La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel caso in cui esso sia emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, la sua esecuzione è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.