30 novembre 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione - Provvedimenti pubblicati nel mese di Luglio 2023

 



La seconda sezione del Portale contiene vari studi e pubblicazioni dell'Ufficio del Massimario a partire dal volume "Corte di cassazione e corti europee" che rappresenta una rassegna di giurisprudenza su temi che hanno visto la Corte di cassazione confrontarsi con le Corti europee (quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo). Vi è anche un Notiziario periodico che riguarda le questioni interpretative rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.


Rassegna al link

29 novembre 2023

Guida alla sospensione condizionale: AGGIORNAMENTO. Si specificano gli obblighi cui deve essere sottoposto il condannato e si prevede un raccordo con le misure di prevenzione.


Con precedente post abbiamo cercato di fornire una piccola guida in tema di sospensione condizionale e correlati obblighi da imporre al condannato (post al link)

Ci pare dunque opportuno segnalare che la legge LEGGE 24 novembre 2023, n. 168, in vigore dal 9.12., ha mutato il V comma dell'art. 165 c.p..

In sostanza, pur rimanendo invariato il catalogo di reati cui si attaglia la previsione, il legislatore ha specificato la cadenza, almeno bisettimanale, della partecipazione ai percorsi di recupero, nonchè introdotto una serie di disposizioni, in parte ultronee, in tema di misure di prevenzione.  

Riportiamo infra il testo della novella.  

All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

28 novembre 2023

Sospensione condizionale e obblighi. Eccezioni e controeccezioni. Una piccola guida.


Recentemente abbiamo dato conto di una pronuncia delle Sezioni unite in tema di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento, con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, omettendo però di subordinare il beneficio all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165 c. 5 c.p.. L'errore del giudice territoriale potrebbe spiegarsi in considerazione di una legislazione sempre più caotica. 

Ed allora, ci pare utile uno schema dell'art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena e correlati obblighi.   

Anzitutto è necessario distinguere tra PRIMA sospensione condizionale della pena e ULTERIORE beneficio

La PRIMA sospensione condizionale della pena 

<<PUO' essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; 

PUO' altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, 

ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna>>.

La SECONDA sospensione DEVE essere subordinata all’adempimento di uno dei precedenti obblighiSALVO che la sospensione condizionale sia stata concessa ai sensi dell'art. 163 quarto comma c.p., vale a dire che <<la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'art. 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo>>.

Tuttavia, a partire dal 2015 sono state introdotte delle ipotesi di condanna in cui la concessione del beneficio DEVE essere subordinata ad obblighi ANCHE in occasione della PRIMA concessione della sospensione.

Al riguardo si possono distinguere tre casi.   

1. Ipotesi in cui la sospensione condizionale è subordinata all'obbligo di corrispondere all'amministrazione lesa una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato .

Si tratta dei casi di condanna per i delitti di: 

  • peculato (art. 314) 
  • concussione (art. 317) 
  • corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) 
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319)
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
  • induzione indebita (art. 319 quater)
  • corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320).

L'obbligo di subordinare la sospensione condizionale agli obblighi riparatori di cui prima vale anche se i delitti appena elencati sono stati commessi dalle figure internazionali o sovranazionali indicate dall'art. 322 bis. Per questi soggetti l'obbligo di subordinazione vale anche per i delitti di abuso di ufficio e di peculato mediante profitto dell' errore altrui (art. 316).   

L'obbligo di subordinazione vale infine anche per il privato che commette i delitti di: 

  • corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), 
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319) 
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
  • corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320), in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

2. Dal 2019 è stato inserito un ULTERIORE gruppo di reati per i quali, in caso di condanna, la concessione del beneficio DEVE COMUNQUE essere subordinata all'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Si tratta dei seguenti delitti:  

  • omicidio, in forma tentata (art. 575);  
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572);
  • lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583 quinquies), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma; 
  • violenza sessuale (art. 609 bis), anche aggravata ex artt. 609 ter, 609 quater; 
  • corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies);  
  • atti persecutori (art. 612 bis).

3. Infine, la sospensione condizionale DEVE essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa, nel caso di:

  • furto in abitazione e furto con strappo (624 bis c.p.).

