20 maggio 2026

Resistenza contro più p.u. nel medesimo contesto: unico reato o concorso formale ?

La Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore generale di Brescia, ha precisato che: 

la circostanza di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., che aggrava la pena ove la violenza o minaccia sia posta in essere nei confronti di un ufficiale o agente di p.g o di p.s., può essere applicata anche se contestata soltanto in fatto e quindi quantunque il capo di imputazione non contenga una contestazione specifica della medesima. Infatti la circostanza di cui trattasi non presenta alcun margine di valutazione discrezionale, in quanto la sua configurazione è legata a un dato oggettivo: la qualifica – di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza- dei pubblici ufficiali nei cui confronti è posta in essere la violenza o la minaccia. Essa, per quanto sopra detto, è quindi ritualmente contestata in fatto, se i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. In tale ipotesi, infatti, deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, perché l’imputato viene posto in condizione di conoscere tutti gli elementi su cui l’elemento circostanziale si fonda; 

integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma 1, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio;

in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 – 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione di tale principio. Infatti, la pena è stata così quantificata: esclusa la recidiva, applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati di resistenza e di evasione, pena base, in relazione al più grave delitto di resistenza, mesi sei di reclusione, diminuita fino a mesi quattro di reclusione ex art. 62-bis cod. pen., aumentata per la continuazione con il reato di evasione fino a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, diminuita per il rito alla pena finale di mesi tre di reclusione. Ma poiché il reato satellite di evasione è punito con la pena da uno a sei anni di reclusione, la pena base per il più grave delitto di resistenza non poteva essere fissata in mesi sei di reclusione, ossia in misura inferiore a quella minima prevista per l’evasione.(sentenza al link)

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