Tra le condizioni
soggettive di esclusione delle pene sostitutive, l’ art. 59
comma 1 lett. d) L. 689/1981 annovera l’ipotesi in cui ricorra l’imputazione per
i reati previsti dall’art. 4 bis O.P.
In materia si è profilato
un contrasto giurisprudenziale.
La prima sezione penale
della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27854 del 23.05.2025, ha
affermato che il richiamo all’art. 4 bis O.P., operato dalla citata disciplina delle
pene sostitutive, non deve essere inteso quale trasposizione di un divieto per
mero catalogo di reati, in quanto finirebbe, contro la volontà del Legislatore,
per restringere l'area di applicabilità delle pene sostitutive, già individuata
con riguardo al limite di pena principale da sostituire. Invero, il Legislatore
ha adottato il criterio della pena in concreto irrogata, e tale criterio non
appare sovrapponibile ad altro criterio che, sempre in funzione della gravità
del reato commesso, operi però in astratto, per titolo di reato. Ne consegue
che laddove si sia al cospetto di un reato compreso nell’elenco di cui all'art.
4 bis O.P., inserito tra quelli di cui alla cd. seconda fascia, il richiamo normativo
vada inteso all'intero contenuto della disposizione richiamata. Pertanto, per i
reati cd. di seconda fascia, il divieto di sostituzione delle pene principali
con quelle sostitutive, opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva.(sentenza della prima sezione al link)
Sull’argomento, tuttavia,
è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza del 29 luglio 2025
n. 139 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 59 L.
689/81 nella parte in cui esclude che i condannati per i reati di cui all’art 4
bis O.P. possano usufruire delle pene sostitutive, rientrando nella
discrezionalità del Legislatore il potere di prevedere per quali reati
applicare le pene sostitutive, nei limiti del criterio di ragionevolezza. La
Consulta ha riconosciuto la discrezionalità del Legislatore nella scelta di non
consentire l'applicazione di pene sostitutive ai condannati per i reati
indicati nell'art. 4 bis O.P., pur ricordando che il Legislatore ha il dovere
di assicurare, a tutti i condannati a pene detentive, condizioni rispettose
della dignità della persona e del principio di umanità della pena, e
riconoscendo che le pene
sostitutive sono più funzionali alla rieducazione del condannato.
In aderenza alla citata pronuncia
della Corte Costituzionale, la seconda sezione della Cassazione, con la
sentenza n. 34380 del 17.09.2025 ha statuito che la condizione ostativa alla sostituzione delle pene detentive stabilita
dall'art. 59 comma 1 lett.
d) L. 689/81 è collegata al mero titolo di reato rientrante nel novero di cui
all’art. 4 bis O.P..(sentenza della seconda al link)

