1) Professore, perché un cittadino
italiano dovrebbe ritenersi più garantito dall' attuale processo penale,
piuttosto che da quello disegnato dal c.d. codice Rocco?
Non è detto che lo
sia. Quello che chiamiamo “codice Rocco” individua un corpus normativo
rimasto in vigore circa sessant’anni (dal 1° luglio 1931 al 23 ottobre 1989) e che
ha subito numerose modifiche dopo la caduta del fascismo. La versione iniziale
rispecchiava indubbiamente una cultura giuridica autoritaria, incentrata sul
primato dell’autorità statale rispetto all’individuo. Se la domanda intende
alludere al “codice Rocco” entrato in vigore nel 1931, la risposta può essere
la seguente: perché il codice attuale è frutto di una cultura giuridica che
riconosce il primato dell’individuo sullo Stato.
2) La circostanza che il codice
nato durante la dittatura convisse per decenni con la Carta costituzionale
manifesta una neutralità della Costituzione, nella sua versione originaria,
rispetto alle garanzie tipiche del modello accusatorio?
In
realtà, come accennato nella risposta alla domanda precedente, il “codice
Rocco”, nella versione originaria, non è convissuto a lungo con una Carta
costituzionale che ne contraddiceva apertamente le linee di fondo. L’attrito –
come detto – era con l’impostazione individualistica e solidaristica della
Costituzione repubblicana (scolpita in particolare nell’art. 2), non tanto con
l’opzione per il modello accusatorio che nella nostra carta fondamentale non
trova riconoscimento, nemmeno implicito.
Conviene spendere
qualche parola in più a questo riguardo. Con l’inizio dell’Italia repubblicana
e con l’entrata in vigore della Costituzione si percepì subito il contrasto con
la codificazione penale (e, in particolare, processuale) del regime fascista.
Numerose commissioni furono istituite, già alla fine degli anni, ‘ 40 per
rivedere le norme del processo penale, allineandole al nuovo contesto
politico-costituzionale. Si contrapposero, inizialmente, due tendenze: la
prima, favorevole all’abrogazione del codice Rocco con simultaneo ripristino
del codice di procedura penale del 1913 (di ispirazione liberale); la seconda,
incline invece a riformare dall’interno il codice Rocco, del quale si
sottolineava la buona tecnica redazionale. Prevalse questa seconda tendenza e
si arrivò così alla prima, importante riforma del giugno 1955, con la quale furono
modificati più di 100 articoli, con l’intenzione di adeguare il codice di rito
ai parametri costituzionali. Si sapeva che di lì a poco (aprile 1956) sarebbe
entrata in funzione la Corte costituzionale. L’accennata riforma processuale
intervenne così (assai tardivamente, rispetto al tempo auspicato), anche per
evitare la prevedibilissima falcidia di declaratorie di illegittimità che
sarebbe presto derivata dal mancato adeguamento legislativo ai valori
costituzionali. Aggiungo che per tutto il decennio successivo, l’opera della
Corte costituzionale ebbe grande importanza per affermare progressivamente le
garanzie difensive nella fase iniziale del processo, quella condotta da
pubblico ministero o giudice istruttore, di chiara marca inquisitoria.
Risale
all’inizio degli anni Sessanta anche l’idea di limitarsi alla riforma del codice
Rocco, per puntare alla riscrittura di un nuovo codice, di ispirazione
accusatoria, che abbandonasse il sistema cosiddetto “misto”, dove una fase
inquisitoria (l’istruzione segreta) era giustapposta a una fase accusatoria (il
dibattimento pubblico). Patrocinata da Francesco Carnelutti e coltivata con grande
maestria da Franco Cordero, l’idea finirà col trovare applicazione con il varo
del “nuovo” codice di procedura penale del 1988, dopo un quarto di secolo ricco
di numerosi interventi riformistici, non tutti nel segno di un ampliamento
delle garanzie (penso, in particolare, alla legislazione dell’emergenza che
caratterizzò gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso).
