La Sesta Sezione penale ha affermato che non può essere fatta valere come ipotesi di revisione la sopravvenuta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della decisione, derivante da un mutamento giurisprudenziale successivo all’irrevocabilità della sentenza, dovuto a un intervento delle Sezioni Unite, non trattandosi di una fonte di diritto, ma del risultato di un’evoluzione esegetica di per sé inidonea a travolgere il giudicato.
Scarica la sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 19429/2022 al link