Pende alle Sezioni Unite, che decideranno il 25 giugno 2026, la seguente questione:
Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato.
Approfondimento (A.I.).
Sintesi Generale
L'ordinanza in esame, redatta dal Presidente della Sesta Sezione Penale della Cassazione, non decide il ricorso di un condannato (Nicola Colella), ma lo rimette alle Sezioni Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto in tema di pene sostitutive. La questione centrale è se, per negare la sostituzione di una pena detentiva breve con una pena pecuniaria, il giudice possa basarsi su una prognosi negativa riguardante la capacità di adempimento (solvibilità) del condannato.
Il Caso Concreto (Ritenuto in Fatto)
1. Il Ricorrente: Nicola Colella è stato condannato a 7 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sulle armi.
2. Il Diniego: sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bari hanno respinto la richiesta della difesa di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria. La Corte d'Appello ha motivato il diniego sulla base di due elementi:
- Situazione economica: Colella è risultato sprovvisto di redditi e beni propri e fiscalmente è risultato a carico dei genitori.
- Pregresso "insoluto": esisteva una precedente pena pecuniaria di 6.000 euro non ancora pagata, risultante da una nota dell'Ufficio Recupero Crediti.
3. La Tesi della Difesa: nel ricorso in Cassazione, la difesa contesta questa decisione, sostenendo che:
- l'assenza di redditi non implica automaticamente insolvibilità, specie se l'imputato era affidato in prova al servizio sociale (quindi senza obbligo di lavorare);
- la nota dell'Ufficio Crediti non costituisce un vero "insoluto", poiché non era mai stato notificato l'ordine di esecuzione;
- la difesa ha successivamente documentato due novità importanti: Colella ha trovato un lavoro a tempo determinato e il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato estinte le pene precedenti per esito positivo della prova.
Il Nodo Giuridico: Il Contrasto Giurisprudenziale (Considerato in Diritto)
La Cassazione rileva che il caso di Colella è emblematico di un annoso e mai risolto contrasto interpretativo sull'art. 58 della Legge n. 689/1981, che stabilisce: "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". Il contrasto è se la parola "prescrizioni" includa anche l'obbligo di pagare la pena pecuniaria.
Vengono individuate due distinte linee interpretative:
TESI A (Maggioritaria e favorevole al ricorrente): La solvibilità non è un prerequisito della sostituibilità
Questa tesi, il cui leading case è rappresentato dalle Sezioni Unite n. 24476/2010 (sentenza Gagliardi), sostiene che la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce solo alle "pene-programma" (oggi: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), che prescrivono comportamenti attivi, non alla pena pecuniaria.
Argomenti a sostegno:
- Letterale: la legge parla di "prescrizioni" e "modalità di esecuzione" solo per le pene non pecuniarie.
- Teleologico: la ratio della sostituzione è rieducativa e premiale, non meramente punitiva.
- Sistematico: esistono già meccanismi per adattare la pena pecuniaria alle condizioni economiche (artt. 133-bis, 133-ter c.p., che permettono di ridurre l'importo o rateizzare il pagamento). Negare la sostituzione a un povero violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), trasformando la pena pecuniaria in una "pena di classe".
- Giurisprudenza conforme: Dopo la riforma del 2022 (d.lgs. 150/2022), diverse sentenze (es. Paris, Cerasoli, Faye, Iavarone) hanno ribadito questo principio, valorizzando il nuovo art. 56-quater (che fissa un tasso giornaliero minimo di conversione molto basso) come strumento per rendere la pena pecuniaria accessibile anche agli indigenti, senza bisogno di indagarne la solvibilità futura.
> In sintesi, per questa tesi: l'unico limite alla sostituzione con pena pecuniaria è dato dai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo). Le condizioni economiche non sono un ostacolo, ma un parametro per dosare la pena, non per negarla.
TESI B (Minoritaria e contraria al ricorrente): La solvibilità è un prerequisito valutabile
Questa tesi, rappresentata da pronunce come Diop (2008), Majer (2022) e Cisse (2024), afferma che il giudice può e deve valutare la concreta capacità di adempimento del condannato. Se esiste una prognosi negativa fondata, la sostituzione con pena pecuniaria può essere legittimamente negata.
Argomenti a sostegno:
- Letterale: il termine "prescrizione" ha un significato lato che include qualsiasi precetto, quindi anche l'obbligo di pagare una somma di denaro.
- Sistematico: l'art. 133 c.p. richiama le "condizioni di vita individuale e familiare", che includono inevitabilmente la situazione economica.
- Funzionale: la pena deve essere eseguita per essere effettiva. Concedere una pena pecuniaria a chi è palesemente insolvibile è illusorio e vanifica la funzione preventiva e afflittiva della sanzione.
- Indici presuntivi: il giudice può basarsi su elementi di fatto come l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancanza di una fissa dimora, o un pregresso mancato pagamento di altre pene pecuniarie (come nel caso di Colella).
> In sintesi, per questa tesi: La riforma del 2022, menzionando anche le "condizioni patrimoniali", ha rafforzato la possibilità per il giudice di valutare la solvibilità. Negare la pena pecuniaria a un insolvibile non è una discriminazione, ma un atto di realismo processuale per garantire l'effettività della pena.
Il Contributo della Corte Costituzionale
L'ordinanza richiama alcune importanti sentenze della Consulta che hanno influenzato il dibattito, in particolare:
- Sent. 131/1979: Dichiarò incostituzionale la conversione automatica della pena pecuniaria in detentiva per insolvibilità, definendola una "sanzione per la povertà" discriminatoria.
- Sent. 28/2022: Ha caldeggiato una riforma che rendesse le pene pecuniarie sostitutive più accessibili, spingendo il legislatore a introdurre l'art. 56-quater.
- Sent. 54/2026: Ha ribadito la distinzione tra insolvibilità "incolpevole" e insolvenza "colpevole", utile per i meccanismi di conversione in caso di mancato pagamento.
La Decisione: Rinvio alle Sezioni Unite
La Sesta Sezione, preso atto del contrasto palese e della sua importanza (speciale importanza), decide di rimettere il ricorso al massimo organo nomofilattico, le Sezioni Unite Penali, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.
La questione di diritto formulata è la seguente:
> "se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato".
Conclusioni e Possibili Sviluppi
La Cassazione non decide il caso Colella, ma lo affida alle Sezioni Unite, che dovranno sciogliere il contrasto. L'esito è cruciale:
1. Se prevalesse la tesi A (Gagliardi): Il giudice non potrà negare la pena pecuniaria per insolvibilità. Dovrà semmai adeguarne l'importo (art. 56-quater) o concedere la rateizzazione (art. 133-ter). Nel caso di Colella, con la nuova occupazione lavorativa e l'estinzione dei debiti pregiati, la sostituzione sarebbe molto probabile.
2. Se fosse adottata la tesi B (Diop/Cisse): Il giudice potrà negare la pena pecuniaria se ci sono "fondati motivi" di ritenere che il condannato non pagherà. La decisione della Corte d'Appello di Bari potrebbe essere confermata, a meno che la Cassazione non valuti che gli elementi addotti (l'assenza di redditi e il vecchio insoluto) non fossero "fondati" alla luce delle nuove prove lavorative.
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, l'ordinanza rappresenta un importante segnale: la sesta sezione propende chiaramente per la soluzione che favorisce l'accesso alla pena pecuniaria sostitutiva, come dimostra l'ampia e approfondita trattazione della tesi "Gagliardi" e delle pronunce a essa successive.
