19 maggio 2026

Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale – Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Divieto di applicazione sancito dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen – Limiti – Indicazione.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.

Cass. pen., Sez. VI, n.14741/2026

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