Avevamo anticipato la pendenza della questione (link).
Il 14 dicembre si è volta l'udienza e dall'informazione provvisoria si apprende che al quesito "Se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace".
Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma; cod. pen., art. 582; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); legge 24 novembre 1999, n, 468; d.lgs. 28 agosto 2000, art. 4
è stata data a seguente soluzione:
La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta.
Qui l'ordinanza di remissione della quinta sezione