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20 luglio 2026

Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo: gli atti alla Corte Costituzionale

 



Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rimesso alla Corte Costituzionale, la cui decisione non è ancora calendarizzata, la seguente questione di legittimità costituzionale:


Reg. ord. n. 112 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna  del 28/05/2026

Tra: A. R.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse [nella specie, convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso], in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui in presenza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 41  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.

25 giugno 2026

Non sono illegittime le norme dell'o.p. che assegnano al Trib. di Sorveglianza la competenza sulla liberazione anticipata in caso di l.p.u. sostitutivo

 

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario. In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. (comunicato al link) (decisione al link)

19 giugno 2026

Rapina aggravata: la Corte di cassazione rimette gli atti alla Corte costituzionale

 


Rapina aggravata - Riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – Reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena - Artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen. - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

22 maggio 2026

Pene sostituive: se le condizioni per la loro applicabilità sorgono per effetto della mancata impugnazione, può applicarle il Giudice dell'esecuzione

 

Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva,  ridotta per la mancata impugnazione della condanna pronunciata in primo grado ex artt. 438 e ss., quando, per effetto della riduzione, la pena risulti compresa entro i limiti per l’applicazione delle pene sostitutive.  

La Corte costituzionale ha però ritenuto non fondata la questione, <<sul presupposto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale>> (comunicato al link). (Sentenza al link)

18 maggio 2026

Invio atti a mezzo PEC ad indirizzo errato. Il giusto equilibrio tra formalismo telematico e diritto di difesa? La Consulta salva la norma ma ne impone un'interpretazione costituzionalmente orientata. La sentenza n. 77/2026 della Corte Costituzionale







Abstract – Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2026

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 87‑bis, commi 7, lett. c) e 8, d.lgs. n. 150/2022, censurato perché prevede l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio che ha emesso il provvedimento, anche se l’atto perviene tempestivamente al giudice a quo. La Corte, pur respingendo le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’inammissibilità resta esclusa se l’atto, erroneamente inviato, viene inoltrato via PEC dall’ufficio ricevente all’indirizzo corretto entro il termine perentorio per impugnare, poiché in tal caso si preserva la continuità digitale e l’atto raggiunge lo scopo. È invece confermata l’inammissibilità quando la trasmissione all’ufficio competente avviene in forma cartacea (“brevi manu”), perché si interrompe la continuità digitale e si compromette la verifica dei requisiti tecnici dell’atto. La Corte ravvisa nella disciplina censurata un legittimo bilanciamento tra il diritto di difesa e le esigenze di efficienza e ragionevole durata del processo, escludendo che il confronto con l’art. 568, comma 5, c.p.p. evidenzi una disparità irragionevole, trattandosi di fattispecie non omogenee. La decisione ribadisce che il rischio della tempestiva trasmissione all’ufficio corretto incombe sull’impugnante, non essendo la cancelleria obbligata a provvedervi.




Approfondimento (I.A.)

1. Il Caso e la Questione di Legittimità Costituzionale

La Corte di cassazione (Prima Sezione penale) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150/2022. Nella sostanza, la norma censurata prevede che l'impugnazione è inammissibile se viene trasmessa a un indirizzo PEC che non è riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, competente a riceverlo.

I casi concreti (due reclami di detenuti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna) sono emblematici: i reclami erano stati inviati via PEC all'indirizzo del Tribunale di Sorveglianza (giudice ad quem, competente a decidere il reclamo), invece che all'Ufficio di Sorveglianza (giudice a quo, che aveva emesso il provvedimento). Sebbene i due uffici condividessero la stessa sede fisica e lo stesso personale, e sebbene il reclamo fosse stato tempestivamente trasmesso brevi manu in forma cartacea all'ufficio corretto, il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi della legge.

Il giudice rimettente (Corte di Cassazione) ha prospettato un contrasto con:

- Art. 24 Cost. (diritto di difesa): la norma sacrificherebbe il diritto all'impugnazione per un mero errore formale, specie quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo in tempo utile.

