La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.
