05 maggio 2026

Riflessioni sul nostro modello processuale. L'intervista al Prof. Renzo Orlandi*.

 

Continua la nostra raccolta di interventi sul modello processuale accusatorio: dopo quelli dei professori Paolo Ferrua e Vittorio Fanchiotti, pubblichiamo l'intervento del professor Renzo Orlandi.

    

1) Professore, perché un cittadino italiano dovrebbe ritenersi più garantito dall' attuale processo penale, piuttosto che da quello disegnato dal c.d. codice Rocco?

Non è detto che lo sia. Quello che chiamiamo “codice Rocco” individua un corpus normativo rimasto in vigore circa sessant’anni (dal 1° luglio 1931 al 23 ottobre 1989) e che ha subito numerose modifiche dopo la caduta del fascismo. La versione iniziale rispecchiava indubbiamente una cultura giuridica autoritaria, incentrata sul primato dell’autorità statale rispetto all’individuo. Se la domanda intende alludere al “codice Rocco” entrato in vigore nel 1931, la risposta può essere la seguente: perché il codice attuale è frutto di una cultura giuridica che riconosce il primato dell’individuo sullo Stato.

 

2) La circostanza che il codice nato durante la dittatura convisse per decenni con la Carta costituzionale manifesta una neutralità della Costituzione, nella sua versione originaria, rispetto alle garanzie tipiche del modello accusatorio?

            In realtà, come accennato nella risposta alla domanda precedente, il “codice Rocco”, nella versione originaria, non è convissuto a lungo con una Carta costituzionale che ne contraddiceva apertamente le linee di fondo. L’attrito – come detto – era con l’impostazione individualistica e solidaristica della Costituzione repubblicana (scolpita in particolare nell’art. 2), non tanto con l’opzione per il modello accusatorio che nella nostra carta fondamentale non trova riconoscimento, nemmeno implicito.

Conviene spendere qualche parola in più a questo riguardo. Con l’inizio dell’Italia repubblicana e con l’entrata in vigore della Costituzione si percepì subito il contrasto con la codificazione penale (e, in particolare, processuale) del regime fascista. Numerose commissioni furono istituite, già alla fine degli anni, ‘ 40 per rivedere le norme del processo penale, allineandole al nuovo contesto politico-costituzionale. Si contrapposero, inizialmente, due tendenze: la prima, favorevole all’abrogazione del codice Rocco con simultaneo ripristino del codice di procedura penale del 1913 (di ispirazione liberale); la seconda, incline invece a riformare dall’interno il codice Rocco, del quale si sottolineava la buona tecnica redazionale. Prevalse questa seconda tendenza e si arrivò così alla prima, importante riforma del giugno 1955, con la quale furono modificati più di 100 articoli, con l’intenzione di adeguare il codice di rito ai parametri costituzionali. Si sapeva che di lì a poco (aprile 1956) sarebbe entrata in funzione la Corte costituzionale. L’accennata riforma processuale intervenne così (assai tardivamente, rispetto al tempo auspicato), anche per evitare la prevedibilissima falcidia di declaratorie di illegittimità che sarebbe presto derivata dal mancato adeguamento legislativo ai valori costituzionali. Aggiungo che per tutto il decennio successivo, l’opera della Corte costituzionale ebbe grande importanza per affermare progressivamente le garanzie difensive nella fase iniziale del processo, quella condotta da pubblico ministero o giudice istruttore, di chiara marca inquisitoria.

            Risale all’inizio degli anni Sessanta anche l’idea di limitarsi alla riforma del codice Rocco, per puntare alla riscrittura di un nuovo codice, di ispirazione accusatoria, che abbandonasse il sistema cosiddetto “misto”, dove una fase inquisitoria (l’istruzione segreta) era giustapposta a una fase accusatoria (il dibattimento pubblico). Patrocinata da Francesco Carnelutti e coltivata con grande maestria da Franco Cordero, l’idea finirà col trovare applicazione con il varo del “nuovo” codice di procedura penale del 1988, dopo un quarto di secolo ricco di numerosi interventi riformistici, non tutti nel segno di un ampliamento delle garanzie (penso, in particolare, alla legislazione dell’emergenza che caratterizzò gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso).