- Art. 3 Cost. (ragionevolezza/uguaglianza): vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto all'art. 568, comma 5, c.p.p., che consente la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente anche in caso di vizi "sostanziali" (es. errore sul nome del mezzo).

- Art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU: il "rigido formalismo" della norma limiterebbe in modo eccessivo e sproporzionato il diritto di accesso a un tribunale, violando il principio del "giusto processo" come interpretato dalla Corte europea (es. sentenza Succi e altri c. Italia).

2. La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte, dopo aver riunito i giudizi e dichiarato ammissibili le questioni, le ha ritenute non fondate. Tuttavia, la motivazione è di fondamentale importanza perché non si limita a respingere le censure, ma fornisce un'interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente orientata" della norma, che diventa vincolante per i giudici comuni.


a) La ratio della norma è legittima

La Corte riconosce la legittimità delle finalità perseguite dal legislatore:

- Efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.): La digitalizzazione e la rigida attribuzione degli atti a specifici uffici PEC servono a evitare "defatiganti attività supplementari di verifica e trasmissione" da parte delle cancellerie, snellendo i flussi e accelerando i tempi. Non si tratta di un "formalismo fine a sé stesso", ma di una scelta organizzativa per garantire un servizio giustizia più rapido.

- Prevedibilità delle regole: La norma è chiara e l'elenco degli indirizzi PEC è pubblico, quindi l'errore è agevolmente evitabile.


b) La soluzione dell'equilibrio: inammissibilità sì, ma con un'eccezione salva-difesa

Il cuore della sentenza è l'individuazione di un'interpretazione che contemperi le esigenze di efficienza con il diritto di difesa. La Corte, richiamando anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 6565/2026), distingue tre scenari:

1. Regola generale (l'atto è inammissibile): L'impugnazione inviata a un indirizzo PEC errato (anche se riferito a un ufficio dello stesso palazzo di giustizia) è inammissibile. Questo rispetto del canale telematico corretto non è un eccesso di formalismo, perché garantisce la "continuità digitale" del documento e permette alla cancelleria competente di effettuare tutti i controlli tecnici e formali previsti dalla legge.

2. ECCEZIONE CHE SALVA L'IMPUGNAZIONE (la "sanatoria digitale"): L'impugnazione è ammissibile se la cancelleria dell'ufficio che ha ricevuto per errore l'atto lo inoltra tempestivamente via PEC all'ufficio competente, entro il termine perentorio per impugnare. In questo caso:

- Si mantiene la "continuità digitale" (il documento viaggia come PEC da un ufficio all'altro).

- L'atto perviene comunque al destinatario corretto nei termini di legge.

- Lo scopo della norma (efficienza e tracciabilità) è raggiunto.

- Il diritto di difesa dell'impugnante è salvo.

3. Conferma dell'inammissibilità (il "brevi manu cartaceo" non sana): L'impugnazione resta inammissibile se la trasmissione all'ufficio competente avviene in forma cartacea (es. stampando la PEC e portandola fisicamente nell'altro ufficio), anche se avvenuta tempestivamente. In questo caso, la "continuità digitale" si interrompe, si crea una "indebita commistione" tra sistema cartaceo e telematico, e la cancelleria competente non può verificare le caratteristiche tecniche e l'autenticità dell'atto ricevuto come previsto dalla legge.


c) Superamento delle censure

Alla luce di questa interpretazione, la Corte respinge tutte le eccezioni:

- No violazione art. 24 Cost.: Il diritto di difesa non è compresso in modo irragionevole, perché l'eccezione sopra descritta lo tutela pienamente quando l'atto raggiunge lo scopo in forma digitale.

