Continua la nostra raccolta di interventi sul processo accusatorio: dopo gli interventi dei Professori Ferrua, Fanchiotti e Orlandi, ospitiamo quello del Professor Giulio Illuminati.
D: Professore, Lei ha fatto parte, fra l’altro,
della Commissione ministeriale per l’emanazione del nuovo codice di
procedura penale, ci può dire quale humus culturale consentì, dopo
secoli di processo inquisitorio, di approdare ad un processo accusatorio, o
almeno tendenzialmente accusatorio?
Del processo accusatorio si discuteva già negli anni
sessanta del secolo scorso, e un’importanza determinante per la progressiva affermazione
del modello va attribuita all’orientamento sempre più compatto della dottrina processualistica
moderna, che si era formata sui principi della Costituzione del 1948. La
necessità di un nuovo codice di procedura penale era da tempo evidente: era ancora
in vigore il codice fascista del 1930 che, anche se riformato nel 1955 allo
scopo di attenuarne i tratti autoritari e valorizzare i diritti individuali e
le garanzie della difesa, aveva sostanzialmente mantenuto la struttura di fondo,
ancora sbilanciata a vantaggio delle istanze di repressione. Nella sua forma
originaria era un codice perfettamente coerente con l’ideologia che lo
ispirava, tecnicamente molto ben costruito, ed elaborato da due grandi giuristi
(se si prescinde dalle loro scelte politiche) come Alfredo Rocco e Vincenzo
Manzini. Non era perciò di fatto un codice riformabile: la stessa riforma del
1955 - secondo me - sta a dimostrarlo, poiché non era riuscita nell’intento di
adeguarlo pienamente alla Costituzione, deformandone peraltro l’intrinseca
linearità. Si può aggiungere che tra la fine degli anni sessanta e la prima
metà dei settanta erano intervenute diverse dichiarazioni di incostituzionalità
di importanti norme del codice: anche se la Corte costituzionale non si era mai
pronunciata espressamente in favore del sistema accusatorio, c’era la
convinzione che i principi valorizzati potevano trovare completa attuazione
solo in un processo di quel tipo. Era infatti l’epoca, secondo la felice
definizione di Ennio Amodio, del “garantismo inquisitorio”, cioè del
riconoscimento formale dei diritti dell’imputato, ma in un processo che
manteneva il suo impianto di fondo, certamente non favorevole ad una reale
parità delle parti. Bisogna dire che la gestazione del nuovo codice è stata
particolarmente lunga, ed è passata attraverso due leggi delega, la prima del
1974, sulla base della quale era stato redatto il progetto preliminare del
1978, mai entrato in vigore, e la seconda del 1987, frutto anche della
precedente esperienza, che infine ha prodotto il codice vigente. In entrambe le
deleghe era richiamata la necessità di attuare i principi del processo
accusatorio, anche se inizialmente e nel progetto del 1978 era ancora prevista
una fase eventuale di atti di istruzione di competenza del giudice, a
testimonianza della lenta evoluzione del concetto, pur sempre declinato in
maniera non radicale e compatibile con l’esperienza italiana.
D: In questo ciclo di interviste, stiamo cercando di
riscoprire anche i debiti che il nostro processo accusatorio ha con maestri del
passato: al riguardo ci può indicare il debito che il codice del 1989 ha con la
costruzione teorica di Franco Cordero?
Franco Cordero è sempre stato uno dei principali sostenitori
del processo accusatorio e in particolare della separazione tra la fase delle
indagini e quella del giudizio: la sua impostazione ha influenzato tutta la
dottrina processualistica successiva. Restano memorabili i suoi interventi (successivamente
raccolti nel volume “Ideologie del processo penale”, 1966) al IV Convegno “De
Nicola” svoltosi a Lecce e Bellagio nel 1964, intitolato, per l’appunto,
“Criteri direttivi per una riforma del processo penale”. Non va però
dimenticato il fondamentale apporto di Francesco Carnelutti, che nel 1963 aveva
presentato, su incarico del ministro Gonella, un vero e proprio progetto di nuovo
codice di procedura penale (che oggi va sotto il nome di “Progetto Carnelutti”).
