La Sesta Sezione penale ha affermato che il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, cod. pen, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.
Cass. pen., Sez. VI, n.14741/2026