Anche la legislazione speciale contiene ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata ad alcuni obblighi, così l'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, poi modificato dal c.d. Decreto CAIVANO (d.l. 15.09.2023, convertito in legge 13.11.2023 n. 159), prevede che

·        per i delitti di cui all’art. 73 dpr 309/90, 
commessi all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  
di  locali pubblici o aperti al pubblico, 
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, 
n. 287, il beneficio vada subordinato al divieto di accedere 
in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati. 

 Per mera completezza segnaliamo che il Governo ha approvato uno schema di ddl a mente del quale all’articolo 165 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree, anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

27 novembre 2023

Documento approvato nell’ambito del Convegno di Trento su “La riforma Cartabia: un labirinto senza uscita” (Trento, 25 novembre 2023)

 



Si è concluso sabato il tradizionale incontro di studi annuale organizzato dal COA di Trento "Le Giornate Tridentine difesa penale".

Quest'anno il convegno ha avuto ad oggetto la "Riforma Cartabia: un labirinto senza uscita".

In esito alle giornate di studi è stato approvato il documento che segue, che sottoscriviamo in toto.


Documento approvato nell’ambito del Convegno di Trento su “La riforma Cartabia: un labirinto senza uscita” (Trento, 25 novembre 2023):


Premesso che:

La Costituzione e, in particolare, l’art. 111 contempla principi che, pur nella varietà delle possibili interpretazioni, orientano il processo penale verso un modello accusatorio,

Considerato che:

a) la riforma Cartabia ha determinato una serie di gravi alterazioni processuali, improntate ad una logica di garantismo inquisitorio che, oltre a costituire un ostacolo alla separazione delle carriere, sono difficilmente compatibili con i principi costituzionali;

b) l’asse del processo risulta ormai nettamente spostato verso l’indagine preliminare, appesantita da oziosi formalismi e da finestre giurisdizionali che ne rallentano sensibilmente i tempi, con il risultato, da un lato, di incrementare l’uso delle misure cautelari e, dall’altro, di compromettere l’autonomia e la tempestività del dibattimento;

c) l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare di interrogarsi sulla ragionevole previsione di condanna dell’imputato appare, per il messaggio che veicola nel caso di rinvio a giudizio, in contrasto con l’art. 27 comma 2 Cost. e con la presunzione di innocenza stabilita dalla CEDU, alimentando presunzioni di colpevolezza nei riguardi di chi sia rinviato a giudizio e inducendo alla scelta dell’abbreviato come scelta più conveniente; 

d) la limitazione dell’inappellabilità delle assoluzioni ai reati di minore rilevanza conduce al paradossale esito di ridurre le garanzie in proporzione della gravità dei reati: mentre per i reati minori l’imputato dispone sempre di due mezzi di impugnazione (appello e ricorso), per i reati più gravi, quando sia condannato per la prima volta in appello, dispone solo del ricorso in cassazione;  

e) le nuove cause di inammissibilità dell’appello determinano la sua sostanziale assimilazione ad un ricorso in cassazione, convertendolo di fatto in un’azione di impugnativa, in contrasto con il diritto al riesame garantito dall’art. 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che garantisce ad ogni condannato il «diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza»;

f) la soppressione della regola della pubblicità in appello si pone in contrasto con il fondamentale principio che la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 comma 1 Cost.), precludendo il controllo del cittadino su un giudizio di merito idoneo a ribaltare l’esito del giudizio di primo grado;

g) la commistione della improcedibilità, prevista in sede di impugnazione, con la prescrizione sostanziale, operante solo in primo grado, determina un sistema fortemente ibrido, censurabile sotto il profilo della ragionevolezza ex art. 3 Cost.