I fondamenti teorici del progetto furono sviluppati nel convegno di Venezia del
1961, “Primi problemi della riforma del processo penale”, con la
partecipazione, fra gli altri, oltre a Francesco Carnelutti, di Girolamo
Bellavista, Franco Cordero, Gaetano Foschini, Giandomenico Pisapia, Giuliano
Vassalli, nonché - mi piace ricordarlo – un giovane Giuseppe De Luca, il mio
maestro, poi curatore degli atti del convegno, raccolti in un volume della
collana dei “Quaderni di San Giorgio” (1962). Il Progetto Carnelutti,
evidentemente ancora troppo avanti per i tempi, si basava sull’inchiesta
preliminare del pubblico ministero e sul giudizio davanti al giudice fondato
sulla formazione delle prove in contraddittorio, attraverso la radicale differenziazione
delle fasi e dei ruoli processuali, secondo il modello angloamericano. Basta
ricordare che il codice del 1930, secondo il modello francese, concentrava i
poteri di raccolta delle prove, utilizzabili nel giudizio, nella fase senza
contraddittorio condotta dal giudice istruttore (o dal pubblico ministero). Ma
è dagli atti del citato convegno di Lecce-Bellagio che emerge in maniera
limpida la contrapposizione tra processo accusatorio e processo inquisitorio e
le rispettive teorizzazioni: tanto è vero che ne consiglio sempre la lettura a
coloro che vogliono intraprendere lo studio scientifico della procedura penale,
affinché possano rendersi conto plasticamente dell’evoluzione della teoria
generale del processo penale in Italia.
D: Nel 1999 si riformò l’art. 111 della Carta
costituzionale per introdurvi il principio del contraddittorio, per quale
ragione ci fu bisogno di una riforma di tal fatta?
La riforma dell’art. 111 della Costituzione è il risultato
di una complessa vicenda, espressione delle difficoltà incontrate nell’attuazione
pratica del nuovo codice e delle resistenze che continuavano a manifestarsi nei
confronti del processo accusatorio. Si era venuto a creare un virtuale
conflitto tra il Parlamento e la Corte costituzionale, inizialmente dovuto alle
ben note sentenze del 1992, che avevano sconfessato uno dei postulati
fondamentali del codice: vale a dire la separazione tra la fase delle indagini
e quella del giudizio e la conseguente inutilizzabilità in giudizio delle
dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini. Ciò era avvenuto sulla base
del cosiddetto principio “di non dispersione della prova”, peraltro di dubbia
rilevanza costituzionale, che di fatto riportava in vita la logica del
precedente sistema. Il legislatore si era dovuto adeguare; successivamente, nel
1997, aveva tentato di ripristinare i limiti all’utilizzabilità degli atti di
indagine, ma – bisogna dire – per motivi non del tutto commendevoli, legati
alla difesa dai processi di “mani pulite”. Infatti ci si era preoccupati
soprattutto di impedire l’uso delle dichiarazioni dei coimputati cosiddetti
pentiti (sulle quali si basavano molti dei processi per corruzione), ma era
stata trascurata una coerente ricostruzione del sistema. Senza qui entrare nei
dettagli, la Corte costituzionale ebbe gioco facile, l’anno seguente, a
tacciare di irragionevolezza questa riforma, dichiarandone l’illegittimità. La modifica
dell’articolo 111, anche se, a mio avviso, nella nuova formulazione tecnicamente
imperfetto e in buona parte ridondante, fu necessaria per mettere fine al
conflitto, che in effetti si concluse con la piena accettazione della legge di
attuazione della norma costituzionale da parte della Corte, che riconobbe infine
il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella prospettiva
definita della “impermeabilità” del processo rispetto al materiale raccolto in
assenza di dialettica tra le parti.
D: Professore, se dovesse confrontare il codice varato
sul finire degli anni ottanta e quello odierno, vi riconoscerebbe ancora le
stesse linee portanti o il raffronto ci consegnerebbe due processi
irriducibilmente diversi?
