Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all' art. 4 al comma 2 prevede che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»;
il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto».
A fronte di tali disposzioni, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 – 01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva. Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 – 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 – 01).
Con la sentenza il cui link alleghiamo, il Collegio ha ritenuto che la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire a tale ultimo orientamento.
I Giudici nomofilattici hanno infatti osservato che <<la norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente "indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato" di chiedere regalie, anche di modico valore, "a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto>>. Piuttosto, ad avviso della sentenza che si annota, <<ciò che la norma consente... sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.regali o altre utilità>> (sentenza al link)
