08 gennaio 2026

Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza

 



La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.

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