In
definitiva, per tornare alla domanda di partenza, direi che il confronto
andrebbe fatto fra il “codice Rocco” nella versione ancora in vigore al 23
ottobre 1989 (sostanzialmente rispettosa dei diritti costituzionali) con la
codificazione oggi vigente. Difficile rispondere, anche perché non sappiamo
quali modifiche avrebbe subito quel “codice Rocco” nei quasi quarant’anni di
vigenza del “nuovo codice”. Personalmente penso che la riforma processuale di
fine anni ’80, pur con le molte contraddizioni e involuzioni che ne hanno
caratterizzato il percorso quasi quarantennale, sia stata un passo avanti verso
una giustizia penale più in linea con la sensibilità giuridica del nostro
tempo.
3) Professore, possiamo dire che la
differenza irriducibile tra i due idealtipi processuali risieda in una
differente visione del rapporto tra processo e verità?
Sì.
Nel processo adversary
la verità viene ri-costruita, sul presupposto che nessuno la può davvero
conoscere. Si parte da una strutturale sfiducia verso la capacità umana di
approdare al vero. I fatti appartengono a un passato insondabile nel suo
svolgersi, che può essere reso presente (rappresentato) solo grazie alla
mediazione di soggetti diversi dal giudice (testimoni, imputati, periti) in
grado di fornire qualche dettaglio chiarificatore. Persino la registrazione di
un evento criminoso (ad es. la rissa ripresa da una videocamera collocata in
luogo pubblico) non potrebbe essere scambiata per “verità materiale”: destinata
a entrare nel processo attraverso la mediazione del perito, sarebbe soggetta a
contraddittorio con i consulenti di parte, i quali potrebbero contestare con
successo la versione ufficiale del perito.
Diversamente, i
sostenitori del modello inquisitorio muovono dalla premessa che la verità
esiste come fosse un’entità fisica, un oggetto materiale da afferrare. Qui,
nessun complesso di inferiorità conoscitiva. Il cercatore di verità vanta
un’indiscussa superiorità politica (come nei processi di ancien régime),
una superiorità etica (come nelle inquisizioni religiose) o una superiorità
scientifica, sorretta da un metodo che porta dritti alla soluzione esatta (come
all’epoca dell’ottimismo positivistico, oggi tornato d’attualità con il
diffondersi di nuove tecnologie che promettono risultati mirabolanti).
Credo che questo
diverso modo di intendere la “verità” continui a valere come criterio di
distinzione della cultura accusatoria rispetto alla inquisitoria.
4)
Il modello statunitense di processo accusatorio ci consegna l’idea che
l'accusatorio possa funzionare soltanto se prevale l’opzione per i c.d. riti
alternativi?
Non so dire se i riti
alternativi costituiscano un epifenomeno del modello accusatorio. Forse no. Sta
di fatto, che anche modelli non propriamente classificabili come adversary
(il francese, ad esempio, dove ancora esiste il giudice istruttore, emblema del
modello inquisitorio) si sono dotati di modalità alternative per definire il
processo (nel caso della Francia, la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité). Pratiche di questo tipo sono oggi presenti in
quasi tutti gli Stati dell’Europa continentale.
Nei sistemi di common
law, la larga diffusione del plea bargaining o del guilty plea
potrebbe discendere da una visione pragmatica e utilitaristica. Si sa che, in
quelle realtà, il processo inizia sempre con la domanda all’imputato di
dichiararsi colpevole o innocente: se si dichiara colpevole, il processo
davanti alla giuria diventa superfluo. Credo che l’incentivo (in termini di
sconto di pena o di trattativa sull’imputazione) persegua ragioni economiche
(in senso lato), più che propositi di render possibile il trial by jury
per i rari imputati disposti a dichiararsi innocenti.
Quanto al nostro
ordinamento, bisogna considerare che riti alternativi al dibattimento erano
presenti pure nella legge processuale previgente: penso al decreto penale di
condanna e all’applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato
(art. 77 l. n. 689 del 1981). La riforma di fine anni ’80 ha esteso il novero
dei riti alternativi prevedendo il patteggiamento, il giudizio abbreviato e,
successivamente, la sospensione del processo con messa alla prova: questo, in
effetti, con il proposito di rendere possibile l’udienza dibattimentale per i
“pochi casi che l’avrebbero meritato” (come si legge nella relazione che
accompagna il testo del codice di procedura penale del 1988). Ma chi può
stabilire quali sono questi “casi”? Tutto è lasciato al gioco di aspettative
delle parti coinvolte nel procedimento. Le statistiche rivelano quote di
adesione a codesti riti molto inferiori a quelle attese dai compilatori del
codice e comunque insufficienti ad assicurare tempi ragionevoli per le
discussioni dibattimentali.
