Nel caso di specie, il Tribunale, investito di una richiesta di procedere al giudizio direttissimo a seguito di convalida dell'arresto, non si pronunciava in merito alla convalidava e restituiva gli atti al Pubblico Ministero perché non si era riusciti a rinvenire un interprete in favore dell'imputato alloglotta.
Ricorreva il Procuratore della Repubblica, adducendo l'abnormità dell'ordinanza di mancata convalida e restituzione.
La Corte ha accolto il ricorso considerando che <<anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034)>>. (sentenza al link)