            In definitiva, per tornare alla domanda di partenza, direi che il confronto andrebbe fatto fra il “codice Rocco” nella versione ancora in vigore al 23 ottobre 1989 (sostanzialmente rispettosa dei diritti costituzionali) con la codificazione oggi vigente. Difficile rispondere, anche perché non sappiamo quali modifiche avrebbe subito quel “codice Rocco” nei quasi quarant’anni di vigenza del “nuovo codice”. Personalmente penso che la riforma processuale di fine anni ’80, pur con le molte contraddizioni e involuzioni che ne hanno caratterizzato il percorso quasi quarantennale, sia stata un passo avanti verso una giustizia penale più in linea con la sensibilità giuridica del nostro tempo.

 

3) Professore, possiamo dire che la differenza irriducibile tra i due idealtipi processuali risieda in una differente visione del rapporto tra processo e verità?

            Sì.

Nel processo adversary la verità viene ri-costruita, sul presupposto che nessuno la può davvero conoscere. Si parte da una strutturale sfiducia verso la capacità umana di approdare al vero. I fatti appartengono a un passato insondabile nel suo svolgersi, che può essere reso presente (rappresentato) solo grazie alla mediazione di soggetti diversi dal giudice (testimoni, imputati, periti) in grado di fornire qualche dettaglio chiarificatore. Persino la registrazione di un evento criminoso (ad es. la rissa ripresa da una videocamera collocata in luogo pubblico) non potrebbe essere scambiata per “verità materiale”: destinata a entrare nel processo attraverso la mediazione del perito, sarebbe soggetta a contraddittorio con i consulenti di parte, i quali potrebbero contestare con successo la versione ufficiale del perito.

Diversamente, i sostenitori del modello inquisitorio muovono dalla premessa che la verità esiste come fosse un’entità fisica, un oggetto materiale da afferrare. Qui, nessun complesso di inferiorità conoscitiva. Il cercatore di verità vanta un’indiscussa superiorità politica (come nei processi di ancien régime), una superiorità etica (come nelle inquisizioni religiose) o una superiorità scientifica, sorretta da un metodo che porta dritti alla soluzione esatta (come all’epoca dell’ottimismo positivistico, oggi tornato d’attualità con il diffondersi di nuove tecnologie che promettono risultati mirabolanti).

Credo che questo diverso modo di intendere la “verità” continui a valere come criterio di distinzione della cultura accusatoria rispetto alla inquisitoria.

 

4)  Il modello statunitense di processo accusatorio ci consegna l’idea che l'accusatorio possa funzionare soltanto se prevale l’opzione per i c.d. riti alternativi?

Non so dire se i riti alternativi costituiscano un epifenomeno del modello accusatorio. Forse no. Sta di fatto, che anche modelli non propriamente classificabili come adversary (il francese, ad esempio, dove ancora esiste il giudice istruttore, emblema del modello inquisitorio) si sono dotati di modalità alternative per definire il processo (nel caso della Francia, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Pratiche di questo tipo sono oggi presenti in quasi tutti gli Stati dell’Europa continentale.

Nei sistemi di common law, la larga diffusione del plea bargaining o del guilty plea potrebbe discendere da una visione pragmatica e utilitaristica. Si sa che, in quelle realtà, il processo inizia sempre con la domanda all’imputato di dichiararsi colpevole o innocente: se si dichiara colpevole, il processo davanti alla giuria diventa superfluo. Credo che l’incentivo (in termini di sconto di pena o di trattativa sull’imputazione) persegua ragioni economiche (in senso lato), più che propositi di render possibile il trial by jury per i rari imputati disposti a dichiararsi innocenti.

Quanto al nostro ordinamento, bisogna considerare che riti alternativi al dibattimento erano presenti pure nella legge processuale previgente: penso al decreto penale di condanna e all’applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato (art. 77 l. n. 689 del 1981). La riforma di fine anni ’80 ha esteso il novero dei riti alternativi prevedendo il patteggiamento, il giudizio abbreviato e, successivamente, la sospensione del processo con messa alla prova: questo, in effetti, con il proposito di rendere possibile l’udienza dibattimentale per i “pochi casi che l’avrebbero meritato” (come si legge nella relazione che accompagna il testo del codice di procedura penale del 1988). Ma chi può stabilire quali sono questi “casi”? Tutto è lasciato al gioco di aspettative delle parti coinvolte nel procedimento. Le statistiche rivelano quote di adesione a codesti riti molto inferiori a quelle attese dai compilatori del codice e comunque insufficienti ad assicurare tempi ragionevoli per le discussioni dibattimentali.

