08 maggio 2026

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – Modifica dell’art. 572 cod. pen. introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 181 del 2025 – Condotte violente e moleste proseguite dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa – Concorso con il delitto di atti persecutori aggravati – Configurabilità – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale ha affermato che, anche a seguito della modifica dell’art. 572 cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, mediante l’inclusione nel novero dei soggetti passivi della persona non più convivente «… nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione», il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, sorti nell’ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, posto che non v’è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti ad esse precedenti e non può applicarsi retroattivamente l’indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.




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