30 gennaio 2026

Inquinamento idrico – Sversamento in fogna di acque reflue provenienti dell’attività di autolavaggio – Effettuato in mancanza dell’autorizzazioni unica ambientale (AUA) – Applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – Sussistenza – Mancanza, nel d.P.R. n. 159 del 2013, di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 – Irrilevanza.

 


L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale, in tema di tutela delle acque, ha affermato che è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo sversamento nella rete fognaria di acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Scarica la sentenza Cass. pen. sez. III n. 41677/2025 al link

I più letti di sempre