Osservo, infine, che c’è qualcosa di paradossale nel giustificare l’introduzione dei riti alternativi al dibattimento con la scelta del modello accusatorio. Si vuol dire che quest’ultimo può trovare pratica attuazione solo se qualche imputato accetta di essere giudicato con modalità inquisitorie. Come detto, negli ordinamenti di common law la giustificazione è lato sensu economica (evitare costi superflui, quando l’accusato si dichiara colpevole), non si argomenta – come da noi – in favore del modello accusatorio evocando il suo contrario.

 

5) Dopo le varie modifiche succedutesi negli anni (riforma Orlando, Cartabia, ecc. e interventi della giurisprudenza, Sez. un. Bajrami) è possibile ritenere che l'attuale modello sia ancora accusatorio o ormai è una formula vuota?

In effetti, le formule accusatorio/inquisitorio sono piuttosto usurate e ciascuno ormai le usa premettendo spesso l’avverbio “tendenzialmente”, per rendere ancor più vago il riferimento. Il vero modello inquisitorio, sperimentato molti secoli fa, assegnava al giudice poteri anche di iniziativa. Non esisteva un accusatore. La procedura istruttoria era totalmente segreta. L’imputato non aveva diritti; era soggetto solo passivo dell’iniziativa giudiziaria. Già la separazione fra funzione giudicante e funzione d’accusa realizzò un passo verso il modello accusatorio. La graduale attribuzione diritti difensivi fa dell’imputato un possibile protagonista della vicenda giudiziaria. Si capisce perché molti autori considerano “accusatorio” quel sistema “misto”, impostosi nell’Europa continentale, ad imitazione del francese code d’instruction criminelle (1808); un codice che oggi non esiteremmo a qualificare come inquisitorio.

Se nel tempo presente ravvisiamo involuzioni inquisitorie in taluni aspetti della riforma Cartabia, preceduta dalla discutibile e controversa decisione delle sezioni unite Bajrami (2019), è perché abbiamo a lungo accarezzato l’idea – propugnata principalmente da Franco Cordero – di un’indagine preliminare intesa come inchiesta di parte, vale a dire come fase destinata a fornire materiale conoscitivo ad uso esclusivo delle parti. Qualsiasi deroga a codesta regola viene di conseguenza intesa come scivolamento verso l’inquisitorio. E quando le deroghe si moltiplicano, lo scivolamento diventa una caduta dalla quale sembra impossibile rialzarsi.

Io eviterei toni apocalittici. Non credo che il nostro ordinamento processuale si sia ora trasformato in inquisitorio. Indubbiamente, si sono allentate talune preclusioni all’uso dibattimentale di verbali formati nella fase preliminare del processo. La novellazione dell’art. 495 comma 4-ter c.p.p. (sull’onda della già citata sentenza Bajrami) ne è un’eloquente manifestazione. Così come l’uso sempre più frequente di prove “tecnologiche” che – privilegiando accertamenti di carattere peritale – finiscono con l’emarginare prove di natura testimoniale come la ricognizione; e finiscono con il mortificare anche il contraddittorio, posto che il giudice – nella pratica – tende a fidarsi più del perito da lui incaricato che del consulente tecnico nominato dalla difesa.