Non c’è dubbio che il codice sia molto cambiato, soprattutto
a causa della incessante produzione legislativa che - non solo negli ultimi
anni - ha continuato a modificare il testo originario, il quale, sia pure con
diverse lacune e qualche ambiguità, ci aveva consegnato un modello coerente e
riconoscibile. L’architettura di fondo, tuttavia, anche dopo le peripezie che
ho appena menzionato e numerose altre sulle quali ora non è il caso di
diffondersi, è rimasta sostanzialmente invariata. La distanza fra quanto
prometteva il codice del 1989 e la struttura effettiva del processo attuale
(peraltro solo in parte dipendente dalle modifiche legislative) riguarda soprattutto
l’obiettivo a suo tempo dichiarato dai compilatori, e cioè assicurare la
centralità del dibattimento, carattere essenziale di ogni sistema che voglia
dirsi accusatorio. Bisogna riconoscere che la centralità del dibattimento è
andata progressivamente sfumando per varie ragioni, fra le quali la
trasformazione dell’udienza preliminare in un giudizio preventivo sul merito
dell’accusa, l’acquisizione concordata degli atti di indagine del pubblico
ministero e del difensore, l’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato (che
mira dichiaratamente a sostituire l’istruzione dibattimentale, facendo in
pratica rivivere le modalità del dibattimento previste dal codice abrogato). Ma
il problema principale, spostando il fuoco del discorso, è sempre più
rappresentato dalla eccessiva distanza del giudizio dal momento del fatto e
dall’abnorme durata di ogni dibattimento di qualche complessità, che finiscono
col ridurre il processo accusatorio a pura astrazione. La ragionevole durata
del processo, ancorché prescritta dalla Costituzione, rimane solo sulla carta,
e alla luce dei fatti credere davvero nell’oralità e nell’immediatezza, complementi
essenziali del contraddittorio nella formazione della prova, è da tempo un’illusione.
D: Secondo taluni autori, la Riforma c.d. Cartabia ha
dato luogo ad un processo efficientista di stampo neo-inquisitorio. Quale il suo giudizio al riguardo?
Se è indiscutibile che l’efficienza del processo non può mai
andare a discapito del diritto di difesa, è anche vero che si tratta di un
valore da perseguire, proprio a tutela dell’imputato innocente, costretto a
restare sospeso per anni in una posizione che di per sé rappresenta - ormai è
un luogo comune - una vera e propria pena sofferta indebitamente. La riforma
Cartabia aveva il principale obiettivo, raggiunto solo in parte, di accelerare
i tempi del processo, semplificare nei limiti del possibile le procedure e
cercare di ridurre i carichi che soffocano il giudice del dibattimento, e tutto
ciò senza pregiudicare le garanzie. È chiaro che il punto di equilibrio non era
facile da trovare, ma io non darei un giudizio così negativo sul risultato,
considerando soprattutto che si è trattato, e non poteva essere altrimenti, di
interventi spot, che non potevano ovviamente rifondare il sistema su
nuove basi. Detto questo, non ha torto chi ritiene che sia giunto il momento di
lavorare su un nuovo codice di procedura penale, che oltre ad avere ormai quasi
quarant’anni è stato oggetto di un gran numero di interventi che non potevano
che alterarne la sistematica.
D: Quali riforme sarebbero, eventualmente, necessarie, a
suo avviso, per rilanciare lo spirito accusatorio del codice di procedura?