Osservo, infine, che
c’è qualcosa di paradossale nel giustificare l’introduzione dei riti
alternativi al dibattimento con la scelta del modello accusatorio. Si vuol dire
che quest’ultimo può trovare pratica attuazione solo se qualche imputato accetta
di essere giudicato con modalità inquisitorie. Come detto, negli ordinamenti di
common law la giustificazione è lato sensu economica (evitare
costi superflui, quando l’accusato si dichiara colpevole), non si argomenta –
come da noi – in favore del modello accusatorio evocando il suo contrario.
5) Dopo le varie modifiche
succedutesi negli anni (riforma Orlando, Cartabia, ecc. e interventi della
giurisprudenza, Sez. un. Bajrami) è possibile ritenere che l'attuale modello
sia ancora accusatorio o ormai è una formula vuota?
In effetti, le
formule accusatorio/inquisitorio sono piuttosto usurate e ciascuno ormai le usa
premettendo spesso l’avverbio “tendenzialmente”, per rendere ancor più vago il
riferimento. Il vero modello inquisitorio, sperimentato molti secoli fa,
assegnava al giudice poteri anche di iniziativa. Non esisteva un accusatore. La
procedura istruttoria era totalmente segreta. L’imputato non aveva diritti; era
soggetto solo passivo dell’iniziativa giudiziaria. Già la separazione fra
funzione giudicante e funzione d’accusa realizzò un passo verso il modello
accusatorio. La graduale attribuzione diritti difensivi fa dell’imputato un
possibile protagonista della vicenda giudiziaria. Si capisce perché molti
autori considerano “accusatorio” quel sistema “misto”, impostosi nell’Europa
continentale, ad imitazione del francese code d’instruction criminelle
(1808); un codice che oggi non esiteremmo a qualificare come inquisitorio.
Se nel tempo presente
ravvisiamo involuzioni inquisitorie in taluni aspetti della riforma Cartabia,
preceduta dalla discutibile e controversa decisione delle sezioni unite Bajrami
(2019), è perché abbiamo a lungo accarezzato l’idea – propugnata principalmente
da Franco Cordero – di un’indagine preliminare intesa come inchiesta di parte,
vale a dire come fase destinata a fornire materiale conoscitivo ad uso esclusivo
delle parti. Qualsiasi deroga a codesta regola viene di conseguenza intesa come
scivolamento verso l’inquisitorio. E quando le deroghe si moltiplicano, lo
scivolamento diventa una caduta dalla quale sembra impossibile rialzarsi.
Io eviterei toni
apocalittici. Non credo che il nostro ordinamento processuale si sia ora
trasformato in inquisitorio. Indubbiamente, si sono allentate talune
preclusioni all’uso dibattimentale di verbali formati nella fase preliminare
del processo. La novellazione dell’art. 495 comma 4-ter c.p.p. (sull’onda della
già citata sentenza Bajrami) ne è un’eloquente manifestazione. Così come l’uso
sempre più frequente di prove “tecnologiche” che – privilegiando accertamenti
di carattere peritale – finiscono con l’emarginare prove di natura testimoniale
come la ricognizione; e finiscono con il mortificare anche il contraddittorio,
posto che il giudice – nella pratica – tende a fidarsi più del perito da lui
incaricato che del consulente tecnico nominato dalla difesa.
Ma più che nel
processo penale (strettamente inteso) penso che uno spirito schiettamente
inquisitorio sia da sempre presente altrove: penso al procedimento di
prevenzione ante-delictum regolato dal codice antimafia, la cui
applicazione è stata progressivamente esteso alle tipologie criminose più
allarmanti (mafia, terrorismo, corruzione). La circostanza che l’iniziativa
preventiva (per i casi di pericolosità specifica) sia attribuita al pubblico
ministero, che la può articolare in combinazione con l’iniziativa penale, fa
del procedimento di prevenzione un vero strumento inquisitorio di contrasto a
gravi fenomeni criminali: si indaga sulla base di sospetti; i diritti difensivi
del prevenuto sono assai ridotti; la presunzione d’innocenza trascurata, anche
perché non è ufficialmente in gioco un giudizio di colpevolezza; sulla base di
presunzioni si adottano provvedimenti di coercizione reale o limitativi della
libertà non dissimili – nella sostanza – da quelli adottabili – con ben altre
garanzie – nel processo penale. è
lecito il sospetto che il procedimento di prevenzione sia talvolta usato per
aggirare i diritti di difesa. Le pericolosità soggettive vanno certo prevenute:
siamo in presenza di un’attività di polizia condotta con qualche (labile)
garanzia giudiziaria. Quel che preoccupa è la sua attribuzione al pubblico
ministero (titolare – ripeto – anche dell’iniziativa penale), per gli intrecci
che inevitabilmente si stabiliscono fra i due piani comunicanti (penale e
preventivo). Se dovessi individuare una rinascita dello spirito inquisitorio
nel nostro sistema penale indicherei proprio questa combinazione fra prevenzione
e repressione sulla quale le procure della repubblica possono far leva per un
contrasto certo più efficace, ma anche meno garantito, ad alcune forme di
crimine percepite come gravi.
