Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore.
La quinta sezione della Corte di legittimità ha dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale, già ritenuto dalla seconda sezione (Sez. ...