Avevamo dato notizia della pendenza della questione Patteggiamento perfezionato prima della costituzione di parte civile: quid iuris sulle spese? Interpellate le SS.UU., al link.
Su ordinanza di remissione (qui) della Sesta Sezione Penale, le Sezioni Unite saranno chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale che riguarda la possibilità della parte civile di costituirsi in udienza preliminare e dopo che si è perfezionato l'accordo di patteggiamento e la conseguente possibilità del GUP di liquidare le spese di costituzione.
Rimane pacifico invece che la parte civile non possa costituirsi né debba essere citata a comparire per l'udienza ex art. 447 c.p.p.
Di seguito il quesito rimesso alle SS.UU.:
"Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore".
Diamo ora notizia (informazione provvisoria) della decisione delle Sezioni Unite, udienza del 30/11/2023:
Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.