Recentemente
abbiamo dato conto di una pronuncia delle Sezioni unite in tema di
ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento, con cui sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena, omettendo però di subordinare il
beneficio all’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165 c. 5
c.p.. L'errore del giudice territoriale potrebbe spiegarsi in
considerazione di una legislazione sempre più caotica.
Ed allora, ci pare utile uno schema
dell'art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena e correlati
obblighi.
Anzitutto è necessario
distinguere tra PRIMA sospensione condizionale della pena e ULTERIORE
beneficio.
La PRIMA sospensione
condizionale della pena
<<PUO' essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle
restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del
danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione
della sentenza a titolo di riparazione del danno;
PUO' altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,
ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività
per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena
sospesa , secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna>>.
La SECONDA sospensione DEVE essere subordinata all’adempimento di uno dei precedenti obblighi, SALVO che la
sospensione condizionale sia stata concessa ai sensi dell'art. 163 quarto comma
c.p., vale a dire che <<la pena inflitta non sia superiore ad un anno
e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia
possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo
stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'art. 56, si sia
adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora
il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di
giustizia riparativa concluso con un esito riparativo>>.
Tuttavia, a partire dal
2015 sono state introdotte delle ipotesi di condanna in cui la
concessione del beneficio DEVE essere subordinata ad obblighi ANCHE in
occasione della PRIMA concessione della sospensione.
Al riguardo si possono distinguere tre
casi.
1. Ipotesi in cui la sospensione
condizionale è subordinata all'obbligo di corrispondere all'amministrazione
lesa una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato .
Si tratta dei casi di condanna per i delitti di:
- peculato (art. 314)
- concussione (art. 317)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
- induzione indebita (art. 319 quater)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320).
L'obbligo di subordinare la
sospensione condizionale agli obblighi riparatori di cui prima vale anche se i
delitti appena elencati sono stati commessi dalle figure internazionali o
sovranazionali indicate dall'art. 322 bis. Per questi soggetti l'obbligo di
subordinazione vale anche per i delitti di abuso di ufficio e di peculato
mediante profitto dell' errore altrui (art. 316).
L'obbligo di subordinazione
vale infine anche per il privato che commette i delitti di:
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318),
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320),
in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p.
2. Dal 2019 è stato inserito un ULTERIORE gruppo di reati per i quali, in caso
di condanna, la concessione del beneficio DEVE COMUNQUE essere subordinata
all'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti
o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Si tratta dei seguenti
delitti:
- omicidio, in forma tentata (art. 575);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572);
- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso (583 quinquies), nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,
e 577 primo comma, numero 1, e secondo comma;
- violenza sessuale (art. 609 bis), anche aggravata ex artt. 609 ter,
609 quater;
- corruzione di minorenne (art. 609 quinquies);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies);
- atti
persecutori (art. 612 bis).
3. Infine, la sospensione
condizionale DEVE essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il
risarcimento del danno alla persona offesa, nel caso di:
- furto in abitazione e furto con strappo (624 bis c.p.).
Anche la legislazione speciale
contiene ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata ad alcuni obblighi, così l'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, poi modificato dal c.d.
Decreto CAIVANO (d.l. 15.09.2023, convertito in legge 13.11.2023 n.
159), prevede che
· per i delitti di cui all’art. 73 dpr 309/90,
commessi all'interno o nelle immediate vicinanze
di locali pubblici o aperti al pubblico,
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, il beneficio vada subordinato al divieto di accedere
in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
Per mera completezza segnaliamo che il Governo ha approvato uno schema di ddl a mente del quale all’articolo 165 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
«nei casi
di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree,
anche pertinenziali, delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie,
aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,
la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree
specificamente individuati».