02 gennaio 2026

❌❌ Le novità sui depositi al portale: di Mattia Serpotta ❌❌

 


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Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2025, e vigente alla stessa data, il D.M. 206 del 2025 interviene sul testo del Decreto n. 217 del 2023, e segnatamente sull’art. 3, nella versione già modificata e sostituita dal Decreto n. 206 del 2024.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, l’unica novità di rilievo per gli avvocati è la seguente: viene prorogata – sino al 31.3.2026 – la possibilità di depositare in via alternativa al portale, e dunque in forma cartacea o a mezzo PEC, gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio.
• Si tratta però di una proroga più ristretta rispetto a quella di cui al comma 3 dell’articolo 3, vigente sino al 31.12.2025, perché non riguarda più tutti i depositi relativi ai procedimenti cautelari regolati dal Libro IV, ma solo le “impugnazioni” in materia di:
‒ misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309 ‒ 313 c.p.p.);
‒ misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324 ‒ 325 c.p.p.);
‒ sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, sono estranei oggi alla deroga e rientrano quindi nell’ipotesi di deposito obbligatorio al portale tutti gli atti relativi alla fase cautelare diversi dalle impugnazioni, primi fra tutti quelli relativi alle istanze ex art 299 c.p.p..
• Segnalo poi l’ennesimo, e ormai consueto, difetto di coordinamento del Decreto con le norme del codice di rito. Il comma 3 bis introdotto dal Decreto riguarda infatti, testualmente, gli atti di impugnazione destinati agli Uffici di cui alla lettera d) del comma 1, cioè il “Tribunale ordinario”, mentre non viene richiamata la “sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario”, previsto dalla lettera c).
La questione riguarda il ricorso per saltum contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p., comma 2) o contro il decreto di sequestro (art. 325 c.p.p.) che, a norma dell’art. 311 c.p.p., devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. In questo caso, il deposito destinato a Uffici diversi dal Tribunale ordinario dovrebbe quindi seguire le regole generali di esclusività del portale e non rientrerebbe nella deroga introdotta dal Decreto n. 206 del 2025.
In via prudenziale, è in particolare consigliabile non utilizzare modalità alternative di deposito nel caso di ricorso per saltum avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P., essendo mantenuta al comma 1 la distinzione tra questo Ufficio e quello del Tribunale ordinario.
• Alleghiamo uno schema in PDF riepilogativo delle modalità di deposito, diviso per atti, ufficio di destinazione, eccezioni, note di commento e un focus sulle impugnazioni.

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