Riportiamo ora l'informazione provvisoria.
Le sezioni unite erano chiamate a decidere se:
Se sussista conflitto negativo dl competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto.
La decisione:
Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia.
