16 gennaio 2026

Precisazioni della Corte in tema di riscontri alla chiamata in correità.

La prima sezione penale con la sentenza numero 235/2026  ha precisato che «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata)»

La Corte ha altresì osservato che «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità» (sentenza al link).

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