13 gennaio 2026

SENTENZA - Emessa in primo grado – Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana – Mancata traduzione – Nullità a regime intermedio – Sussistenza

 



Ci eravamo già occupati della questione della omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto, riportando la decisione della seconda penale (al link).

Diamo ora informazione della importante decisione delle sezioni unite.

PRIMO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

SECONDO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.



Segue commento con A.I.

Contesto generale
La sentenza risolve due questioni fondamentali riguardanti i diritti linguistici dell’imputato alloglotta (che non conosce la lingua italiana) nel processo penale, alla luce delle fonti costituzionali, convenzionali (CEDU) e del diritto dell’Unione Europea (Direttiva 2010/64/UE).

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1. Prima questione: conseguenze dell’omessa traduzione della sentenza di primo grado
Problema: Se la mancata traduzione della sentenza di primo grado in una lingua comprensibile all’imputato integri una nullità generale a regime intermedio (ex art. 178 c.p.p.) o determini solo il differimento del termine per impugnare.

Orientamenti contrastanti in giurisprudenza:
- Primo orientamento (prevalente): l’omessa traduzione non vizia la sentenza, ma sospende il termine per impugnare finché l’imputato non riceve la traduzione.
- Secondo orientamento (minoritario): l’omessa traduzione genera una nullità generale a regime intermedio.

Ragionamento della Corte:
- Richiama la sentenza delle Sezioni Unite Niecko (n. 15069/2023), che ha qualificato come nullità generale a regime intermedio l’omessa traduzione di un’ordinanza cautelare.
- Sottolinea che la traduzione è essenziale per garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la partecipazione consapevole al processo.
- La soluzione dello slittamento sine die del termine per impugnare è criticata perché:
  - Contrasta con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
  - Espone l’imputato a possibili pregiudizi (es. misure cautelari) pur in assenza di una sentenza comprensibile.
  - Non si coordina con l’art. 585 c.p.p., che prevede un unico termine per impugnazione per imputato e difensore.
- La nullità non investe il giudizio o la decisione, ma solo la “sentenza-documento” redatta in italiano.

Principio affermato:
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

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2. Seconda questione: obbligatorietà della traduzione del decreto di citazione in appello
Problema: Se anche il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato.

Orientamenti contrastanti:
- Primo orientamento: non è obbligatorio tradurlo, perché non contiene l’“accusa” (già nota) e perché l’assistenza dell’interprete in udienza è sufficiente.
- Secondo orientamento: è obbligatorio tradurlo, poiché è funzionale al diritto di partecipazione al processo e al contraddittorio.

Ragionamento della Corte:
- L’art. 143 c.p.p. include tra gli atti da tradurre i “decreti che dispongono la citazione a giudizio”, senza distinguere tra primo grado e appello.
- La Direttiva 2010/64/UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono la traduzione degli atti essenziali per garantire il diritto a un processo equo.
- Il decreto di citazione in appello contiene informazioni essenziali (es. data, luogo, avvertimenti) per l’esercizio delle prerogative difensive.
- La sua mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile con la comparizione.

Principio affermato:
L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.”*

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3. Applicazione al caso concreto
Per M. N.:
- La richiesta di nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado è preclusa, perché sollevata per la prima volta con i “motivi nuovi” in appello, in violazione delle regole sulla deducibilità delle nullità.
- La richiesta di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione in appello è accolta:
  - Il decreto non era stato tradotto.
  - La Corte d’appello non aveva esaminato l’eccezione.
  - Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza di appello, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Firenze.

Per B.N. S.:
- I motivi di ricorso (circostanze attenuanti, vizio di motivazione) sono dichiarati inammissibili perché:
  - Censure aspecifiche o non deducibili in Cassazione.
  - Nessuna contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

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Punti chiave della sentenza
1. Rafforzamento delle garanzie linguistiche: La traduzione degli atti processuali è un diritto fondamentale per l’imputato alloglotta, direttamente connesso al diritto di difesa.
2. Qualificazione come nullità generale a regime intermedio: Sia per la sentenza che per il decreto di citazione, l’omessa traduzione genera una nullità sanabile e soggetta a decadenza.
3. Coerenza con il diritto europeo: La sentenza allinea la giurisprudenza italiana alla Direttiva 2010/64/UE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
4. Tutela della partecipazione consapevole: La traduzione è strumentale all’effettiva partecipazione dell’imputato al processo, anche nelle fasi successive al primo grado.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali
- Art. 24 Cost.** (diritto di difesa).
- Art. 6 CEDU** (diritto a un processo equo).
- Direttiva 2010/64/UE** (diritto all’interpretazione e traduzione).
- Art. 143 c.p.p.** (assistenza linguistica).
- Art. 178 c.p.p.** (nullità generali).
- Sez. U. Niecko, n. 15069/2023** (traduzione ordinanze cautelari).
- Sez. U. Jakani, n. 12/2000** (traduzione decreto di citazione a giudizio).


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