- No violazione art. 3 Cost.: Il confronto con l'art. 568, comma 5, c.p.p. non è pertinente, poiché quella norma riguarda l'errore sulla qualificazione del mezzo o sul giudice competente a decidere, non l'errore sul luogo di presentazione dell'atto. La regola storica (artt. 582 e 591 c.p.p.) ha sempre previsto l'inammissibilità per deposito presso la cancelleria sbagliata. Le norme censurate sono una lex specialis che specifica questa regola per l'ambiente telematico.

- No violazione art. 6 CEDU: La restrizione al diritto di accesso al giudice è prevedibile, persegue uno scopo legittimo (efficienza) ed è proporzionata, grazie al temperamento individuato dalla stessa Corte (l'inoltro digitale tempestivo).


3. Importanza e Conseguenze della Sentenza

Questa sentenza è destinata a diventare un leading case per il processo penale telematico. I suoi punti di forza sono:

1. Un "Non fondate" che è un "Accogli, ma interpreta così": Pur dichiarando le questioni non fondate, la Corte costituzionale ha di fatto riscritto il significato della norma, imponendo un obbligo interpretativo a tutti i giudici. È una tecnica decisoria (tipica della Corte) per evitare una declaratoria di incostituzionalità "ablativa" che avrebbe lasciato un vuoto normativo, sostituendola con una pronuncia di incostituzionalità applicativa.

2. Definizione chiara del "rischio di trasmissione": La Corte sottolinea che la cancelleria che riceve l'atto per errore non ha un obbligo giuridico di inoltrarlo. Il rischio che non lo faccia (o che lo faccia tardivamente) ricade interamente sull'impugnante. Questo sprona i difensori alla massima diligenza nella scelta dell'indirizzo PEC.

3. Valorizzazione della "continuità digitale": La sentenza fa da spartiacque, affermando il principio che nel processo telematico la forma digitale non è solo un contenitore, ma parte essenziale della validità dell'atto. Un atto che esce dal circuito digitale (venendo stampato) perde i suoi requisiti di autenticità e tracciabilità.

4. Soluzione pratica per i casi "gemelli": La pronuncia risolve proprio i due casi specifici davanti alla Cassazione. Se gli atti erano stati trasmessi dai cancellieri in forma cartacea, l'inammissibilità era corretta. Se fossero stati inoltrati via PEC entro i termini, i reclami sarebbero stati ammissibili.


4. Un Potenziale Profilo Critico 

La soluzione della Consulta non è esente da criticità pratiche. L'ammissibilità dell'impugnazione viene fatta dipendere da un'attività (l'inoltro digitale tempestivo da parte della cancelleria sbagliata) che la legge non impone e che la stessa Corte ammette essere una mera "iniziativa" del cancelliere. In assenza di un obbligo, il diritto di difesa dell'impugnante resta in balìa della solerzia o della cortesia di un ufficio giudiziario terzo.


In conclusione, la sentenza n. 77/2026 è un esempio di equilibrismo da parte della Corte Costituzionale. Da un lato, evita di delegittimare la scelta di fondo del legislatore a favore della digitalizzazione e dell'efficienza (respingendo le censure). Dall'altro, salva il diritto di difesa nei casi in cui l'errore non compromette realmente gli scopi della legge, dettando una regola operativa chiara (l'inoltro PEC tempestivo sana il vizio) che i giudici di merito e di legittimità dovranno ora rigorosamente applicare. Il monito finale resta per i difensori: l'errore sull'indirizzo PEC è sempre un rischio, a meno di un "miracolo tecnologico" della cancelleria ricevente.

