23 giugno 2022

Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto – Restituzione nel termine per impugnare – Possibilità – Condizioni – Termini per impugnare – Decorrenza.






La Seconda Sezione penale ha affermato che, nel caso di mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto, questi può richiedere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di impugnazione, la restituzione nel predetto termine correlato alla traduzione del provvedimento, con nuova decorrenza, in ogni caso, dal momento in cui la sentenza venga messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile.


Ultima pubblicazione

Reato di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196 del 2005 - Omessa comunicazione all’autorità marittima di guasti o difetti incidenti sulla capacità di manovra o sulla navigabilità dell’imbarcazione determinati volontariamente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

  L’esito in sintesi La Terza Sezione penale, in tema di monitoraggio e sicurezza del traffico navale, ha affermato che integra la contravve...

I più letti di sempre