La Corte di cassazione ha precisato che il giudice del patteggiamento non è tenuto a dare l'avviso di cui all'art. 545 bis c.p.p. in tema di pene sostitutive.
La Corte ha inoltre statuito che l'omesso avviso- nel decreto di fissazione dell’udienza per decidere sulla richiesta di applicazione pena formulata in sede di indagini - della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, determina una nullità di <<ordine generale a regime intermedio e non assoluta in quanto non rientrante nel novero delle ipotesi disciplinate dall'art.179 cod.proc.pen. e pertanto soggetta al regime delle nullità a regime intermedio, per cui la parte era onerata dall'obbligo di eccepirla, ai sensi dell'art.182 comma 2 cod.proc.pen. a margine della udienza di comparizione per la definizione del giudizio ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.>>. (sentenza al link)
Tuttavia avevamo già dato conto di un diverso arresto giurisprudenziale, secondo cui il mancato avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non comporta alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.(post al link)