13 maggio 2026

PROCESSO PENALE: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA NUOVA DISCIPLINA DELL’UDIENZA PREDIBATTIMENTALE E PRECISA I CONFINI DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE - C. cost. sentenza n. 58/2026

 


Non viola i principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo la disciplina della nuova “udienza predibattimentale”, introdotta dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 58/2026 con cui ha ritenuto non fondate varie questioni sollevate dal Tribunale di Siena. La riforma del 2022 ha previsto che, nei procedimenti a citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero nei quali non è prevista un’udienza preliminare, il dibattimento sia preceduto da un’udienza “filtro”, o “predibattimentale”, nella quale sono affidate al giudice una serie di verifiche preliminari, tra cui la valutazione se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari consentono una ragionevole previsione di condanna. In caso negativo, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente sentenza di non luogo a procedere. Secondo il Tribunale, il giudice dell’udienza predibattimentale – per poter svolgere appieno questa valutazione – dovrebbe anche poter acquisire le prove che gli appaiano decisive ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, così come può fare il giudice dell’udienza preliminare. La Corte non ha condiviso questa prospettazione. La Consulta ha ricordato che l’udienza predibattimentale è stata introdotta dal legislatore per consentire sin da subito a un giudice di verificare l’effettiva necessità di un dibattimento, a fronte della constatazione che più della metà dei processi a citazione diretta si concludeva, prima della riforma, con un’assoluzione. Un processo destinato a un prevedibile esito assolutorio – ha proseguito la Corte – comporta uno spreco di energie del già sovraccarico sistema giudiziario penale, e produce altresì una “irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale”. La Corte ha inoltre ribadito che “un’azione penale doverosa secondo la logica dell’art. 112 della Costituzione” è “solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato”. Il pubblico ministero – cui la Costituzione garantisce l’indipendenza da ogni altro potere per evitarne indebiti condizionamenti e assicurare l’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati – è quindi tenuto a esercitare l’azione penale soltanto se, all’esito di indagini complete, la notizia di reato risulti effettivamente “sorretta da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Laddove invece la notizia di reato sia rimasta non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti, si imporrà la regola opposta della rinuncia all’esercizio dell’azione penale, e il conseguente obbligo di chiedere l’archiviazione del procedimento. Tutto ciò posto, non può ritenersi che all’ipotesi di lacunosità delle indagini evidenziata dal ricorrente – ossia all’eventualità che il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o allegare singoli elementi di prova a favore dell’imputato – si debba necessariamente porre rimedio in sede di udienza predibattimentale. Nei processi a citazione diretta, infatti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è di solito destinato a essere definito nell’arco di una o poche udienze. La mancata previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato non determina nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, né si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. L’udienza predibattimentale presenta, infatti, una logica e una struttura differente rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale. Quanto alla lunghezza dei tempi processuali, d’altra parte, niente garantisce che l’anticipazione di una prova in sede predibattimentale da parte del giudice risulti davvero decisiva, essendo anzi ben possibile che essa – comportando di regola il rinvio ad altra udienza – si traduca in un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, specie laddove la prova stessa debba essere poi ripetuta durante il dibattimento.

11 maggio 2026

Depositata la sentenza delle sezioni unite: il documento nell'articolo. Le Sezioni Unite sollevano incidente di legittimità costituzionale sull'impugnazione del provvedimento di diniego della revoca del sequestro prodromico alla confisca

 



Avevamo dato notizia (link) dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato dalla sezioni unite sui temi:


Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

Le Sezioni Unite hanno sollevato incidente di legittimità costituzionale:

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

04 maggio 2026

Opposizione alla richiesta di archiviazione temeraria, nessuna forma di "ristoro" per l'indagato costretto a difendersi. La sentenza n. 59/2026 della Corte Costituzionale

 



...nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania ...

Con ordinanza del 13 giugno 2025, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcuna forma di «ristoro» in favore della persona sottoposta alle indagini che «sia stata costretta per effetto della opposizione [alla richiesta di archiviazione] formulata dal querelante a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare, nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore […] di fiducia oppure assegnato di ufficio», ove l’opposizione risulti «inammissibile nel merito».

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 409 e 410 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verbania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.