 

Si propone:

a) il riequilibro del sistema di rapporti tra indagine preliminare e dibattimento con uno snellimento delle fasi anteriori al giudizio, notoriamente fluide nel modello accusatorio, al fine di riportare l’asse del processo verso l’istruzione dibattimentale;

b) la soppressione dell’udienza preliminare o la sua instaurazione a richiesta dell’imputato;

c) il ritorno alla regola della pubblicità in sede di appello;

d) l’inappellabilità di tutte le sentenze di assoluzione

e) la netta distinzione tra appello come giudizio di merito e ricorso in cassazione come azione di impugnativa: e, di conseguenza, la limitazione dell’inammissibilità dell’appello alla sola ‘mancanza di specificità dei motivi’, sopprimendo il successivo richiamo alla necessità che, per ogni richiesta, siano «enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione»;

f) la sostituzione della ‘improcedibilità’ con la prescrizione sostanziale, operante per tutto l’arco temporale compreso tra la ipotetica commissione del reato e la sentenza definitiva;

g) l’istituzione di un organo parlamentare bicamerale di vigilanza sulle interpretazioni ‘creative’ della giurisprudenza, con il compito di proporre adeguati correttivi di interpretazione autentica delle disposizioni di legge.    


Primi firmatari:

Paolo Ferrua

Emanuele Fragasso Jr.

Gaetano Insolera 

Maurizio Manzin

Bruno Montanari

Cosimo Palumbo 

Gaetano Pecorella 

Maria Anita Pisani


Adde

Il prof. paolo Ferrua ha lanciato una petizione. Firma anche tu 👉🏻 al link

Dopo il PQM fallico, il doppio PQM.




Qualche tempo fa assurse agli onori della cronaca un PQM di una sentenza della Corte di Cassazione che conteneva un sinonimo fallico, evidentemente del tutto estraneo alla pronuncia. 

Il 14 novembre la settima sezione della Corte ha pubblicato una pronuncia con in calce due PQM, il cui testo riportiamo infra:

<< P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 

P.Q.M. (questo secondo pqm è in grassetto nel testo del provvedimento)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende>>.

Ora, dalla lettura integrale della pronuncia si coglie che la Corte voleva rendere una sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela (sentenza al link), tuttavia resta fermo che il vertice della giurisdizione italiana è nuovamente incorso in un evidente errore, contenuto non nel corpo del provvedimento, ma nel suo dispositivo, appena sopra le firme.

A giustificazione di ciò è agevole invocare il carico di lavoro che grava sui consiglieri e probabilmente anche le condizioni di lavoro degli stessi, non sono temi che ci sfuggono, ma la sensibilità del difensore e del cittadino comune ci fa, per contro, osservare che casi come questi suscitano inquietudine rispetto allo svolgimento del giudizio. 


 




26 novembre 2023

Relazione PNRR primo semestre 2023. L'obiettivo non ci pare raggiunto, ma i dati colpiscono comunque.

 


Sul sito del Ministero della Giustizia è stata pubblicata la “Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR”, inerente il primo semestre del 2023 (testo relazione al link).

I numeri dispensati dalla relazione sono davvero notevoli, tanto che autorevoli giuristi hanno fatto riferimento ad un risultato senza precedenti nella storia repubblicana.

In sintesi, con specifico riferimento al settore penale, avremmo già raggiunto e superato gli obiettivi concordati con la Commissione europea: infatti, per come risulta dalla tabella 8 del documento ministeriale, il disposition time (cioè il tempo prevedibilmente necessario a definire il giudizio) si sarebbe ridotto rispetto al 2019 (base line) del 29%, ben oltre dunque il target del 25 %.  

Tuttavia, anche questa volta, non ci ritroviamo del tutto negli esiti riportati dal testo ministeriale.

Ricordato che il Disposition time è calcolato secondo una formula che pone al numeratore i procedimenti pendenti alla fine del periodo di tempo preso in considerazione, ciò che ci lascia perplessi è il numero di procedimenti pendenti, secondo la tabella ministeriale che infra trascriviamo, innanzi ai Tribunali italiani.

Infatti se si sommano ai pendenti finali del 2019 (base line) gli iscritti dell’anno successivo, sottraendo i definiti e si ripete l’operazione sino al primo semestre del 2023, l’ operazione aritmetica restituisce un numero di pendenti finali con sensibili divergenze per ciò che riguarda i Tribunali.

Ecco, la tabella da noi rielaborata

TRIBUNALE

 

ISCRITTI

DEFINITI

PENDENTI FINALI

2019

1.113.926

 

1.074.164

 

1.152.240

 

2020

924.867

 

838.157

 

1.238.950

 

2021

1.009.109

 

1.005.658

 

1.242.401

 

2022

998.520

 

1.035.726

 

1.205.195

 

PRIMO SEM. 23

540.161

 

616.122

 

1.129.234

 

VARIAZIONE I SEM. 23 SU BASE LINE

 

 

-1,9966%

 

 

Per rendere più agevole il confronto abbiamo elaborato apposita tabella.