Bisogna sempre tener presente che negli ordinamenti in cui
il processo accusatorio è pienamente realizzato, quelli dai quali il nostro
legislatore aveva preso ispirazione, va a giudizio davanti alla giuria meno del
dieci per cento del totale dei casi. Tutti gli altri vengono risolti con
patteggiamenti e con procedimenti sommari. Il problema era ben presente alla
commissione redigente del codice del 1989, che aveva cercato una via d’uscita
valorizzando, come sappiamo, i procedimenti speciali. Purtroppo però le alternative
al giudizio dibattimentale non hanno avuto il successo sperato: anche se non
conosco i dati aggiornati, credo che continuino a non superare il trenta per
cento. Questo comporta un intasamento dei ruoli del dibattimento (con le ovvie
conseguenze sulla ragionevole durata), ma anche un sovraccarico degli uffici
della procura, che si trovano a dover gestire un gran numero di procedimenti
con risorse inadeguate, il che comporta approssimazioni ed errori che spesso
vanno a discapito della difesa. In parte ciò dipende anche dall’obbligatorietà
dell’azione penale, che in linea di principio - per quanto si debba riconoscere
che copre una discrezionalità di fatto - non consente al pubblico ministero di
ignorare nessuna notizia di reato, né di modificare a suo arbitrio la pena o lo
stesso capo d’imputazione per rendere più appetibile il patteggiamento, come
avviene normalmente oltreoceano. Non dico che l’obbligatorietà vada abolita, ma
sarebbe necessario accompagnarla con un’ampia discrezionalità controllata; e soprattutto,
come da sempre inutilmente si richiede, occorre ridurre drasticamente le
fattispecie di reato. Le conseguenze di questa situazione sono che spesso
risulta più conveniente per la difesa sfruttare - legittimamente - tutte le
fasi del procedimento ordinario puntando alla prescrizione. Allo stato attuale
il processo accusatorio rischia dunque di ridursi ad un feticcio: come ho già
detto, se il cuore del processo accusatorio è il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, la sua attuazione ha senso solo se accompagnata
dall’oralità e dall’immediatezza: ma quale oralità, se un testimone viene
sentito in dibattimento dopo anni, avendo già reso dichiarazioni al pubblico
ministero o avendo, nel caso della polizia giudiziaria, redatto a suo tempo un
verbale, per non parlare delle perizie, delle intercettazioni o più in generale
delle prove documentali, quasi sempre acquisite nella fase delle indagini? e
quale immediatezza, se un’istruttoria dibattimentale può durare mesi o anni,
sicché il giudice non può che decidere sulla base dei verbali di prove che avrà
già dimenticato? Da questa situazione non si esce cambiando le regole formali
del processo, ma più banalmente con misure organizzative adeguate e con un
sostanziale aumento delle risorse, a fronte di un organico incompleto e
comunque largamente sottodimensionato, sia dei magistrati ordinari sia del
personale ausiliario. Perciò risultano sistematicamente disattese le norme del
codice vigente dirette a limitare questi inconvenienti, come ad esempio quelle riguardanti
i termini di durata delle indagini preliminari, o la concentrazione delle
udienze, norme che per varie ragioni restano sulla carta, e che risulta
difficile attuare se mancano perfino le aule di udienza. Il continuo
inseguimento di un arretrato incolmabile induce per contro gli uffici a
privilegiare la quantità sulla qualità, perché è sui numeri che i magistrati sono
valutati: e qui non è più questione di sistema accusatorio o inquisitorio, ma diventa
una questione di affidabilità della giustizia. Non va dimenticato che il
processo ha una prevalente funzione cognitiva, ma l’accertamento viene pregiudicato
se le indagini sono frettolose e superficiali e le prove perdono valore, per
mancanza di tempo e di mezzi. Così la stessa funzione giurisdizionale, destinata
alla tutela delle persone, rischia di essere tradita, tendendo sempre più a
trasformarsi in una gestione puramente burocratica.
D: Professore, Lei ha particolarmente approfondito il
tema della presunzione di innocenza. Quali rapporti intercorrono tra la stessa
e i diversi modelli processuali?
