La Sesta Sezione penale, in tema di ordine europeo di indagine, ha affermato che l’oggetto dell’acquisizione all’estero della messaggistica criptata sulla piattaforma SKY-ECC non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l’attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase “statica”, dev’essere inquadrata nelle disposizioni dettate in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella prevista dall’art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se, avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase “dinamica”, dev’essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., in materia di intercettazioni telematiche.
La Sesta Sezione penale, in tema di ordine europeo di indagine, ha affermato che la questione della sua illegittima emissione da parte del pubblico ministero italiano non può essere dedotta dinanzi al giudice italiano, nel caso in cui tale ordine sia stato emesso per acquisire una prova già disponibile nello Stato di esecuzione e la stessa sia stata definitivamente trasmessa da detto Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la difesa può soltanto far valere la mancanza delle condizioni di ammissibilità della prova secondo l’ordinamento processuale italiano).
La Sesta Sezione penale, in tema di ordine europeo di indagine, ha affermato che l’utilizzabilità di prove acquisite all’estero a seguito della sua emissione è subordinata all’accertamento, da parte del giudice italiano, delle condizioni di ammissibilità dell’atto di indagine secondo le regole dell’ordinamento nazionale e del rispetto delle norme inderogabili e dei relativi principi fondamentali. (Fattispecie in tema di diritto della difesa all’accesso agli atti d’indagine con cui erano state acquisite e decriptate dall’Autorità francese comunicazioni telematiche su piattaforma criptata).