Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva, ridotta per la mancata impugnazione della condanna pronunciata in primo grado ex artt. 438 e ss., quando, per effetto della riduzione, la pena risulti compresa entro i limiti per l’applicazione delle pene sostitutive.
La Corte costituzionale ha però ritenuto non fondata la questione, <<sul presupposto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale>> (comunicato al link). (Sentenza al link)