NON È INCOSTITUZIONALE L’ESENZIONE DEL QUERELANTE DALLA RESPONSABILITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE E PER I DANNI SUBITI DALL’INDAGATO IN CASO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE




23 aprile 2026

Incostituzionale la disciplina dell' insolvenza colpevole per le pene pecuniarie principali. Di Laura Platino*

 

La riforma Cartabia ha modificato radicalmente la disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie e del meccanismo di conversione in caso di insolvenza.

In precedenza, le pene pecuniarie venivano essenzialmente convertite nella libertà controllata.

La riforma, come è noto, ha previsto che, per i reati commessi dopo il 30 dicembre 2022, in ipotesi di insolvibilità incolpevole, possa essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (multa o ammenda) sia per quelle pecuniarie sostitutive. Diversamente, in ipotesi di insolvenza c.d. colpevole, il meccanismo di conversione introdotto dalla novella legislativa prevede una disciplina differente a seconda che la pena pecuniaria da convertire abbia natura di pena principale o sostitutiva. Infatti, la pena pecuniaria principale può essere sostituita soltanto nella semilibertà sostitutiva, mentre la pena pecuniaria sostitutiva può essere convertita anche nella detenzione domiciliare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 102 L. 689/1981 e 660 comma 3 c.p.p., nella parte in cui, in caso di insolvenza colpevole nel pagamento delle pene pecuniarie principali, prevedono esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva e non anche nella detenzione domiciliare sostitutiva, a differenza di quanto previsto per le pene pecuniarie sostitutive. La declaratoria di illegittimità della Corte si fonda sulla natura unitaria delle pene pecuniarie, principali e sostitutive, affermata a livello normativo dall’ art. 57 ultimo comma della L. 689/81, cui non può conseguire un trattamento differenziato in sede di conversione per insolvenza. (sentenza al link)

 


* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

17 aprile 2026

La Corte costituzionale salva, formalmente, la pregiudiziale penale nei processi tributari.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 21 bis del d.l.vo 74/2000, introdotto con il d.l.vo 87/2024, a mente del quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, pronunciata a seguito di dibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha efficacia di giudicato. Tuttavia, la Corte ha precisato che il principio patisce significative eccezioni.

Infatti, nel comunicato si afferma che:

al fine di evitare il rischio di un eccessivo disallineamento del processo penale e quello tributario, la pronuncia ha precisato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, che la norma riconosce a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove». 

La prima eccezione è quella in cui, «da un lato, vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto». Si potrebbe infatti verificare, «nelle fattispecie in cui operano queste presunzioni legali, che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto (ad esempio, l’esterovestizione di una società) proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria».

La sentenza ha precisato che tale interpretazione è peraltro «funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21-bis è rivolto». La seconda eccezione è quella in cui «l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario». La sentenza ha chiarito che anche «in questo caso si deve ritenere che non possa trovare applicazione la regola dell’art. 21-bis sul vincolo del giudicato penale per il giudice tributario, in quanto il giudice penale non si è basato sulla considerazione degli elementi di prova posti alla sua attenzione, neppure in termini negativi, ma si è meramente fermato alla “soglia” processuale della loro non utilizzabilità nel giudizio. In tali casi, quindi, spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario». (comunicato al link) (sentenza al link)

14 aprile 2026

Rapina impropria e impossessamento della cosa altrui: la sentenza della Corte costituzionale (n. 45/2026)

 



LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUL REATO DI RAPINA IMPROPRIA
Non è irragionevole l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.
Con la sentenza numero 45, depositata oggi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.
Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata. 
Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.
Roma, 31 marzo 2026

Scarica la sentenza al link

30 marzo 2026

Le Sezioni Unite sollevano incidente di legittimità costituzionale sull'impugnazione del provvedimento di diniego della revoca del sequestro prodromico alla confisca

 


Dovendo decidere sulla questione:

Se, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca sia inoppugnabile oppure possa essere contestato mediante incidente di esecuzione ovvero attraverso ricorso alla corte d'appello o in cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011.

Le Sezioni Unite hanno sollevato incidente di legittimità costituzionale:

La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.

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