La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha affermato che non è configurabile il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria fonte di obblighi, di cui all’art. 388, comma primo, cod. pen., nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva non ancora irrevocabile, emessa dal giudice civile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza “ex nunc”, sicché gli obblighi che ne derivano divengono, per il destinatario, attuali ed esecutivi solo con il suo passaggio in giudicato.