Ma più che nel processo penale (strettamente inteso) penso che uno spirito schiettamente inquisitorio sia da sempre presente altrove: penso al procedimento di prevenzione ante-delictum regolato dal codice antimafia, la cui applicazione è stata progressivamente esteso alle tipologie criminose più allarmanti (mafia, terrorismo, corruzione). La circostanza che l’iniziativa preventiva (per i casi di pericolosità specifica) sia attribuita al pubblico ministero, che la può articolare in combinazione con l’iniziativa penale, fa del procedimento di prevenzione un vero strumento inquisitorio di contrasto a gravi fenomeni criminali: si indaga sulla base di sospetti; i diritti difensivi del prevenuto sono assai ridotti; la presunzione d’innocenza trascurata, anche perché non è ufficialmente in gioco un giudizio di colpevolezza; sulla base di presunzioni si adottano provvedimenti di coercizione reale o limitativi della libertà non dissimili – nella sostanza – da quelli adottabili – con ben altre garanzie – nel processo penale. è lecito il sospetto che il procedimento di prevenzione sia talvolta usato per aggirare i diritti di difesa. Le pericolosità soggettive vanno certo prevenute: siamo in presenza di un’attività di polizia condotta con qualche (labile) garanzia giudiziaria. Quel che preoccupa è la sua attribuzione al pubblico ministero (titolare – ripeto – anche dell’iniziativa penale), per gli intrecci che inevitabilmente si stabiliscono fra i due piani comunicanti (penale e preventivo). Se dovessi individuare una rinascita dello spirito inquisitorio nel nostro sistema penale indicherei proprio questa combinazione fra prevenzione e repressione sulla quale le procure della repubblica possono far leva per un contrasto certo più efficace, ma anche meno garantito, ad alcune forme di crimine percepite come gravi.

A una miglior attuazione del quoziente di accusatorietà del nostro sistema processuale potrebbe contribuire anche una più netta separazione delle funzioni fra giudici e pubblici ministeri. Un recente tentativo di separare le due carriere con riforma costituzionale è fallito per la nota bocciatura referendaria (marzo 2026). La proposta governativa era – per verità – mal concepita e anche pessimamente redatta. Tuttavia, l’idea di una netta distinzione dei due ruoli andrebbe coltivata. Personalmente, penso sarebbe già un buon passo avanti separare le due funzioni, portando a compimento la riforma del 2022, col rendere radicalmente irreversibile la scelta iniziale nel ruolo requirente o in quello giudicante. Il reclutamento dovrebbe essere comune, ma la formazione successiva dovrebbe avvalersi di incontri prevalentemente dedicati al perfezionamento delle abilità e specializzazioni connesse con i due ruoli. Credo che se ne gioverebbe anche la mitica “efficienza del sistema”.

 

6) Quali modifiche suggerirebbe per rilanciare lo spirito accusatorio del sistema processuale?

            Non so quali modifiche suggerire al codice attuale. Eviterei di introdurre novità in un corpus normativo così devastato dalle molteplici riforme susseguitesi nei decenni. Non credo ci sia bisogno di nostalgici salti all’indietro, né di avventurose fughe in avanti. Lavoriamo con quel che abbiamo. Per poter dare qualche suggerimento sensato sarebbe semmai utile disporre di dati statistici sull’andamento dei nostri processi penali. Qual è la quota dei diversi riti alternativi al dibattimento? Per quali reati sono scelti? Quante archiviazioni per asserita tenuità del fatto? Per quali reati? Quante revisioni accolte? Per quali reati? Quante prescrizioni? Per quali reati? Posto che – come tutti rilevano – il vero problema del nostro processo penale è la sua patologica durata è alla sua soluzione che occorre lavorare. E occorre farlo sulla base di dati attendibili che, se non sbaglio, non sono disponibili o, quanto meno, non sono sufficientemente pubblicizzati. Se lo fossero, si potrebbe aprire una proficua discussione sui rimedi da adottare.

Ho inoltre un sogno che so essere irrealizzabile, ma che non so trattenermi dal rivelare: riscrivere il codice dal primo all’ultimo articolo, lasciando intatto il contenuto, ma usando la metà delle parole che oggi lo compongono. Un suo difetto gravissimo sta, infatti, nella prolissità di numerosi articoli. Ad es., l’art. 407 conta 730 parole; l’art. 415-bis ne conta 983; l’art. 415-ter, ne conta 720 e l’elencazione potrebbe continuare. Una follia! Come possiamo pretendere chiarezza e osservanza della legalità processuale in un simile diluvio di parole?

Probabilmente – soprattutto con la riforma del 2022 – si è ecceduto in dettagli verbali, nell’intento di ridurre la discrezionalità dell’interprete; ma si è così conseguito l’effetto opposto: più sono le parole, più crescono le possibilità combinatorie per l’interprete. Una verità elementare che chi scrive le norme dovrebbe sempre tener presente.

Un pregio del codice Rocco era senza dubbio la concisione. Almeno in questo, il codice attuale lo dovrebbe prendere a modello.

* Professore Alma Mater - Università di Bologna, già ordinario di Procedura penale,

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