La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che il provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazione relativa alla richiesta di consegna, ove emesso con riguardo a persona alloglotta, deve essere tradotto in lingua nota alla stessa, in ragione della sua natura di atto introduttivo del giudizio di merito.