Un tema caro a Ettore Randazzo, uno dei "padri" della deontologia forense italiana: la strategia difensiva e il rapporto dell'avvocato con l'assistito sono così riservati che nessuno - colleghi o magistrati - può commentare o esprimere giudizi sulle scelte, soprattutto su quelle strategiche, del difensore.
Con la sentenza in commento il CNF ha statuito che <<Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti disciplinari a pretesa tutela del cliente, giacché l’avvocato deve sempre agire nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, che ispirano ogni più specifica previsione deontologica, come il rapporto di colleganza. Tali principi vanno rispettati anche quando si tratta di commentare, con i propri clienti, la strategia di un Collega (nella specie, ritenuto attendista)>>.
La sentenza n. 139/2023 del CNF al link