La sesta sezione della Corte di legittimità ha precisato che l'attribuzione, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di un rilievo a concetti come <<l'ingerenza "anche di mero fatto" non può comunque svuotare di significato la chiara indicazione legislativa che impone l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra la percezione/accettazione di utilità e l'esercizio delle funzioni o dei poteri (che devono essere "propri" del pubblico ufficiale). Laddove l'atto che si ritiene condizionato dal mercimonio non rientri tra le competenze "tipiche" dell'ufficio ricoperto dal pubblico ufficiale, è allora necessario chiarire in quale modo la posizione funzionale attribuisca al pubblico ufficiale una capacità di ingerenza nelle altrui competenze>>.
Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato, la possibilità di ingerenza sulle funzioni o sui poteri tipici di un altro pubblico ufficiale deve derivare non tanto dalle relazioni personali o anche solo "di ufficio", ma da una possibilità di ingerenza che sia in qualche modo tangibile e chiaramente ricollegabile ad una strumentalizzazione della funzione ricoperta dal pubblico ufficiale. Infatti,- hanno osservato i supremi giudici- è la strumentalizzazione della "propria" funzione o dei "propri" poteri e non solo di una relazione esistente a dare giustificazione razionale alla scelta di attribuire un disvalore differente alla condotta del pubblico ufficiale corrotto rispetto a quella del trafficante di influenze (che trova coerente riflesso nel momento sanzionatorio). (sentenza al link)
