15 gennaio 2026

Pena illegale in favore dell'imputato: non costituisce errore materiale

 

La Corte regolatrice ha chiarito che <<ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore che, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non è emendabile nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale di questa Corte di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di porre riparo in sede di legittimità alla illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510-01; Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905-01; Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677-01)>> (sentenza al link)

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