Avevamo dato notizia della pendenza della questione (post Appello cautelare e principio devolutivo al link).
La questione era la seguente:
Se, nel giudizio sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali era fondata la richiesta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. decisa con il provvedimento appellato.
Il 30 novembre (informazione provvisoria in attesa del deposito della sentenza), Le Sezioni Unite hanno dato al quesito la seguente risposta:
Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio.