14 dicembre 2023

ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI, DIFFERENZE



La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 46097/2023, al link, torna sull'argomento statuendo che "secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02); in particolare in motivazione si precisa che: "Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". La suddetta pronuncia precisa quindi che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto; le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 c.p.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poichè il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).
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6. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il giudice del rinvio dovrà procedere ad analizzare tale profilo soggettivo delle diverse condotte poste in essere dai proprietari mandanti dell'azione e dagli odierni ricorrenti quali esecutori materiali.
Vanno pertanto formulati i seguenti principi di diritto:
- in caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 c.p. deve essere individuato in un ingiusto profitto con danno altrui senza che rilievo assuma il movente dell'azione criminosa;

- ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 c.p. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno (ex art. 48 c.p.) e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023



Della questione ci eravamo già occupati pubblicando il precedente a sezioni unite richiamato in sentenza, che trovate a link.

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