cui il predetto termine non sia osservato, il Procuratore possa, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione del fasciolo e provvedere senza ritardo ad assumere le informazioni.

Al medesimo fine, è previsto che il Procuratore generale acquisisca ogni tre mesi dalle Procure i dati sul rispetto del termini di cui all'art. 362 c.p.p. e che ogni almeno ogni sei mesi faccia una relazione semestrale alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. (testo di legge al link)

Dalla documentazione pubblicata sul sito del Parlamento (documento per esame progetto di legge) non è dato comprendere se la novella rimedi ad una consistente e reiterata violazione del termine di tre giorni da parte delle Procure oppurre se rischi di introdurre un adempimento burocratico che finisca per distogliere risorse.  

Il legittimo impedimento del difensore non consente la restituzione in termini per impugnare.

 

La Corte di legittimità prende decisamente posizione a sfavore della possibilità per l'imputato di beneficiare della restituzione in termini per impugnare, a motivo dello stato di malattia del proprio difensore (Cassazione penale sez. III, 07/06/2023, - ud. 07/06/2023, dep. 23/06/2023- n.27483).

Due sostanzialmente i percorsi argomentativi spesi, al riguardo, dalla Corte.  

Anzitutto si è precisata la nozione di forza maggiore, idonea a giustificare la restituzione in termini, in caso di malattia.

Il Giudice della nomofilachia ha ritenuto che integri <<un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 6, n. 51912 del 03/12/2019, Costantino, Rv. 278063; Sez. 3, n. 23324 del 10/03/2016, Piazzi, Rv. 266826; Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, dep. 2011, Cutrani, Rv. 249197)>>. Ipotesi non ricorrente nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte, posto che la denunciata patologia del difensore sarebbe insorta cinque giorni prima della scadenza del termine per impugnare.

In tale accezione non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore l'impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacché <<è imputabile alla parte l'incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento (cfr. Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262088)>>. 

Ma ad ostare alla restituzione in termini per impugnare vi è poi un altro iter argomentativo che attiene ai rapporti tra imputato e difensore. 

Anzitutto, il prevenuto non può far valere in proprio favore, ai fini dell'art. 175 c.p.p., un impedimento del difensore (nel caso di specie l'imputato aveva impugnato il provvedimento di inammissibilità- per tardività dell'appello- a mezzo difensore diverso da quello impedito).

Inoltre <<grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del 27/02/2014, Zanoni, Rv. 262087), laddove al contrario alcuna iniziativa informativa o di controllo era stata assunta, dal momento che l'odierno ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della declaratoria di tardività solamente dopo l'avvenuta comunicazione della decisione d'appello>>.

07 settembre 2023

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

 


Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

06 settembre 2023

Cessazione della qualifica di rifiuto – Materiali non inclusi in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali – Autorizzazioni rilasciate “caso per caso” – Necessità che l’autorizzazione sia stata rilasciata dopo l’entrata in vigore della l. n. 128 del 2019 – Ragioni.

 


La Terza Sezione penale, in tema di rifiuti, ha affermato che la possibilità di assegnare “caso per caso” a determinati materiali la qualifica di “end of waste”, indipendentemente dalla loro espressa inclusione in regolamenti eurounitari o in decreti ministeriali, sussiste solo per le autorizzazioni rilasciate ex art. 184-ter d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha previsto che le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA territorialmente competenti.

05 settembre 2023

Mancata accettazione dell'elezione di domicilio da parte del difensore d'ufficio: le SS.UU. risolvono i contasti

 



Numero Registro Generale: 23358/2022    

Questioni controverse.

Primo quesito:
Se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.

Secondo quesito:
Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale.

Terzo quesito:
Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.


Soluzioni adottate.

Primo quesito:
La notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen.

Secondo quesito:
Il provvedimento è abnorme.

Terzo quesito:
Negativa.

04 settembre 2023

Scheda di lettura delle proposte Costa e Maschio in tema di prescrizione



Nel mese di agosto la stampa ha riportato alcune anticipazioni (non confermate) dei desiderata ministeriali in tema di prescrizione e un'intervista, su altra testata, in cui il Ministro, implicitamente smentendo le indiscrezioni, ha affermato che è sua volontà riportare la prescrizione all'ambito sostanziale del diritto penale. Volendo limitarsi alle sole proposte formalizzate e all'esame della commissione giustizia alleghiamo la scheda di lettura dei progetti Costa e Maschio, poi riuniti tra loro e con la proposta Pittalis.   (scheda di lettura)

16 agosto 2023

In Gazzetta Ufficiale il d.l. in tema di intercettazioni



Il 10.08. è stato pubblicato in G.U. il decreto legge secondo cui l'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 si applica anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalita' di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La novella si applica anche nei procedimenti in corso (decreto al link)


11 agosto 2023

In gazzetta il nuovo decreto legge n. 105/2023

 




DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105  al link

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118) (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023)


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