Su richiesta della Corte di appello di Napoli, in ordine alla portata dell'esenzione di cui all'art. 32 d.att. c.p.p., il Ministero ha dispensato il seguente parere:
- l’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d’ufficio, nei confronti dell’assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;
- l’esenzione di cui all’art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d’ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell’assistito (parere al link).