La presunzione d’innocenza non implica necessariamente un
processo accusatorio, tant’è vero che è riferibile a qualunque sistema
processuale, essendo riconosciuta anche nelle convenzioni internazionali. È
ingiustificato il pregiudizio che alcuni giuristi di common law esprimono
nei confronti del processo inquisitorio, che ritengono basato su una
presunzione di colpevolezza: questo poteva valere per l’inquisizione dell’ancien
régime, ma non trova riscontro nei sistemi processuali moderni, almeno là dove
sia vigente lo Stato di diritto. Resta il fatto, però, che nel processo
accusatorio la presunzione d’innocenza trova il più pieno riconoscimento, se si
ha riguardo all’onere probatorio in relazione alle modalità di formazione della
prova, alla tutela della libertà personale, al divieto di presentare l’imputato
come colpevole (recentemente sottolineato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo), principi che hanno un sicuro ancoraggio nell’art. 27 comma 2 della
Costituzione. Invece, anche se spesso la si è ritenuta un’indispensabile forma
di attuazione della presunzione d’innocenza, non mi pare fosse necessaria l’enunciazione
esplicita della regola del ragionevole dubbio, spesso enfatizzata come novità
determinante: in realtà il codice già ne riconosceva il criterio di fondo,
prescrivendo il proscioglimento nel merito in caso di mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova. Del resto, come spiegano gli stessi giuristi di common
law, “oltre il ragionevole dubbio” non significa “oltre ogni dubbio”, condizione
impossibile da raggiungere, ma, come afferma anche la Cassazione, occorre solo che
l’ipotesi accusatoria goda di un’alta probabilità logica (cioè, scrive Michele
Taruffo, sia preferibile rispetto alle altre) ed escluda un’eventuale
ricostruzione alternativa del fatto dotata di razionalità e di plausibilità
pratica. Dunque, stando ad una corretta interpretazione, era superfluo
codificare quella specifica formula, tant’è vero che la giurisprudenza la usava
pacificamente anche in precedenza.
D: Un’ultima domanda: perché la procedura penale, da mero
complemento del diritto penale e da debitrice concettuale di quella civile, nel
tempo, non soltanto ha acquistato ampia autonomia, ma addirittura è divenuta
tema di dibattito e scontro politico?
La procedura penale è stata per lungo tempo considerata una mera tecnica pratica, che non richiedeva un approccio dottrinale sistematico basato su categorie concettuali proprie: tant’è vero che veniva trattata come un’appendice quasi trascurabile del diritto penale sostanziale, com’è in qualche modo certificato dalla denominazione stessa della disciplina. Il diritto processuale civile era invece stato oggetto di una elaborazione più raffinata e molto risalente nel tempo, perché non oscurata per secoli dalle prassi inquisitorie, e rappresentava il modello dello studio scientifico della teoria del processo. Era logico che il diritto processuale penale, all’inizio, tendesse ad avvalersi dei medesimi concetti fondamentali, ma la loro trasposizione meccanica finì col rivelarsi fuorviante, data la profonda differenza dell’oggetto e delle parti nei due tipi di processo. L’autonomia scientifica della materia fu promossa e conseguita dai più grandi processualpenalisti della seconda metà del secolo scorso, fra i quali mi limito a menzionare Francesco Carnelutti (celebre il suo saggio sulla procedura penale definita come Cenerentola), Giuseppe De Luca, Franco Cordero, Giovanni Conso. E uno svolgimento molto importante, cui ho già fatto cenno, fu rappresentato dallo studio del processo penale inteso come “diritto costituzionale applicato” (prendo in prestito una definizione dei giuristi tedeschi), nel periodo degli anni sessanta e settanta, nel quale si elaborava la riforma del codice. Il fatto che la procedura penale sia oggi diventata un tema centrale, anche politicamente, non deve stupire. Al di là dell’attrazione che per il pubblico hanno sempre esercitato i cosiddetti casi celebri, non si può non osservare che il centro della scena è stato raggiunto soprattutto quando il processo penale non si è più limitato ad essere usato per reprimere la delinquenza violenta o contro il patrimonio e le categorie emarginate, ma ha cominciato a coinvolgere (anche grazie al ricambio generazionale della magistratura) i centri di potere economico e la classe politica. Non c’è da stupirsi perciò che sia diventato un tema politico rilevante e controverso, anche se spesso il conflitto è mascherato sotto il pretesto della necessità di tutelare le garanzie fondamentali. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.
*già Professore ordinario di Procedura penale Alma Mater - Università di Bologna,