TAB. RAFFRONTO PENDENTI

ANNO

PENDENTE FINALE MINISTERO

PENDENTE FINALE NOSTRO

2019 (b.l.)

1.152.240

1.152.240

 

2020

1.185.957

1.238.950

 

2021

1.139.491

1.242.401

 

2022

1.038.004

1.205.195

 

2023

936.741

1.129.234

 

VAR. % PENDENTI SU BASE LINE

-18,7%

-1,9966%

 

 

A questo punto, definiti i pendenti, abbiamo proceduto al calcolo del d.t. nel 2019 e al termine del primo semestre del 2023 (considerando quindi un arco temporale di 181 giorni), ottenendo così un d.t. rispettivamente pari a 391,53 e a 331,74 con una variazione percentuale pari a -15.27%.

Procediamo dunque ad un raffronto tra il dato dispensato dal Ministero e quello da noi ottenuto.

 

TAB. RAFFRONTO DISPOSITION TIME TRIBUNALE

ANNO

D.t. Ministero

D.T. nostro

2019 (b.l.)

392[1]

391.53

2023

275

331,74

Var. %

-          29.7%

-          15.27

 

La notevole divergenza tra i dati pubblicati nella relazione periodica e quelli cui noi siamo pervenuti, con riguardo al Tribunale, ci ha fatto dubitare di premesse e metodi di calcolo da noi impiegati. A tal punto abbiamo proceduto ad una rivisitazione anche dei dati inerenti la Corte di appello e la Corte di Cassazione. Ma in tali casi, tranne marginali differenze, i risultati erano sostanzialmente sovrapponibili. Infatti, per ciò che attiene al giudizio di appello la variazione percentuale dei pendenti finali è identica (- 10.2%), mentre quella inerente il giudizio di Cassazione differisce soltanto di alcuni decimali, ma probabilmente per la differente approssimazione impiegata (-32,2 per il Ministero , -32,26 per noi)[2].

Tale esito depone per la bontà del metodo applicato.

Allora abbiamo proceduto ad un confronto del d.t. , secondo i nostri calcoli, inerente il 2019 e il primo semestre 2023.   

 

TRIBUNALE

CORTE APPELLO

CASSAZIONE

TOTALE

2019

391,53[3]

834,80

166,08

 

1392,41

 

I SEM. 2023

331,74

612.33

102,28

 

1046,35

VAR.%

-          15,2709

-          26,6495

 

-38,4152

 

-24,8533

 

  

E quindi ad un raffronto tra i risultati ministeriali e i nostri

 

 

Tab. raffronto d.t. per noi e il Ministero

Periodo riferimento

Giorni d.t. Ministero

Var. % Ministero

Giorni d.t. per noi

Var. % per noi

2019

1392

 

1392,41

 

I sem. 2023

989

-29%

1046,35

-24,8533

 

 

All’esito di questo lungo excursus tra numeri e cifre, gli obiettivi del PNRR non risultano ancora raggiunti, ma il risultato ottenuto resta davvero apprezzabile e sicuramente meritevole di essere analizzato, in ordine ai fattori che lo hanno determinato, in così breve tempo. Tuttavia la differenza da noi registrata rispetto ai Tribunali introduce un tema non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo: la diversa tipologia di giudizio rispetto a quelli di impugnazione potrebbe non consentire, nella gestione di un milione di pendenze, grandi margini di manovra, salvo a non voler fare del dibattimento soltanto un’ipotesi residuale di accertamento.



[1] Si ritiene che la non conformità del dato iniziale sia dovuto ad un arrotondamento praticato dal Ministero, tenuto conto che trattasi di entità relative a giorni.  

[2] Per non appesantire troppo questo post evitiamo di pubblicare anche le tabelle inerenti tali calcoli

[3] A differenza del Ministero non abbiamo proceduto ad arrotondamenti al primo intero, riportando le (sole) prime due cifre decimali.

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