12 gennaio 2026

Ancora sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della sesta sezione.

La sesta sezione, in ordine all' esigenza cautelare di cui all' art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha precisato che <<non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie>>. (sentenza al link).

In un nostro precedente post avevamo già dato conto di una sentenza della prima che aveva inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>>.(nostro post al link)

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