La Prima Sezione penale ha affermato che la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell’imputato senza che ricorressero le condizioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., risulta viziata per effetto della violazione del contraddittorio – su cui non prevale la causa estintiva – e deve essere, pertanto, annullata, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.