A una miglior
attuazione del quoziente di accusatorietà del nostro sistema processuale
potrebbe contribuire anche una più netta separazione delle funzioni fra giudici
e pubblici ministeri. Un recente tentativo di separare le due carriere con
riforma costituzionale è fallito per la nota bocciatura referendaria (marzo
2026). La proposta governativa era – per verità – mal concepita e anche
pessimamente redatta. Tuttavia, l’idea di una netta distinzione dei due ruoli
andrebbe coltivata. Personalmente, penso sarebbe già un buon passo avanti
separare le due funzioni, portando a compimento la riforma del 2022, col
rendere radicalmente irreversibile la scelta iniziale nel ruolo requirente o in
quello giudicante. Il reclutamento dovrebbe essere comune, ma la formazione
successiva dovrebbe avvalersi di incontri prevalentemente dedicati al
perfezionamento delle abilità e specializzazioni connesse con i due ruoli. Credo
che se ne gioverebbe anche la mitica “efficienza del sistema”.
6) Quali modifiche suggerirebbe per
rilanciare lo spirito accusatorio del sistema processuale?
Non
so quali modifiche suggerire al codice attuale. Eviterei di introdurre novità
in un corpus normativo così devastato dalle molteplici riforme
susseguitesi nei decenni. Non credo ci sia bisogno di nostalgici salti
all’indietro, né di avventurose fughe in avanti. Lavoriamo con quel che
abbiamo. Per poter dare qualche suggerimento sensato sarebbe semmai utile
disporre di dati statistici sull’andamento dei nostri processi penali. Qual è
la quota dei diversi riti alternativi al dibattimento? Per quali reati sono
scelti? Quante archiviazioni per asserita tenuità del fatto? Per quali reati?
Quante revisioni accolte? Per quali reati? Quante prescrizioni? Per quali
reati? Posto che – come tutti rilevano – il vero problema del nostro processo
penale è la sua patologica durata è alla sua soluzione che occorre lavorare. E
occorre farlo sulla base di dati attendibili che, se non sbaglio, non sono
disponibili o, quanto meno, non sono sufficientemente pubblicizzati. Se lo
fossero, si potrebbe aprire una proficua discussione sui rimedi da adottare.
Ho inoltre un sogno
che so essere irrealizzabile, ma che non so trattenermi dal rivelare: riscrivere
il codice dal primo all’ultimo articolo, lasciando intatto il contenuto, ma usando
la metà delle parole che oggi lo compongono. Un suo difetto gravissimo sta,
infatti, nella prolissità di numerosi articoli. Ad es., l’art. 407 conta 730
parole; l’art. 415-bis ne conta 983; l’art. 415-ter, ne conta 720 e
l’elencazione potrebbe continuare. Una follia! Come possiamo pretendere
chiarezza e osservanza della legalità processuale in un simile diluvio di
parole?
Probabilmente –
soprattutto con la riforma del 2022 – si è ecceduto in dettagli verbali, nell’intento
di ridurre la discrezionalità dell’interprete; ma si è così conseguito l’effetto
opposto: più sono le parole, più crescono le possibilità combinatorie per
l’interprete. Una verità elementare che chi scrive le norme dovrebbe sempre
tener presente.
Un pregio del codice
Rocco era senza dubbio la concisione. Almeno in questo, il codice attuale lo
dovrebbe prendere a modello.
* Professore Alma Mater - Università di Bologna, già ordinario di Procedura penale,